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Document 32015R2315
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2315 of 8 December 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2315 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2315 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 328 del 12.12.2015, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/50 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2315 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo costituito da un alloggiamento di plastica contenente 4 terminali di metallo, diodi e cavi con connettori (denominata «cassetta di giunzione fotovoltaica»). La cassetta di giunzione fotovoltaica è un dispositivo per la trasmissione (via cavo) di energia elettrica non superiore a 1 000 V e generata da un pannello solare, verso un altro modulo o invertitore fotovoltaici. I diodi hanno unicamente la funzione di proteggere l'articolo contro la sovratensione (denominati «punti caldi»). Cfr. l'illustrazione (1). |
8544 42 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8544, 8544 42 e 8544 42 90. La classificazione sotto la voce 8541 è esclusa in quanto i diodi non modificano in modo significativo le caratteristiche e le proprietà dell'articolo come cassetta di giunzione fotovoltaica. La funzione principale dell'articolo è considerata l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici. Poiché l'articolo è dotato di cavi, la classificazione sotto la voce 8536 come apparecchio per l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici è esclusa (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8536, gruppo III, lettera A). L'articolo deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 8544 42 90 come altri conduttori elettrici muniti di connettori. |
(1) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo