EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1100

Regolamento (UE) n. 1100/2012 del Consiglio, del 26 novembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

GU L 327 del 27.11.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1100/oj

27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/16


REGOLAMENTO (UE) N. 1100/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2011/72/PESC.

(2)

La decisione 2012/724/PESC del Consiglio (3) dispone una modifica della decisione 2011/72/PESC del Consiglio per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò è necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro.

(3)

L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 101/2011 riguarda le informazioni che le persone, le entità e gli organismi devono fornire alle autorità competenti degli Stati membri e trasmettere alla Commissione per facilitare il rispetto di detto regolamento. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, qualsiasi informazione fornita o ricevuta deve essere utilizzata unicamente per gli scopi per i quali essa è stata fornita o ricevuta. Tuttavia, questo non dovrebbe impedire agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità tunisine e agli altri Stati membr, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o nell’allegato I; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’elenco dell’allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.»;

3)

all’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità tunisine e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

G. DEMOSTHENOUS


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

(2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.


Top