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Document 32011R0185
Commission Regulation (EU) No 185/2011 of 25 February 2011 amending Council Regulation (EC) No 499/96 as regards tariff quotas of the Union for certain fish and fishery products and live horses originating in Iceland
Regolamento (UE) n. 185/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011 , recante modifica al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda
Regolamento (UE) n. 185/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011 , recante modifica al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda
GU L 53 del 26.2.2011, p. 36–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31996R0499 | sostituzione | articolo 3 | 01/03/2011 | |
Modifies | 31996R0499 | sostituzione | titolo | 01/03/2011 | |
Modifies | 31996R0499 | sostituzione | articolo 1 | 01/03/2011 | |
Modifies | 31996R0499 | sostituzione | articolo 2.2 | 01/03/2011 | |
Modifies | 31996R0499 | sostituzione | allegato | 01/03/2011 |
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/36 |
REGOLAMENTO (UE) N. 185/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
recante modifica al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2009 si sono conclusi i negoziati per un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014, di seguito «il protocollo aggiuntivo». |
(2) |
La firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono state autorizzate con decisione 2010/674/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l’Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (2). |
(3) |
Il protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui in esenzione da dazio all’importazione nell’Unione europea per alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda. |
(4) |
In conformità del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari in esenzione da dazio per i primi 12 mesi compresi tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2010 saranno assegnati al secondo periodo contingentale. Inoltre occorre riportare i volumi non esauriti dei contingenti tariffari di alcuni prodotti per il periodo contingentale 1o marzo 2011-30 aprile 2011 ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1o maggio 2011-30 aprile 2012. |
(5) |
Per dare attuazione ai contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96. |
(6) |
È necessario sostituire l’attuale riferimento al prezzo franco frontiera contenuto nel regolamento (CE) n. 499/96 con un riferimento al valore dichiarato in dogana ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (3), e prevedere che, per beneficiare delle preferenze di cui al protocollo aggiuntivo, tale valore debba essere almeno pari al prezzo di riferimento eventualmente fissato o da fissare ai sensi dello stesso regolamento. |
(7) |
Il protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda del 22 dicembre 2005 (4). È pertanto necessario prevedere esplicitamente che si applichi il protocollo 3, come modificato nel 2005. |
(8) |
Nel quadro dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, allegato alla decisione 2007/138/CE del Consiglio (5), il commercio bilaterale di cavalli vivi tra l’Unione europea e l’Islanda è stato liberalizzato per contingenti illimitati. Pertanto, il contingente tariffario stabilito nell’allegato del regolamento (CE) n. 499/96 per i cavalli vivi non è più giustificato. |
(9) |
Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), nonché delle suddivisioni TARIC, è opportuno sostituire l’intero allegato del regolamento (CE) n. 499/96. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 499/96. |
(11) |
In conformità della decisione 2010/674/UE, i nuovi contingenti tariffari per taluni pesci e prodotti della pesca devono essere applicati a partire dal 1o marzo 2011. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell’Islanda»; |
2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. I prodotti originari dell’Islanda elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste. 2. Le importazioni dei pesci e dei prodotti della pesca elencati nell’allegato beneficiano dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (7). 3. Si applica il protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005 (8). 4. Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0792 e 09.0812 non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. |
3) |
all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812.»; |
4) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Nel caso in cui i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0810, 09.0811 e 09.0812 non siano totalmente esauriti per il periodo contingentale compreso tra il 1o marzo 2011 e il 30 aprile 2011, i volumi rimanenti sono riportati ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1o maggio 2011-30 aprile 2012. A tal fine i prelievi dai contingenti tariffari applicabili tra il 1o marzo 2011 e il 30 aprile 2011 cessano il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011. Il giorno lavorativo seguente il saldo inutilizzato di questi contingenti tariffari è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile dal 1o maggio 2011 al 30 aprile 2012. A decorrere dal secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011 non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sui contingenti tariffari specifici applicabili dal 1o marzo 2011 al 30 aprile 2011.»; |
5) |
l’allegato è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.
(2) GU L 291 del 9.11.2010, pag. 1.
(3) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(4) GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.
(5) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.
(6) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(7) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22
(8) GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1.»;
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
Dazio contingentale (%) |
09.0792 |
ex 0303 51 00 |
10 20 |
Aringhe delle specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale (1) (2) |
Dall’1.1 al 31.12 |
950 |
0 |
09.0812 |
0303 51 00 |
|
Aringhe delle specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (2) |
Dall’1.3.2011 al 30.4.2011 |
1 900 |
0 |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
950 |
|||||
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
950 |
|||||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
950 |
|||||
09.0793 |
0302 12 00 0304 19 13 0304 29 13 |
|
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) |
Dall’1.1 al 31.12 |
50 |
0 |
09.0794 |
0302 23 00 |
|
Sogliole (Solea spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304 |
Dall’1.1 al 31.12 |
250 |
0 |
0302 29 |
|
Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304 |
||||
ex 0302 69 82 |
10 |
Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304 |
||||
0303 32 00 |
|
Passere di mare (Pleuronectes platessa), congelate, esclusi i filetti ed altre carni di pesci della voce 0304 |
||||
0303 62 00 0303 79 98 |
|
Austromerluzzi (Dissostichus spp.) e altri pesci di mare, congelati, esclusi i filetti di pesce ed altre carni di pesci della voce 0304 |
||||
0304 19 01 0304 19 03 0304 19 18 |
|
Filetti di persico del Nilo (Lates niloticus), di pangasio (Pangasius spp.) e di altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati |
||||
0304 19 33 |
|
Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens), freschi o refrigerati |
||||
0304 19 35 |
|
Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati |
||||
0304 11 10 0304 12 10 |
|
Filetti di pesci spada (Xiphias gladius) e di austromerluzzi (Dissostichus spp.), freschi o refrigerati |
||||
ex 0304 19 39 |
10 20 60 70 75 80 85 90 |
Altri filetti di pesce, esclusi aringhe e sgombri, freschi o refrigerati |
||||
0304 11 90 0304 12 90 0304 19 99 |
|
Altre carni di pesci (anche tritate), fresche o refrigerate |
||||
0304 29 01 0304 29 03 0304 29 05 0304 29 18 |
|
Filetti congelati di persico del Nilo (Lates niloticus), di pangasio (Pangasius spp.), di tilapia (Oreochromis spp.) e di altri pesci di acqua dolce |
||||
0304 99 31 |
|
Carni congelate di merluzzi della specie Gadus macrocephalus |
||||
0304 99 33 |
|
Carni congelate di merluzzi della specie Gadus morhua |
||||
0304 99 39 |
|
Carni congelate di merluzzi della specie Gadus ogac e della specie Boreogadus saida |
||||
0304 99 41 |
|
Carni congelate di merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
||||
ex 0304 99 51 |
11 15 |
Carni congelate di naselli (Merluccius spp.) |
||||
0304 99 71 |
|
Carni congelate di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) |
||||
ex 0304 99 99 |
20 25 30 40 50 60 65 69 70 81 89 90 |
Altre carni di pesci congelate, esclusi gli sgombri |
||||
09.0811 |
0304 19 35 |
|
Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati |
Dall’1.3.2011 al 30.4.2011 |
1 500 |
0 |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
750 |
|||||
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
750 |
|||||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
750 |
|||||
09.0795 |
0305 61 00 |
|
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia |
Dall’1.1 al 31.12 |
1 750 |
0 |
09.0796 |
0306 19 30 |
|
Scampi (Nephrops norvegicus), congelati |
Dall’1.1 al 31.12 |
50 |
0 |
09.0810 |
0306 19 30 |
|
Scampi (Nephrops norvegicus), congelati |
Dall’1.3.2011 al 30.4.2011 |
1 040 |
0 |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
520 |
|||||
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
520 |
|||||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
520 |
|||||
09.0797 |
1604 12 91 1604 12 99 |
|
Altre preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate |
Dall’1.1 al 31.12 |
2 400 |
0 |
09.0798 |
1604 19 98 |
|
Altre preparazioni o conserve di pesci, interi o in pezzi, ma non tritati |
Dall’1.1 al 31.12 |
50 |
0 |
ex 1604 20 90 |
20 30 35 50 60 90 |
Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri |
(1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].
(2) Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.»