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Document 32014L0020
Commission Implementing Directive 2014/20/EU of 6 February 2014 determining Union grades of basic and certified seed potatoes, and the conditions and designations applicable to such grades Text with EEA relevance
Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014 , che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014 , che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 38 del 7.2.2014, p. 32–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31993L0017 |
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/32 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/20/UE DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2014
che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 93/17/CEE (2) della Commissione ha introdotto norme concernenti le classi comunitarie di tuberi-seme di patate di base. |
(2) |
I rapidi sviluppi tecnici e scientifici che interessano i sistemi di produzione di tuberi-seme di patate e l’intensificazione dei relativi scambi commerciali sul mercato interno rendono auspicabile un adeguamento di tali norme. Tenuto conto degli sviluppi del settore, tali norme dovrebbero applicarsi anche ai tuberi-seme di patate certificati. |
(3) |
Tali norme dovrebbero comprendere la definizione di denominazioni omogenee per le classi dell’Unione e prevedere requisiti per l’immissione sul mercato di tuberi-seme di patate e di lotti di tuberi-seme di patate per ciascuna delle classi dell’Unione. Tali requisiti dovrebbero riguardare, se del caso, la presenza di organismi nocivi, le patate appartenenti ad altre varietà e le patate che presentano macchie, segni di essiccamento, terra o corpi estranei. |
(4) |
Considerando che la presente direttiva introduce prescrizioni più rigorose per quanto concerne le classi dell’Unione, non è più necessario che la pianta in crescita sia coltivata su superfici sulle quali non siano state coltivate patate da almeno tre anni completi, né che tale superficie sia sottoposta ad almeno due ispezioni ufficiali. |
(5) |
In seguito all’adozione della direttiva 2002/56/CE sono stati compiuti progressi nella conoscenza scientifica del rapporto tra il numero di generazioni e il livello di presenza di organismi nocivi dei tuberi-seme. Risulta necessario limitare il numero di generazioni per ridurre il rischio fitosanitario rappresentato dagli organismi nocivi in forma latente. Tale limitazione è necessaria per ridurre il rischio e non sono disponibili misure diverse, meno rigorose, atte a sostituirla. Per quanto concerne le classi dell’Unione S, SE, ed E, l’esperienza ha dimostrato l’opportunità di consentire un numero massimo di generazioni per ciascuna di tali classi. Al fine di garantire la conformità ai requisiti sostanziali, questi ultimi devono ritenersi soddisfatti unicamente in base ai risultati di un’ispezione ufficiale. |
(6) |
È opportuno pertanto abrogare la direttiva 93/17/CEE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base
1) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe S dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato I; e |
b) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato. |
2) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe SE dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera a), dell’allegato I; e |
b) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), di tale allegato. |
3) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe E dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato I; e |
b) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 3, lettera b), di tale allegato. |
Articolo 2
Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate certificati
1) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe A dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato II; e |
b) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato. |
2) Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe B dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera a), dell’allegato II; e |
b) |
un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), di tale allegato. |
Articolo 3
Comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quale misura essi applicano le rispettive classi dell’Unione nel quadro della certificazione della loro produzione.
Articolo 4
Recepimento
1) Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un simile riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 5
Abrogazione
La direttiva 93/17/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.
(2) Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).
ALLEGATO I
Requisiti per I tuberi-seme di patate di base
1) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe S dell’Unione» sono i seguenti:
|
2) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe SE dell’Unione» sono i seguenti:
|
3) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe E dell’Unione» sono i seguenti:
|
ALLEGATO II
Requisiti per i tuberi-seme di patate certificati
1) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe A dell’Unione» sono i seguenti:
|
2) |
I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe B dell’Unione» sono i seguenti:
|