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Document 32012D0332
Council Decision 2012/332/CFSP of 25 June 2012 amending and extending Joint Action 2005/889/CFSP on establishing a European Union Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point (EU BAM Rafah)
Decisione 2012/332/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012 , che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
Decisione 2012/332/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012 , che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
GU L 165 del 26.6.2012, p. 71–71
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32005E0889 | 30/06/2013 | |||
Modifies | 32005E0889 | sostituzione | articolo 16 L 2 | 01/07/2012 | |
Modifies | 32005E0889 | modifica | articolo 13.1 | 01/07/2012 |
26.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/71 |
DECISIONE 2012/332/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2012
che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC (1). |
(2) |
Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/857/PESC (2), che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2012. |
(3) |
Il 4 maggio 2012 il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare l’EU BAM Rafah per un periodo di dodici mesi. |
(4) |
L’EU BAM Rafah dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1o luglio 2012 fino al 30 giugno 2013, sulla base del suo attuale mandato. |
(5) |
È altresì necessario fissare l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013. |
(6) |
L’EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 13, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 980 000 EUR»; |
2) |
all’articolo 16, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2013.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.
(2) GU L 338 del 21.12.2011, pag. 52.