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Document 32014D0316

2014/316/UE: Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2013 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

GU L 165 del 4.6.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/316/oj

4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2013

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

(2014/316/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Repubblica d'Albania, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).

(2)

Tali negoziati si sono conclusi con successo e il protocollo è stato approvato dalle autorità albanesi, mediante uno scambio di lettere in data 1o agosto 2013.

(3)

È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(4)

La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura separata per le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(5)

Alla luce dell'adesione della Croazia all'Unione il 1o luglio 2013, è opportuno che il protocollo sia applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo si applica a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 10, a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


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