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Document 32012R1046

    Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell’ 8 novembre 2012 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale

    GU L 310 del 9.11.2012, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1046/oj

    9.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 310/34


    REGOLAMENTO (UE) N. 1046/2012 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 novembre 2012

    recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell’Unione.

    (2)

    L’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1059/2003, stabilisce che, allorché sia apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunichi alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L’elenco delle serie e la loro durata devono essere specificati dalla Commissione tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali serie devono essere trasmesse entro due anni dall’adozione dell’emendamento della classificazione NUTS.

    (3)

    La classificazione NUTS è stata modificata dal regolamento della Commissione (UE) n. 31/2011 (2) con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le serie temporali per la nuova suddivisione regionale conformemente all’elenco specificato nell’allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3.


    ALLEGATO

    Anno di inizio richiesto per settore statistico

    Settore

    Livello NUTS 2

    Livello NUTS 3

    Agricoltura — Conti dell’agricoltura

    2007 (1)

     

    Agricoltura — Patrimonio zootecnico

    2007

     

    Agricoltura — Produzione vegetale

    2007

     

    Agricoltura — Produzione di latte

    2010

     

    Agricoltura — Struttura delle aziende agricole

    2007

     

    Demografia

    1990 (1)

    1990 (1)

    Occupazione, disoccupazione

    2005

    2005 (1)

    Ambiente — Rifiuti solidi

    2004

     

    Sanità — Cause di morte

    1994 (1)

     

    Sanità — Infrastrutture

    1993 (1)

     

    Sanità — Pazienti

    2000 (1)

     

    Conti delle famiglie

    2000

     

    Società dell’informazione

    2007 (1)

     

    Conti regionali

    2000

    2000

    Scienza e tecnologia — Spesa e personale per R & S

    2009

     

    Turismo

    2004

    2004


    (1)  La trasmissione non è obbligatoria.


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