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Document 32015R2303

    Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 326 del 11.12.2015, p. 34–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2303/oj

    11.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 326/34


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2303 DELLA COMMISSIONE

    del 28 luglio 2015

    che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 1 bis,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno stabilire norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/87/CE e per coordinare adeguatamente le disposizioni sulla vigilanza supplementare adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II della stessa.

    (2)

    È importante precisare ulteriormente gli elementi di cui tener conto ai fini della segnalazione delle operazioni infragruppo significative e delle concentrazioni significative dei rischi.

    (3)

    Ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/87/CE, gli Stati membri sono tenuti a imporre determinati obblighi di segnalazione alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista. Le informazioni dovrebbero essere segnalate in modo coordinato, così da aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti a individuare gli aspetti pertinenti e da agevolare uno scambio più efficiente delle informazioni. Ai fini di una maggiore coerenza nelle segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative, le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero comunicare ai coordinatori almeno talune informazioni minime standardizzate.

    (4)

    Gli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/87/CE abilitano i coordinatori a monitorare le concentrazioni significative dei rischi e le operazioni infragruppo significative e a individuare i tipi di rischi e di operazioni che le imprese regolamentate di un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare. I coordinatori hanno altresì il potere di fissare soglie. Nell'ottica di un coordinamento delle disposizioni in questione è opportuno stabilire una metodologia per aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti nell'esercizio delle loro funzioni.

    (5)

    Nell'Unione vigono misure eterogenee in tema di vigilanza supplementare sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni infragruppo. Nel rispetto dei vigenti quadri giuridici nazionali e dell'Unione, è opportuno prevedere una serie di misure minime di vigilanza in tema di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi e sulle operazioni infragruppo. Tenendo conto di tali misure minime le autorità competenti garantiranno la parità di condizioni e agevoleranno un coordinamento delle pratiche di vigilanza in tutta l'Unione.

    (6)

    Gli obblighi imposti riguardo alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista muovono dagli obblighi settoriali vigenti in materia di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, dei quali non dovrebbero essere considerati una replica.

    (7)

    Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

    (8)

    Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti istituito, rispettivamente, in conformità all'articolo 37 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 (2), (UE) n. 1094/2010 (3) e (UE) n. 1095/2010 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme:

    a)

    per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di «operazioni infragruppo» e «concentrazione dei rischi» di cui all'articolo 2, punti (18) e (19), della direttiva 2002/87/CE, fissando i criteri per appurarne la significatività;

    b)

    per coordinare le disposizioni adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II della direttiva 2002/87/CE per quanto riguarda:

    i)

    le informazioni che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista devono trasmettere al coordinatore e alle altre autorità competenti rilevanti ai fini della valutazione complessiva delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni infragruppo sotto il profilo della vigilanza;

    ii)

    la metodologia cui il coordinatore e le autorità competenti rilevanti devono attenersi per individuare i tipi di concentrazioni significative dei rischi e di operazioni infragruppo significative;

    iii)

    le misure di vigilanza che le autorità competenti devono applicare a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/87/CE.

    Articolo 2

    Operazioni infragruppo significative

    1.   Possono rientrare tra le operazioni infragruppo significative le seguenti operazioni condotte all'interno di un conglomerato finanziario:

    a)

    investimenti e saldi intersocietari, compresi immobili, obbligazioni, azioni, prestiti, strumenti ibridi e subordinati, titoli di debito garantiti, accordi di gestione centralizzata delle attività o dei contanti o di condivisione dei costi, piani pensionistici, erogazione di servizi di gestione, di back-office o di altro tipo, dividendi, pagamenti d'interessi e altri crediti;

    b)

    garanzie, impegni, lettere di credito e altre operazioni fuori bilancio;

    c)

    operazioni su derivati;

    d)

    acquisto, vendita o locazione di attività e passività;

    e)

    commissioni infragruppo per contratti di distribuzione;

    f)

    operazioni di trasferimento delle esposizioni al rischio tra soggetti diversi del conglomerato finanziario, comprese le operazioni con società veicolo o con soggetti accessori;

    g)

    operazione di assicurazione, riassicurazione e retrocessione;

    h)

    operazioni articolate in varie operazioni collegate in cui attività o passività sono cedute a soggetti esterni al conglomerato finanziario, ma in cui l'esposizione al rischio è in definitiva ricondotta all'interno del conglomerato finanziario.

    2.   Riguardo alle imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista, per individuare i tipi di operazioni infragruppo significative, fissare soglie adeguate, stabilire i periodi di riferimento per le segnalazioni e valutare complessivamente le operazioni infragruppo significative, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti tengono conto in particolare dei fattori seguenti:

    a)

    struttura specifica del conglomerato finanziario, complessità delle operazioni infragruppo, particolare ubicazione geografica della controparte e identità della controparte come impresa regolamentata o no;

    b)

    possibili effetti di contagio all'interno del conglomerato finanziario;

    c)

    possibile elusione delle norme settoriali;

    d)

    possibili conflitti d'interesse;

    e)

    situazione di solvibilità e di liquidità della controparte;

    f)

    operazioni tra soggetti appartenenti a settori diversi di uno stesso conglomerato finanziario, se non già segnalate a livello settoriale;

    g)

    operazioni all'interno di un settore finanziario, se non già segnalate in conformità alle norme settoriali.

    3.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti decidono di comune accordo la forma e il contenuto della segnalazione delle operazioni infragruppo significative, compresi lingua, data d'invio e canale di comunicazione.

    4.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti impongono alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere almeno le informazioni seguenti:

    a)

    data e importo dell'operazione significativa, denominazione e numero di registrazione o altro numero di identificazione del soggetto del gruppo e della controparte coinvolti, nel caso anche sotto forma di identificativo della persona giuridica (LEI);

    b)

    breve descrizione dell'operazione infragruppo significativa in base ai tipi di operazioni elencati al paragrafo 1;

    c)

    volume totale di tutte le operazioni infragruppo significative effettuate in un dato conglomerato finanziario nell'arco di un dato periodo di riferimento per le segnalazioni;

    d)

    informazioni sul modo in cui sono gestiti, relativamente alle operazioni infragruppo significative, i conflitti d'interesse e i rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario, in funzione della strategia del conglomerato finanziario sulla combinazione delle attività nel settore bancario, assicurativo e dei servizi d'investimento, ovvero in funzione di un'autovalutazione settoriale dei rischi interni che, relativamente alle operazioni infragruppo significative, tenga conto della gestione dei conflitti d'interesse e dei rischi di contagio.

    5.   Ai fini del calcolo delle soglie a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, è effettuata l'aggregazione delle operazioni condotte nell'ambito di un'operazione economica unica.

    Articolo 3

    Concentrazioni significative dei rischi

    1.   Per le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista, sorge una concentrazione significativa dei rischi dalle esposizioni al rischio nei confronti di controparti esterne al conglomerato finanziario quando le esposizioni:

    a)

    sono dirette o indirette;

    b)

    sono elementi in bilancio e fuori bilancio;

    c)

    riguardano imprese regolamentate e non regolamentate, lo stesso settore finanziario o diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario;

    d)

    consistono in una combinazione o in un'interazione delle esposizioni di cui alle lettere a), b) o c).

    2.   Il rischio di controparte o il rischio di credito comprende, in particolare, i rischi legati a controparti interconnesse in gruppi, esterne al conglomerato finanziario, ivi compreso l'accumulo di esposizioni verso tali controparti.

    3.   Riguardo alle imprese regolamentate e alle società di partecipazione finanziaria mista, per individuare i tipi di concentrazioni significative dei rischi, fissare soglie adeguate, stabilire i periodi di riferimento per le segnalazioni e valutare complessivamente le concentrazioni significative dei rischi, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti tengono conto in particolare dei fattori seguenti:

    a)

    situazione di solvibilità e di liquidità a livello di conglomerato finanziario e di singole imprese all'interno del conglomerato finanziario;

    b)

    dimensione, complessità e struttura specifica del conglomerato finanziario, compresa l'esistenza di società veicolo, imprese accessorie e soggetti di paesi terzi;

    c)

    specifica struttura di gestione del rischio del conglomerato finanziario e caratteristiche del sistema di governance;

    d)

    diversificazione delle esposizioni e del portafoglio d'investimenti del conglomerato finanziario;

    e)

    diversificazione delle attività finanziarie del conglomerato finanziario per aree geografiche e per linee di business;

    f)

    rapporto, correlazione e interazione tra i fattori di rischio di tutte le imprese del conglomerato finanziario;

    g)

    possibili effetti di contagio all'interno del conglomerato finanziario;

    h)

    possibile elusione delle norme settoriali;

    i)

    possibili conflitti d'interesse;

    j)

    livello o volume dei rischi;

    k)

    possibilità di accumulo e d'interazione delle esposizioni assunte da imprese appartenenti a settori finanziari diversi del conglomerato finanziario, se non già segnalate a livello settoriale;

    l)

    esposizioni all'interno di un settore finanziario del conglomerato finanziario, se non già segnalate in conformità alle norme settoriali.

    4.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti decidono di comune accordo la forma e il contenuto della segnalazione delle concentrazioni significative dei rischi, compresi lingua, data d'invio e canale di comunicazione.

    5.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti impongono alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere almeno le informazioni seguenti:

    a)

    descrizione della concentrazione significativa dei rischi in base ai tipi di rischi elencati al paragrafo 1;

    b)

    ripartizione delle concentrazioni significative dei rischi per controparti e gruppi di controparti interconnesse, aree geografiche, settori economici e valute, indicando denominazione, numero di registrazione o altro numero di identificazione delle società coinvolte appartenenti al conglomerato finanziario e delle rispettive controparti, nel caso indicando anche il LEI;

    c)

    importo complessivo di ciascuna concentrazione significativa dei rischi al termine di un dato periodo di riferimento per le segnalazioni, valutato in base alle norme settoriali applicabili;

    d)

    se applicabile, importo della concentrazione significativa dei rischi, tenuto conto delle tecniche di attenuazione del rischio e dei fattori di ponderazione del rischio;

    e)

    informazioni sul modo in cui sono gestiti, relativamente alle concentrazioni significative dei rischi, i conflitti d'interesse e i rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario, in funzione della strategia del conglomerato finanziario sulla combinazione delle attività nel settore bancario, assicurativo e dei servizi d'investimento, ovvero in funzione di un'autovalutazione settoriale dei rischi interni che, relativamente alle concentrazioni significative dei rischi, tenga conto della gestione dei conflitti d'interesse e dei rischi di contagio.

    Articolo 4

    Misure di vigilanza

    Fatti salvi gli eventuali altri poteri di controllo loro conferiti, le autorità competenti

    1)

    impongono, ove appropriato, alle imprese regolamentate o società di partecipazione finanziaria mista di:

    a)

    eseguire le operazioni infragruppo del conglomerato finanziario alle normali condizioni di mercato o notificare le operazioni infragruppo non eseguite alle normali condizioni di mercato;

    b)

    approvare le operazioni infragruppo del conglomerato finanziario seguendo specifiche procedure interne che prevedano la partecipazione dell'organo di amministrazione, ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di cui all'articolo 40 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

    c)

    aumentare, rispetto a quanto imposto dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, la frequenza delle segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative;

    d)

    prevedere ulteriori segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative del conglomerato finanziario;

    e)

    potenziare i processi di gestione del rischio e i meccanismi di controllo interno del conglomerato finanziario;

    f)

    presentare o migliorare i piani volti a rimettersi in conformità con i requisiti di vigilanza e fissare un termine per la relativa attuazione;

    2)

    stabiliscono soglie adeguate per individuare e valutare nel complesso le concentrazioni significative dei rischi e le operazioni infragruppo significative.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (6)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).


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