EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D0108
Commission Implementing Decision (EU) 2016/108 of 27 January 2016 not approving 2-Butanone, peroxide as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 1 and 2 (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 21 del 28.1.2016, p. 83–83
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/83 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/108 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2016
che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) definisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura il 2-butanone, perossido. |
(2) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha informato la Commissione che tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame per l'utilizzo del 2-butanone, perossido nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2. |
(3) |
Il 2-butanone, perossido non dovrebbe pertanto essere approvato come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il 2-butanone, perossido (numero CE 215-661-2, numero CAS 1338-23-4) non è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).