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Document 32013D0790

2013/790/UE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2013 , relativa all’accettazione, a nome dell’Unione, dell’emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali

GU L 349 del 21.12.2013, p. 98–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/790/oj

21.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/98


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2013

relativa all’accettazione, a nome dell’Unione, dell’emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali

(2013/790/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea è parte della Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali («Convenzione») in virtù della sua accettazione nel 1995 (1).

(2)

L’obiettivo principale della Convenzione è stabilire un quadro di cooperazione bilaterale e multilaterale per prevenire e controllare l’inquinamento dei corsi d’acqua transfrontalieri e per garantire un uso razionale delle risorse idriche da parte dei paesi membri della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

(3)

In occasione della riunione del 2003, le Parti della Convenzione hanno espresso l’intenzione di consentire agli Stati esterni alla regione UNECE di diventare Parti della Convenzione al fine di promuovere la cooperazione sui bacini fluviali in tutto il mondo.

(4)

Altre convenzioni sull’ambiente dell’UNECE, ad esempio la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e la Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, sono aperte a paesi esterni alla regione coperta dall’UNECE.

(5)

La Comunità europea ha partecipato alla riunione delle Parti del 2003 in cui è stato adottato un emendamento che consente a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite di aderire alla Convenzione previa approvazione della stessa riunione delle Parti.

(6)

L’emendamento entrerà in vigore non appena sarà accettato da tutti gli Stati e tutte le organizzazioni che erano Parti della Convenzione il 28 novembre 2003.

(7)

È opportuno accettare l’emendamento a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione («emendamento») sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi («Convenzione») che consente l’accesso alla Convenzione a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e che è stato adottato in occasione della terza riunione delle Parti è accettato a nome dell’Unione.

Il testo dell’emendamento è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di accettazione dell’emendamento di cui all’articolo 21, paragrafo 4, della Convenzione, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall’emendamento in oggetto.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. MAZURONIS


(1)  GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42.


EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLE ACQUE

a)

All’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione, è inserito un nuovo paragrafo, che recita:

«3.   Qualsiasi paese che non figura al paragrafo 2, ma che è membro delle Nazioni Unite può aderire alla Convenzione previa approvazione della riunione delle Parti. Nel quadro del processo di adesione, tale Stato dichiara che l’approvazione dell’adesione alla Convenzione è stata concessa dalla riunione delle Parti e specifica la data di ricezione di tale approvazione. Le richieste di adesione di membri delle Nazioni Unite non sono sottoposte alla riunione delle Parti ai fini dell’approvazione finché questo paragrafo non entrerà in vigore in tutti i paesi e in tutte le organizzazioni che erano Parti della Convenzione il 28 novembre 2003.»

e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza;

b)

all’articolo 26, paragrafo 3, dopo «di cui all’articolo 23» è inserito «o all’articolo 25, paragrafo 3».


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