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Document 32013R1095

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1095/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 , recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sierra de Cádiz (DOP)]

GU L 294 del 6.11.2013, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1095/oj

6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1095/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sierra de Cádiz (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta “Sierra de Cádiz”, registrata in virtù del regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 33 del 5.2.2005, pag.6.

(4)  GU C 376 del 6.12.2012, pag. 8.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

SPAGNA

Sierra de Cádiz (DOP)


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