EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R1195
Commission Implementing Regulation (EU) No 1195/2012 of 13 December 2012 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma koningii (MUCL 39203) for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Lyven) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012 , relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Lyven) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012 , relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Lyven) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 342 del 14.12.2012, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
14.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1195/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2012
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Lyven)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti ad autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
L’impiego di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (CE 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) è stato autorizzato a tempo indeterminato per le galline da ingrasso con il regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione (2). |
(3) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata domanda per un nuovo impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione con la richiesta di classificare l’additivo nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 4 luglio 2012 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d’impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (CE 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) non ha effetti avversi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che può migliorare il rapporto mangime/peso dei tacchini da ingrasso e dei tacchini allevati per la riproduzione. L’Autorità ritiene che non occorra prescrivere un monitoraggio specifico successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (CE 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma koningii (MUCL 39203) dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l’impiego di questo preparato può essere autorizzato con le modalità specificate nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nel medesimo allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 184 del 14.7.2007, pag. 12.
(3) EFSA Journal 2012; 10(7):2843
ALLEGATO
Numero d’identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione |
|||||||||||||||||||||||||||
4a1642 |
Lyven |
Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 |
|
Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione |
— |
75 AXC |
— |
|
3 gennaio 2023 |
(1) AXC è il quantitativo di enzima che libera 17,2 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di avena, al minuto, a pH 4,7 e a 30 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx