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Document 32012R1223

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 , recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (codificazione)

GU L 349 del 19.12.2012, p. 39–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1223/oj

19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1223/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (4) («l’accordo») prevede l’apertura di un contingente tariffario dell’Unione a dazio zero per l’importazione di 4 600 capi di bovini vivi, di peso superiore a 160 kg, originari della Svizzera. Occorre adottare le modalità di apertura e gestione di tale contingente tariffario su base annuale.

(3)

Per la ripartizione di tale contingente tariffario e tenuto conto dei prodotti di cui trattasi, è opportuno applicare il metodo dell’esame simultaneo di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

Per poter fruire di tale contingente tariffario, gli animali vivi devono essere originari della Svizzera, secondo le regole di cui all’articolo 4 dell’accordo.

(5)

Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi ammissibili nell’ambito del contingente tariffario devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare che commercializzano con paesi terzi quantitativi di una certa entità. Per tale motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi nell’anno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi, dal momento che una partita di 50 capi può essere considerata un carico normale. L’esperienza ha dimostrato che l’acquisto di una singola partita costituisce il requisito minimo affinché una transazione possa considerarsi reale e fattibile.

(6)

Occorre fissare una cauzione per i diritti di importazione, escludere la possibilità di trasferire i titoli e disporre che i titoli di importazione siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti di importazione.

(7)

Per consentire un accesso più equo al contingente tariffario, garantendo nel contempo per ciascuna domanda un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale, è opportuno fissare un numero massimo e un numero minimo di capi per domanda.

(8)

È opportuno disporre che i diritti di importazione siano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, se necessario, un coefficiente fisso di attribuzione.

(9)

In applicazione dell’articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regime deve essere gestito mediante titoli di importazione. A tal fine occorre precisare le modalità di presentazione delle domande nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, se necessario in aggiunta o in deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5), del regolamento (CE) n. 376/2008, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6) e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (7).

(10)

Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro assegnati, occorre stabilire che, in ordine alla cauzione per i diritti di importazione, tale domanda di titoli costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (8).

(11)

L’esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente tariffario, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all’acquisto, al trasporto e all’importazione degli animali di cui trattasi. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un’esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(12)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell’ambito di tale contingente tariffario, non si applica la tolleranza di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto ogni anno, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre, un contingente tariffario dell’Unione a dazio zero per l’importazione di 4 600 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 kg, di cui ai codici NC 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg o ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg, originari della Svizzera.

Tale contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4203.

2.   Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le regole sull’origine di cui all’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Articolo 2

1.   Ai fini dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell’articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali del codice NC 0102.

Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all’articolo 5, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall’autorità competente.

2.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di diritti di importazione devono riferirsi a un quantitativo pari ad almeno 50 capi e a non più del 5 % del quantitativo disponibile.

2.   Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 1o dicembre precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi.

3.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti.

In deroga all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, si applica l’articolo 11 del medesimo regolamento.

Articolo 4

1.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo previsto per la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma.

2.   Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno. Un quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce un’unica partita.

3.   Se dall’applicazione del paragrafo 2 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, si procede allo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell’articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 5

1.   La cauzione per i diritti d’importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa deve essere depositata presso l’autorità competente insieme alla domanda di diritti di importazione.

2.   I titoli di importazione devono essere chiesti per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012.

3.   Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, il numero dei diritti di importazione da assegnare risulta inferiore a quello dei diritti richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 6

1.   L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.

2.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell’ambito del contingente tariffario.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell’articolo 5, paragrafo 1.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d’origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg o ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg;

c)

nella casella 20, il numero d’ordine del contingente tariffario (09.4203) e almeno una delle indicazioni di cui all’allegato I.

Il titolo obbliga ad importare dalla Svizzera.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.

2.   La garanzia del titolo d’importazione è subordinata al deposito di una cauzione di 20 EUR/capo costituita:

a)

dalla cauzione di 3 EUR di cui all’articolo 5, paragrafo 1; e

b)

dall’importo di 17 EUR che il richiedente deposita insieme alla domanda di titolo.

3.   In applicazione dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

4.   Fatte salve le disposizioni contenute nel capo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell’acquisto, del trasporto e dell’immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi:

a)

la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, intestata al nome del titolare, rilasciata dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti in Svizzera, e la prova del pagamento da parte del titolare o dell’apertura, da parte del titolare, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

b)

il documento di trasporto intestato al nome del titolare per gli animali di cui trattasi;

c)

la prova attestante l’immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del titolare in qualità di destinatario.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 382/2008.

Articolo 9

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo i quantitativi sono espressi in capi e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10.

(3)  Cfr. allegato II.

(4)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(6)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(7)  GU L 155 del 29.4.2008, pag. 10.

(8)  GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4.


ALLEGATO I

Indicazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera c)

:

in bulgaro

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

in spagnolo

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

in ceco

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

in danese

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

in tedesco

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

in estone

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

in greco

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

in inglese

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

in francese

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

in italiano

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

in lettone

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

in lituano

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

in ungherese

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

in maltese

:

Regolament tà Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

in neerlandese

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

in polacco

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

in portoghese

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

in rumeno

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

in slovacco

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

in sloveno

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

in finlandese

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

in svedese

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione

(GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10).

 

Regolamento (CE) n. 1869/2006 della Commissione

(GU L 358 del 16.12.2006, pag. 49).

 

Regolamento (CE) n. 1965/2006 della Commissione

(GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27).

limitatamente all’articolo 8 e all’allegato IX

Regolamento (CE) n. 749/2008 della Commissione

(GU L 202 del 31.7.2008, pag. 37).

limitatamente all’articolo 3

Regolamento (CE) n. 1267/2008 della Commissione

(GU L 338 del 17.12.2008, pag. 37).

 


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2172/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 3

Articoli 4, 5 e 6

Articoli 4, 5 e 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 8 bis, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8 bis, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8 bis, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Allegato II

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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