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Document 32014L0020

Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014 , che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 38 del 7.2.2014, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/20/oj

7.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/32


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/20/UE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2014

che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/17/CEE (2) della Commissione ha introdotto norme concernenti le classi comunitarie di tuberi-seme di patate di base.

(2)

I rapidi sviluppi tecnici e scientifici che interessano i sistemi di produzione di tuberi-seme di patate e l’intensificazione dei relativi scambi commerciali sul mercato interno rendono auspicabile un adeguamento di tali norme. Tenuto conto degli sviluppi del settore, tali norme dovrebbero applicarsi anche ai tuberi-seme di patate certificati.

(3)

Tali norme dovrebbero comprendere la definizione di denominazioni omogenee per le classi dell’Unione e prevedere requisiti per l’immissione sul mercato di tuberi-seme di patate e di lotti di tuberi-seme di patate per ciascuna delle classi dell’Unione. Tali requisiti dovrebbero riguardare, se del caso, la presenza di organismi nocivi, le patate appartenenti ad altre varietà e le patate che presentano macchie, segni di essiccamento, terra o corpi estranei.

(4)

Considerando che la presente direttiva introduce prescrizioni più rigorose per quanto concerne le classi dell’Unione, non è più necessario che la pianta in crescita sia coltivata su superfici sulle quali non siano state coltivate patate da almeno tre anni completi, né che tale superficie sia sottoposta ad almeno due ispezioni ufficiali.

(5)

In seguito all’adozione della direttiva 2002/56/CE sono stati compiuti progressi nella conoscenza scientifica del rapporto tra il numero di generazioni e il livello di presenza di organismi nocivi dei tuberi-seme. Risulta necessario limitare il numero di generazioni per ridurre il rischio fitosanitario rappresentato dagli organismi nocivi in forma latente. Tale limitazione è necessaria per ridurre il rischio e non sono disponibili misure diverse, meno rigorose, atte a sostituirla. Per quanto concerne le classi dell’Unione S, SE, ed E, l’esperienza ha dimostrato l’opportunità di consentire un numero massimo di generazioni per ciascuna di tali classi. Al fine di garantire la conformità ai requisiti sostanziali, questi ultimi devono ritenersi soddisfatti unicamente in base ai risultati di un’ispezione ufficiale.

(6)

È opportuno pertanto abrogare la direttiva 93/17/CEE.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base

1)   Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe S dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

a)

un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato I; e

b)

un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato.

2)   Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe SE dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

a)

un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera a), dell’allegato I; e

b)

un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), di tale allegato.

3)   Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe E dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

a)

un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato I; e

b)

un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 3, lettera b), di tale allegato.

Articolo 2

Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate certificati

1)   Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe A dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

a)

un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato II; e

b)

un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato.

2)   Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe B dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

a)

un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera a), dell’allegato II; e

b)

un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), di tale allegato.

Articolo 3

Comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quale misura essi applicano le rispettive classi dell’Unione nel quadro della certificazione della loro produzione.

Articolo 4

Recepimento

1)   Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un simile riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2)   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

Abrogazione

La direttiva 93/17/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(2)  Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).


ALLEGATO I

Requisiti per I tuberi-seme di patate di base

1)

I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe S dell’Unione» sono i seguenti:

a)

requisiti per quanto concerne i tuberi-seme di patate:

i)

la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1 %;

ii)

la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,1 %;

iii)

nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all’1,0 %;

iv)

la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico e la percentuale numerica di piante che presentano sintomi causati da virus dell’accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente allo 0,2 %;

v)

il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a cinque;

vi)

se la generazione non è indicata nell’etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla quinta generazione;

b)

tolleranze applicabili ai lotti, per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie seguenti:

i)

i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;

ii)

i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iii)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iv)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;

v)

i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l’1,0 % in massa;

vi)

i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;

vii)

la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l’1,0 % in massa;

viii)

la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.

2)

I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe SE dell’Unione» sono i seguenti:

a)

requisiti per quanto concerne i tuberi-seme di patate:

i)

la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1 %;

ii)

la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,5 %;

iii)

nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 2,0 %;

iv)

la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell’accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,5 %;

v)

il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a sei;

vi)

se la generazione non è indicata nell’etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla sesta generazione;

b)

tolleranze applicabili ai lotti, per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie seguenti:

i)

i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;

ii)

i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iii)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iv)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;

v)

i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l’1,0 % in massa;

vi)

i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;

vii)

la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l’1,0 % in massa;

viii)

la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi), non deve superare il 6,0 % in massa.

3)

I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe E dell’Unione» sono i seguenti:

a)

requisiti per quanto concerne i tuberi-seme di patate:

i)

la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1 %;

ii)

la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore all’1,0 %;

iii)

nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 4,0 %;

iv)

la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell’accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,8 %;

v)

il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a sette;

vi)

se la generazione non è indicata nell’etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla settima generazione;

b)

tolleranze applicabili ai lotti, per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie seguenti:

i)

i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;

ii)

i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iii)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iv)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;

v)

i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l’1,0 % in massa;

vi)

i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;

vii)

la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l’1,0 % in massa;

viii)

la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.


ALLEGATO II

Requisiti per i tuberi-seme di patate certificati

1)

I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe A dell’Unione» sono i seguenti:

a)

requisiti per quanto concerne i tuberi-seme di patate:

i)

la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,2 %;

ii)

la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 2,0 %;

iii)

nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all’8,0 %;

iv)

la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell’accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 2,0 %;

b)

tolleranze applicabili ai lotti, per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie seguenti:

i)

i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;

ii)

i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iii)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iv)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;

v)

i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l’1,0 % in massa;

vi)

i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;

vii)

la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;

viii)

la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l’8,0 % in massa.

2)

I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe B dell’Unione» sono i seguenti:

a)

requisiti per quanto concerne i tuberi-seme di patate:

i)

la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,5 %;

ii)

la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 4,0 %;

iii)

nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 10,0 %.

iv)

la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell’accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 6,0 %;

b)

tolleranze applicabili ai lotti, per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie seguenti:

i)

i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;

ii)

i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iii)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;

iv)

i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;

v)

i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l’1,0 % in massa;

vi)

i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;

vii)

la presenta di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;

viii)

la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l’8,0 % in massa.


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