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Document 32012D0764

2012/764/UE: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2012 , relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’istituzione di un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

GU L 337 del 11.12.2012, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/764/oj

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2012

relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’istituzione di un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

(2012/764/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 4 del protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea («protocollo Schengen»),

vista la richiesta del governo dell’Irlanda, formulata con lettera al presidente del Consiglio in data 14 marzo 2012, di partecipare a talune disposizioni dell’acquis di Schengen specificate in tale lettera,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2002/192/CE (1), il Consiglio ha autorizzato l’Irlanda a partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen conformemente alle condizioni enunciate in tale decisione.

(2)

Il 25 ottobre 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1077/2011 (2), che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («agenzia»).

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1077/2011, l’agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e di Eurodac e può essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sulla base di un pertinente strumento legislativo fondato sulla parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(4)

L’agenzia è dotata di un’unica personalità giuridica ed è caratterizzata dall’unità della sua struttura organizzativa e finanziaria. A questo fine e conformemente all’articolo 288 TFUE, l’agenzia è stata istituita da un unico strumento legislativo applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri da esso vincolati. Ciò esclude la possibilità di un’applicazione parziale del regolamento (UE) n. 1077/2011 per l’Irlanda. Occorre pertanto adottare i provvedimenti necessari per garantire che il regolamento (UE) n. 1077/2011 sia applicabile in tutti i suoi elementi in Irlanda.

(5)

Il SIS II fa parte dell’acquis di Schengen. Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio (4) disciplinano l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II. Tuttavia, l’Irlanda ha partecipato solo all’adozione della decisione 2007/533/GAI, che sviluppa le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2002/192/CE.

(6)

Anche il VIS fa altresì parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non ha partecipato all’adozione della decisione 2004/512/CE (5), del regolamento (CE) n. 767/2008 (6) e della decisione 2008/633/GAI (7), che disciplinano l’istituzione, l’esercizio o l’uso del VIS, e non è da essi vincolata.

(7)

Eurodac non fa parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio (8), che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso di Eurodac ed è da esso vincolata. Tuttavia, nella misura in cui le disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 riguardano Eurodac, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) n. 1077/2011, e pertanto non è da esso vincolata, né soggetta alla sua applicazione.

(8)

A norma dell’articolo 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Irlanda ha notificato alla Commissione e al Consiglio, con lettera del 14 marzo 2012, l’intenzione di accettare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 riguardanti Eurodac.

(9)

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 331, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha confermato, con la decisione C(2012) 4881 del 18 luglio 2012, l’applicazione del regolamento (UE) n. 1077/2011 all’Irlanda nella misura in cui le sue disposizioni riguardano Eurodac. Detta decisione stabilisce che il regolamento (UE) n. 1077/2011 entri in vigore per l’Irlanda il giorno dell’entrata in vigore della decisione del Consiglio relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 riguardanti il SIS II, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006, e il VIS.

(10)

Tenuto conto che, in seguito all’adozione della decisione C(2012) 4881 della Commissione, è soddisfatta la prima condizione essenziale per la partecipazione dell’Irlanda alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 riguardanti Eurodac e data la sua parziale partecipazione alle disposizioni riguardanti il SIS II, l’Irlanda ha il diritto di partecipare alle attività dell’agenzia, nella misura in cui questa è responsabile della gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI, e della gestione operativa di Eurodac.

(11)

Al fine di assicurare il rispetto dei trattati e dei protocolli applicabili e di salvaguardare nel contempo l’unità e la coerenza del regolamento (UE) n. 1077/2011, l’Irlanda ha chiesto, con lettera del 14 marzo 2012, di partecipare a tale regolamento a norma dell’articolo 4 del protocollo Schengen, nella misura in cui l’agenzia è responsabile della gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006, e della gestione operativa VIS.

(12)

Il Consiglio riconosce il diritto dell’Irlanda di chiedere, conformemente all’articolo 4 del protocollo Schengen, di partecipare al regolamento (UE) n. 1077/2011, nella misura in cui l’Irlanda non partecipa allo stesso regolamento per altri motivi.

(13)

La partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) n. 1077/2011 non pregiudica il fatto che attualmente l’Irlanda non partecipa né può partecipare alle disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi, la politica in materia di visti e l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone. Il regolamento (UE) n. 1077/2011 comprende pertanto disposizioni specifiche rispecchianti questa particolare posizione dell’Irlanda, in particolare per quanto riguarda il limitato diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell’agenzia.

(14)

Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che era in preparazione la presente decisione.

(15)

Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10), è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che era in preparazione la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A seguito della decisione 2002/192/CE, l’Irlanda partecipa al regolamento (UE) n. 1077/2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nella misura in cui riguarda la gestione operativa del sistema di informazione visti (VIS) e di parti del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), al quale l’Irlanda non partecipa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

L. LOUCA


(1)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(2)  GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1.

(3)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(4)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(5)  Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

(6)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(7)  Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

(8)  Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.


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