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Document 32016D2317

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione di esecuzione 2013/654/UE al fine di semplificare il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione [notificata con il numero C(2016) 8413] (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/8413

GU L 345 del 20.12.2016, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2317/oj

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/67


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2317 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione di esecuzione 2013/654/UE al fine di semplificare il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione

[notificata con il numero C(2016) 8413]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/294/CE della Commissione (2) fissa le condizioni tecniche e operative necessarie per consentire l'uso dei sistemi GSM, UMTS e LTE a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione europea.

(2)

La legislazione vigente prevede che le apparecchiature per i servizi MCA a bordo degli aeromobili includano un'unità di controllo della rete (NCU) che impedisca ai terminali mobili a bordo di tentare una connessione alle reti di comunicazione mobili terrestri.

(3)

Il 7 ottobre 2015 la Commissione ha dato mandato alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, di eseguire studi tecnici sulla necessità di mantenere l'obbligo di utilizzare NCU a bordo di aeromobili dotati di sistemi MCA.

(4)

Sulla base di tale mandato, il 17 novembre 2016 la CEPT ha adottato il rapporto n. 63, nel quale concludeva che, poiché il funzionamento di sistemi MCA privi di NCU garantisce una protezione ragionevole dalle interferenze con le reti terrestri, l'uso di una NCU per i sistemi GSM e LTE può essere reso facoltativo.

(5)

In conformità delle conclusioni del rapporto della CEPT, non è più necessario impedire attivamente per mezzo di una NCU la connessione dei terminali mobili alle reti mobili terrestri nella banda di frequenza 2 570-2 690 MHz. L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione (3) è pertanto obsoleto e dovrebbe essere soppresso.

(6)

Tuttavia, per quanto concerne i sistemi UMTS, la CEPT ha concluso che la presenza di una NCU rimane necessaria per impedire connessioni tra le reti terrestri UMTS e le apparecchiature degli utenti a bordo degli aeromobili. Studi hanno dimostrato che tali connessioni possono provocare una diminuzione parziale e temporanea della capacità delle celle terrestri di connessione e adiacenti. Per attenuare i segnali in ingresso e in uscita dalla cabina e prevenire connessioni indesiderate, un'altra soluzione è quella di aumentare in modo sufficiente la schermatura della fusoliera.

(7)

È necessario proseguire la revisione delle specifiche tecniche MCA per garantire che siano costantemente al passo con il progresso tecnologico.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2008/294/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/654/UE è soppresso.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Günther H. OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 48).


ALLEGATO

1.   Bande di frequenza e sistemi autorizzati per i servizi MCA

Tabella 1

Tipo

Frequenza

Sistema

GSM 1 800

1 710 -1 785  MHz (uplink)

1 805 -1 880  MHz (downlink)

GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480 o a specifiche equivalenti.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920 -1 980  MHz (uplink)

2 110 -2 170  MHz (downlink)

UMTS conforme alle norme UMTS quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11 o a specifiche equivalenti.

LTE 1 800

(FDD)

1 710 -1 785  MHz (uplink)

1 805 -1 880  MHz (downlink)

LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 e EN 301 908-15 o a specifiche equivalenti.

2.   Prevenzione della connessione dei terminali mobili alle reti a terra

Occorre impedire ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza di cui alla tabella 2 di tentare una connessione alle reti mobili terrestri UMTS mediante:

un'unità di controllo della rete (NCU), compresa nel sistema MCA, che aumenti il rumore di fondo nelle bande di ricezione mobile all'interno della cabina e/o

la schermatura della fusoliera dell'aeromobile, in modo da attenuare ulteriormente il segnale in entrata e in uscita.

Tabella 2

Banda di frequenza (MHz)

Sistemi terrestri

925-960 MHz

UMTS (e GSM, LTE)

2 110 -2 170  MHz

UMTS (e LTE)

Gli operatori di sistemi MCA possono altresì decidere di utilizzare una NCU nelle altre bande di frequenza di cui alla tabella 3.

Tabella 3

Banda di frequenza (MHz)

Sistemi terrestri

460-470 MHz

LTE (1)

791-821 MHz

LTE

1 805 -1 880  MHz

LTE e GSM

2 620 -2 690  MHz

LTE

2 570 -2 620  MHz

LTE

3.   Parametri tecnici

a)   Potenza isotropica equivalente irradiata (e.i.r.p.), all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU/dalla BTS d'aeromobile/dal Node B d'aeromobile

Tabella 4

L'e.i.r.p. totale, all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d'aeromobile, non deve essere superiore a:


Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima del sistema all'esterno dell'aeromobile in dBm/canale

NCU

BTS d'aeromobile/Node B d'aeromobile

BTS d'aeromobile/Node B d'aeromobile e NCU

Banda: 900 MHz

Banda: 1 800  MHz

Banda: 2 100  MHz

Larghezza di banda del canale = 3,84 MHz

Larghezza di banda del canale = 200 kHz

Larghezza di banda del canale = 3,84 MHz

3 000

– 6,2

– 13,0

1,0

4 000

– 3,7

– 10,5

3,5

5 000

– 1,7

– 8,5

5,4

6 000

– 0,1

– 6,9

7,0

7 000

1,2

– 5,6

8,3

8 000

2,3

– 4,4

9,5

b)   Potenza isotropica equivalente irradiata (e.i.r.p.), all'esterno dell'aeromobile, dal terminale a bordo

Tabella 5

L'e.i.r.p., all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile, non deve essere superiore a:


Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/200 kHz

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile LTE in dBm/5 MHz z

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile UMTS in dBm/3,84 MHz

GSM 1 800  MHz

LTE 1 800  MHz

UMTS 2 100  MHz

3 000

– 3,3

1,7

3,1

4 000

– 1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

Nel caso in cui gli operatori di sistemi MCA decidano di utilizzare una NCU nelle bande di frequenza di cui alla tabella 3, all'e.i.r.p. totale, all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d'aeromobile si applicano i valori limite di cui alla tabella 6, in combinazione con i valori di cui alla tabella 4.

Tabella 6

Altitudine al di sopra del livello del terreno

(m)

e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU/dalla BTS d'aeromobile/dal Node B d'aeromobile

460–470 MHz

791–821 MHz

1 805 –1 880  MHz

2 570 –2 690  MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/4,75 MHz

3 000

– 17,0

– 0,87

– 13,0

1,9

4 000

– 14,5

1,63

– 10,5

4,4

5 000

– 12,6

3,57

– 8,5

6,3

6 000

– 11,0

5,15

– 6,9

7,9

7 000

– 9,6

6,49

– 5,6

9,3

8 000

– 8,5

7,65

– 4,4

10,4

c)   Requisiti operativi

I.

L'altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione di un sistema MCA in esercizio deve essere di 3 000 metri.

II.

La BTS d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili GSM che trasmettono nella banda dei 1 800 MHz a un valore nominale di 0 dBm/200 kHz in tutte le fasi della comunicazione, compreso l'accesso iniziale.

III.

Il Node B d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili LTE che trasmettono nella banda dei 1 800 MHz a un valore nominale di 5 dBm/5 MHz in tutte le fasi della comunicazione.

IV.

Il Node B d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili UMTS che trasmettono nella banda dei 2 100 MHz a un valore nominale di -6 dBm/3,84 MHz in tutte le fasi della comunicazione e il numero massimo di utenti non può essere superiore a 20.


(1)  A livello nazionale, le amministrazioni possono usare la tecnologia LTE per diverse applicazioni quali BB-PPDR, BB-PMR o le reti mobili


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