Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2253

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2253 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 321 del 5.12.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2253/oj

5.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2253 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Articolo (cosiddetto «paraspifferi» o «asta parafreddo») costituito da una base di alluminio di dimensioni di approssimativamente 100 × 3 cm e, attaccata alla base, una spazzola di fili di plastica lunghi circa 2 cm e con sezione trasversale superiore a 1 mm. La base è rivestita di una pellicola autoadesiva su un lato.

La base va attaccata al fondo dell'anta di una porta mediante la pellicola adesiva. La spazzola riempie il vuoto tra l'anta e il pavimento, impedendo il passaggio di corrente d'aria, sporcizia ecc.

 (1) Cfr. l'illustrazione.

3926 90 97

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

Date le sue caratteristiche oggettive l'articolo è finalizzato a riempire il vuoto tra l'anta e il pavimento impedendo il passaggio di aria, sporcizia ecc. e non è destinato all'uso come spazzola da pulizia. È quindi esclusa la classificazione come spazzola alla voce 9603.

Si tratta di un articolo composito costituito da diversi elementi, ovvero la base di alluminio, la spazzola di plastica e la pellicola adesiva. La spazzola conferisce all'articolo il suo carattere essenziale, proprio per la funzione che svolge in relazione all'utilizzo del prodotto. L'articolo non può pertanto essere classificato neppure nella voce 7616 tra gli altri articoli di alluminio.

L'articolo va perciò classificato nel codice NC 3926 90 97 tra gli altri articoli di plastica.

Image

(1)  L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo


Top