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Document 32013D0785

2013/785/UE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2013 , relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco

GU L 349 del 21.12.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/785/oj

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21.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco

(2013/785/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (1) (nel prosieguo «accordo di partenariato») adottando il regolamento (CE) n. 764/2006 (2).

(2)

L'Unione ha negoziato con il Regno del Marocco un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco in materia di pesca.

(3)

Con decisione 2013/720/UE (3), il Consiglio ha autorizzato la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione.

(4)

È nell'interesse dell'Unione attuare l'accordo di partenariato per mezzo di un protocollo che fissi le possibilità di pesca e la corrispondente contropartita finanziaria e definisca le condizioni di promozione di una pesca responsabile e sostenibile nella zona di pesca del Regno del Marocco. È dunque opportuno approvare il suddetto protocollo a nome dell'Unione.

(5)

L'accordo di partenariato ha istituito una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione di tale accordo. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione europea, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione il protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (nel prosieguo «protocollo») (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista dall'articolo 12 del protocollo.

Articolo 3

Rispettando le disposizioni e le condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo nell'ambito della commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4).

(3)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 1.

(4)  Il protocollo è stato pubblicato GU L 328 del 7.12.2013, pag. 2 insieme alla decisione relativa alla sua firma.


ALLEGATO

Campo di applicazione del conferimento di competenza e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1)

La Commissione è autorizzata a negoziare con il Regno del Marocco e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3) del presente allegato, a decidere modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:

a)

revisione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo;

b)

decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 6 del protocollo;

c)

specifiche tecniche e modalità rientranti nelle competenze della commissione mista conformemente all'allegato del protocollo.

2)

Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'accordo di partenariato, l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca;

b)

è in linea con le conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

3)

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al paragrafo 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.

Con riguardo alle questioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per l'approvazione da parte del Consiglio della posizione da esprimere a nome dell'Unione è necessaria la maggioranza qualificata dei voti. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire il follow-up della decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione.


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