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Document 32011R0185

    Regolamento (UE) n. 185/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011 , recante modifica al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda

    GU L 53 del 26.2.2011, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/185/oj

    26.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 53/36


    REGOLAMENTO (UE) N. 185/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 25 febbraio 2011

    recante modifica al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel 2009 si sono conclusi i negoziati per un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014, di seguito «il protocollo aggiuntivo».

    (2)

    La firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono state autorizzate con decisione 2010/674/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l’Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (2).

    (3)

    Il protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui in esenzione da dazio all’importazione nell’Unione europea per alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda.

    (4)

    In conformità del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari in esenzione da dazio per i primi 12 mesi compresi tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2010 saranno assegnati al secondo periodo contingentale. Inoltre occorre riportare i volumi non esauriti dei contingenti tariffari di alcuni prodotti per il periodo contingentale 1o marzo 2011-30 aprile 2011 ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1o maggio 2011-30 aprile 2012.

    (5)

    Per dare attuazione ai contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96.

    (6)

    È necessario sostituire l’attuale riferimento al prezzo franco frontiera contenuto nel regolamento (CE) n. 499/96 con un riferimento al valore dichiarato in dogana ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (3), e prevedere che, per beneficiare delle preferenze di cui al protocollo aggiuntivo, tale valore debba essere almeno pari al prezzo di riferimento eventualmente fissato o da fissare ai sensi dello stesso regolamento.

    (7)

    Il protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda del 22 dicembre 2005 (4). È pertanto necessario prevedere esplicitamente che si applichi il protocollo 3, come modificato nel 2005.

    (8)

    Nel quadro dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, allegato alla decisione 2007/138/CE del Consiglio (5), il commercio bilaterale di cavalli vivi tra l’Unione europea e l’Islanda è stato liberalizzato per contingenti illimitati. Pertanto, il contingente tariffario stabilito nell’allegato del regolamento (CE) n. 499/96 per i cavalli vivi non è più giustificato.

    (9)

    Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), nonché delle suddivisioni TARIC, è opportuno sostituire l’intero allegato del regolamento (CE) n. 499/96.

    (10)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 499/96.

    (11)

    In conformità della decisione 2010/674/UE, i nuovi contingenti tariffari per taluni pesci e prodotti della pesca devono essere applicati a partire dal 1o marzo 2011. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell’Islanda»;

    2)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   I prodotti originari dell’Islanda elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste.

    2.   Le importazioni dei pesci e dei prodotti della pesca elencati nell’allegato beneficiano dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (7).

    3.   Si applica il protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005 (8).

    4.   Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0792 e 09.0812 non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

    3)

    all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812.»;

    4)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Nel caso in cui i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812 non siano totalmente esauriti per il periodo contingentale compreso tra il 1o marzo 2011 e il 30 aprile 2011, i volumi rimanenti sono riportati ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1o maggio 2011-30 aprile 2012.

    A tal fine i prelievi dai contingenti tariffari applicabili tra il 1o marzo 2011 e il 30 aprile 2011 cessano il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011. Il giorno lavorativo seguente il saldo inutilizzato di questi contingenti tariffari è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile dal 1o maggio 2011 al 30 aprile 2012.

    A decorrere dal secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011 non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sui contingenti tariffari specifici applicabili dal 1o marzo 2011 al 30 aprile 2011.»;

    5)

    l’allegato è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.

    (2)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 1.

    (3)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (4)  GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.

    (5)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.

    (6)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (7)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22

    (8)  GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.»;


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

    Dazio contingentale (%)

    09.0792

    ex 0303 51 00

    10

    20

    Aringhe delle specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale (1)  (2)

    Dall’1.1 al 31.12

    950

    0

    09.0812

    0303 51 00

     

    Aringhe delle specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (2)

    Dall’1.3.2011 al 30.4.2011

    1 900

    0

    Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

    950

    Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

    950

    Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

    950

    09.0793

    0302 12 00

    0304 19 13

    0304 29 13

     

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    Dall’1.1 al 31.12

    50

    0

    09.0794

    0302 23 00

     

    Sogliole (Solea spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304

    Dall’1.1 al 31.12

    250

    0

    0302 29

     

    Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304

    ex 0302 69 82

    10

    Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304

    0303 32 00

     

    Passere di mare (Pleuronectes platessa), congelate, esclusi i filetti ed altre carni di pesci della voce 0304

    0303 62 00

    0303 79 98

     

    Austromerluzzi (Dissostichus spp.) e altri pesci di mare, congelati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304

    0304 19 01

    0304 19 03

    0304 19 18

     

    Filetti di persico del Nilo (Lates niloticus), di pangasio (Pangasius spp.) e di altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati

    0304 19 33

     

    Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens), freschi o refrigerati

    0304 19 35

     

    Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati

    0304 11 10

    0304 12 10

     

    Filetti di pesci spada (Xiphias gladius) e di austromerluzzi (Dissostichus spp.), freschi o refrigerati

    ex 0304 19 39

    10

    20

    60

    70

    75

    80

    85

    90

    Altri filetti di pesce, esclusi aringhe e sgombri, freschi o refrigerati

    0304 11 90

    0304 12 90

    0304 19 99

     

    Altre carni di pesci (anche tritate), fresche o refrigerate

    0304 29 01

    0304 29 03

    0304 29 05

    0304 29 18

     

    Filetti congelati di persico del Nilo (Lates niloticus), di pangasio (Pangasius spp.), di tilapia (Oreochromis spp.) e di altri pesci di acqua dolce

    0304 99 31

     

    Carni congelate di merluzzi della specie Gadus macrocephalus

    0304 99 33

     

    Carni congelate di merluzzi della specie Gadus morhua

    0304 99 39

     

    Carni congelate di merluzzi della specie Gadus ogac e della specie Boreogadus saida

    0304 99 41

     

    Carni congelate di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    ex 0304 99 51

    11

    15

    Carni congelate di naselli (Merluccius spp.)

    0304 99 71

     

    Carni congelate di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    ex 0304 99 99

    20

    25

    30

    40

    50

    60

    65

    69

    70

    81

    89

    90

    Altre carni di pesci congelate, esclusi gli sgombri

    09.0811

    0304 19 35

     

    Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati

    Dall’1.3.2011 al 30.4.2011

    1 500

    0

    Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

    750

    Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

    750

    Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

    750

    09.0795

    0305 61 00

     

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia

    Dall’1.1 al 31.12

    1 750

    0

    09.0796

    0306 19 30

     

    Scampi (Nephrops norvegicus), congelati

    Dall’1.1 al 31.12

    50

    0

    09.0810

    0306 19 30

     

    Scampi (Nephrops norvegicus), congelati

    Dall’1.3.2011 al 30.4.2011

    1 040

    0

    Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

    520

    Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

    520

    Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

    520

    09.0797

    1604 12 91

    1604 12 99

     

    Altre preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate

    Dall’1.1 al 31.12

    2 400

    0

    09.0798

    1604 19 98

     

    Altre preparazioni o conserve di pesci, interi o in pezzi, ma non tritati

    Dall’1.1 al 31.12

    50

    0

    ex 1604 20 90

    20

    30

    35

    50

    60

    90

    Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri


    (1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

    (2)  Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.»


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