This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015D1024
Council Decision (EU) 2015/1024 of 15 June 2015 authorising certain Member States to accept, in the interest of the European Union, the accession of Singapore to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Decisione (UE) 2015/1024 del Consiglio, del 15 giugno 2015, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
Decisione (UE) 2015/1024 del Consiglio, del 15 giugno 2015, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
GU L 163 del 30.6.2015, pp. 32–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32015D1024R(01) | (DA) |
|
30.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/32 |
DECISIONE (UE) 2015/1024 DEL CONSIGLIO
del 15 giugno 2015
che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica. |
|
(2) |
L'Unione ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del loro trasferimento illecito o del loro mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 integra e rafforza le disposizioni della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volto ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti. |
|
(4) |
Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(5) |
L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. |
|
(6) |
Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi può essere considerato tale da offrire la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori. |
|
(7) |
La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione. |
|
(8) |
La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente. |
|
(9) |
Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea. |
|
(10) |
Singapore ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 28 dicembre 2010. Detta convenzione è entrata in vigore per Singapore il 1o marzo 2011. |
|
(11) |
Vari Stati membri hanno già accettato l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione di Singapore ha portato alla conclusione che gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di Singapore sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Singapore a norma della convenzione dell'Aia del 1980. |
|
(12) |
Gli Stati membri che non hanno ancora accettato l'adesione di Singapore dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di Singapore nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia, che hanno già accettato l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico. |
|
(13) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
|
(14) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
2. Tali Stati membri, non oltre il 16 giugno 2016 depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:
«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,in conformità della decisione (UE) 2015/1024 del Consiglio.».
3. Ogni Stato membro informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione di Singapore e comunica alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.
Articolo 2
Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non rendono nuove dichiarazioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Tutti gli Stati membri, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
Dz. RASNAČS
(1) Parere dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).