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Document 32010R0244

    Regolamento (UE) n. 244/2010 della Commissione, del 23 marzo 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 77 del 24.3.2010, p. 42–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/244/oj

    24.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 77/42


    REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 23 marzo 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

    (2)

    Il 18 giugno 2009 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni (nel seguito «Modifiche all’IFRS 2»). Le Modifiche all’IFRS 2 forniscono chiarimenti sulla contabilizzazione delle operazioni con pagamento basato su azioni in cui il fornitore dei beni o dei servizi è pagato in contante e l’obbligazione è contratta da un’altra entità del gruppo (operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa all’interno di un gruppo).

    (3)

    La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le Modifiche all’IFRS 2 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

    (4)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

    1)

    l’International Financial Reporting Standard IFRS 2 Pagamenti basati su azioni è modificato conformemente alle Modifiche all’International Financial Reporting Standard IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, di cui all’allegato al presente regolamento;

    2)

    l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 8 e l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11 sono soppresse.

    Articolo 2

    Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2009.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


    ALLEGATO

    PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

    IFRS 2

    Modifiche all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

    «Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB www.iasb.org»

    Modifiche all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

    AMBITO DI APPLICAZIONE

    Il paragrafo 2 è modificato, il paragrafo 3 è eliminato ed è aggiunto il paragrafo 3A.

    2

    Un’entità deve applicare il presente IFRS nella contabilizzazione di tutte le operazioni con pagamento basato su azioni, a prescindere dalla sua capacità di identificare specificamente tutti i beni o servizi ricevuti, o parte di essi, incluse:

    a)

    operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale,

    b)

    operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, e

    c)

    operazioni in cui l’entità riceve o acquisisce beni o servizi e i termini dell’accordo prevedono che l’entità, o il fornitore di tali beni o servizi, possa scegliere tra il regolamento per cassa da parte dell’entità (o con altre attività) o l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale,

    ad eccezione di quanto osservato nei paragrafi 3A–6. In assenza di beni o servizi identificabili specificamente, vi sono altre circostanze che possono indicare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti, nel qual caso si applica il presente IFRS.

    3

    [Eliminato]

    3A

    Un’operazione con pagamento basato su azioni può essere regolata da altra entità del gruppo (o da un azionista di una qualsiasi entità del gruppo) per conto dell’entità che riceve o acquisisce i beni o servizi. Il paragrafo 2 si applica anche a un’entità che

    a)

    riceve beni o servizi quando un’altra entità dello stesso gruppo (o un azionista di una qualsiasi entità del gruppo) ha l’obbligazione di regolare l’operazione con pagamento basato su azioni, o

    b)

    ha un’obbligazione di regolare un’operazione con pagamento basato su azioni quando un’altra entità dello stesso gruppo riceve i beni o servizi

    a meno che l’operazione non sia palesemente effettuata per fini diversi dal pagamento per beni o servizi forniti all’entità che li riceve.

    OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

    Viene aggiunto il paragrafo 13A riportato di seguito.

    Introduzione

    13A

    In particolare, se l’eventuale corrispettivo identificabile ricevuto dall’entità risulta inferiore al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta, in genere tale circostanza indica che l’entità ha ricevuto (o riceverà) un altro corrispettivo (ossia beni o servizi non identificabili). L’entità deve valutare i beni o servizi identificabili ricevuti in conformità con il presente IFRS. L’entità deve valutare i beni o servizi non identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti) come la differenza tra il fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni e il fair value (valore equo) di qualsiasi bene o servizio identificabile ricevuto (o che sarà ricevuto). L’entità deve valutare i beni o servizi non identificabili ricevuti alla data di assegnazione. Tuttavia, in caso di operazioni regolate per cassa, la passività deve essere rideterminata alla data di chiusura di ciascun esercizio finché non è regolata in conformità ai paragrafi 30–33.

    Operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo

    Dopo il paragrafo 43, sono aggiunti un titolo e i paragrafi 43A–43D.

    OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI TRA ENTITÀ DI UN GRUPPO (MODIFICHE DEL 2009)

    43A

    Nelle operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo, l’entità che riceve i beni o servizi deve determinare, nel proprio bilancio separato o individuale, il valore dei beni o servizi ricevuti come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale o per cassa valutando:

    a)

    la natura degli incentivi concessi, e

    b)

    i propri diritti e obbligazioni.

    L’ammontare rilevato dall’entità che riceve i beni o servizi può differire dall’ammontare rilevato dal gruppo consolidato o da un’altra entità del gruppo che regola l’operazione con pagamento basato su azioni.

    43B

    L’entità che riceve i beni o servizi deve valutare i beni o servizi ricevuti come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale quando:

    a)

    gli incentivi ricevuti sono costituiti dai propri strumenti rappresentativi di capitale, o

    b)

    l’entità non ha alcuna obbligazione di regolare l’operazione con pagamento basato su azioni.

    L’entità deve successivamente rideterminare il valore di tale operazione con pagamento basato su azioni soltanto a seguito di variazioni delle condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato, in conformità ai paragrafi 19–21. In tutti gli altri casi, l’entità che riceve i beni o servizi deve valutare i beni o servizi ricevuti come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

    43C

    L’entità che regola un’operazione con pagamento basato su azioni nel caso in cui un’altra entità del gruppo riceve i beni o servizi deve rilevare l’operazione come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale soltanto se l’operazione è regolata con strumenti rappresentativi di capitale propri della stessa entità. Altrimenti, l’operazione deve essere rilevata come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

    43D

    Alcune operazioni di gruppo comportano accordi di rimborso che richiedono che una entità del gruppo paghi un’altra entità del gruppo per l’erogazione dei pagamenti basati su azioni ai fornitori di beni o servizi. In tali casi, l’entità che riceve i beni o servizi deve contabilizzare l’operazione con pagamento basato su azioni in conformità al paragrafo 43B indipendentemente dagli accordi di rimborso infragruppo.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    Si aggiungono il paragrafo 63, un titolo e il paragrafo 64.

    63

    Una entità deve applicare le seguenti modifiche apportate da Operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa all’interno di un gruppo pubblicata nel giugno 2009 retroattivamente, soggetta alle disposizioni transitorie dei paragrafi 53–59, in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva:

    a)

    la modifica del paragrafo 2, l’eliminazione del paragrafo 3 e l’aggiunta dei paragrafi 3A e 43A–43D e dei paragrafi B45, B47, B50, B54, B56–B58 e B60 nell’Appendice B relative alla contabilizzazione delle operazioni tra entità di un gruppo;

    b)

    le definizioni riviste dei termini seguenti nell’Appendice A:

    operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa,

    operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale,

    accordo di pagamento basato su azioni, e

    operazione con pagamento basato su azioni.

    Se le informazioni necessarie per l’applicazione retroattiva non sono disponibili, una entità deve riportare nel proprio bilancio separato o individuale gli importi precedentemente rilevati nel bilancio consolidato del gruppo. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2010, tale fatto deve essere indicato.

    RITIRO DI INTERPRETAZIONI

    64

    Operazioni con pagamento basati su azioni regolate per cassa all’interno di un gruppo pubblicata nel giugno 2009 sostituisce l’IFRIC 8 Ambito di applicazione dell’IFRS 2 e l’IFRIC 11 IFRS 2—Operazioni con azioni proprie e del gruppo. Le modifiche apportate da tale documento hanno incorporato le disposizioni precedenti esposte nell’IFRIC 8 e nell’IFRIC 11 come segue:

    a)

    il paragrafo 2 modificato e il paragrafo 13A aggiunto per quanto riguarda il trattamento contabile di operazioni in cui l’entità non è in grado di identificare specificamente tutti i beni o servizi ricevuti, o parte di essi. Tali requisiti erano in vigore nei bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1o maggio 2006 o da data successiva;

    b)

    i paragrafi aggiunti B46, B48, B49, B51–B53, B55, B59 e B61 nell’Appendice B per quanto riguarda la contabilizzazione di operazioni tra entità di un gruppo. Tali requisiti erano in vigore nei bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1o marzo 2007 o da data successiva.

    Tali requisiti sono stati applicati retroattivamente in conformità ai requisiti stabiliti dallo IAS 8, soggetti alle disposizioni transitorie dell’IFRS 2.

    DEFINIZIONE DEI TERMINI

    Nell’Appendice A, sono modificate le seguenti definizioni ed è aggiunta una nota a piè di pagina.

    operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa

    Una operazione con pagamento basato su azioni in cui l’entità acquisisce beni o servizi sostenendo una passività nel trasferire cassa o altre attività al fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) dell’entità stessa o di altra entità del gruppo.

    operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale

    Una operazione con pagamento basato su azioni in cui l’entità

    a)

    riceve beni o servizi come corrispettivo dei propri strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni), o

    b)

    riceve beni o servizi ma non ha alcuna obbligazione a regolare l’operazione con il fornitore.

    accordo di pagamento basato su azioni

    Un accordo tra l’entità (o un’altra entità del gruppo (1) o qualsiasi azionista di qualsiasi entità del gruppo) e un terzo (incluso un dipendente) che dà diritto al terzo di ricevere

    a)

    disponibilità liquide o altre attività dell’entità per importi basati sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) dell’entità o di un’altra entità del gruppo, o

    b)

    strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) dell’entità o di un’altra entità del gruppo,

    a condizione che le condizioni di maturazione specificate, se esistenti, siano soddisfatte.

    operazione con pagamento basato su azioni

    Un’operazione in cui l’entità

    a)

    riceve beni o servizi dal fornitore di tali beni o servizi (incluso un dipendente) nell’ambito di un accordo di pagamento basato su azioni, o

    b)

    contrae una obbligazione di regolare l’operazione con il fornitore nell’ambito di un accordo di pagamento basato su azioni quando un’altra entità del gruppo riceve tali beni o servizi.

    AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’IFRS 2

    Nell’Appendice B Guida operativa, si aggiungono un titolo e i paragrafi B45–B61.

    Operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo (modifiche del 2009)

    B45

    I paragrafi 43A–43C trattano la contabilizzazione di operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo nel bilancio separato o individuale di ciascuna entità del gruppo. I paragrafi B46–B61 trattano di come applicare i requisiti di cui ai paragrafi 43A–43C. Come osservato nel paragrafo 43D, le operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo possono verificarsi per diverse ragioni, a seconda dei fatti e delle circostanze. Pertanto, la trattazione non è esaustiva e ipotizza che quando l’entità che riceve i beni o servizi non ha alcuna obbligazione di regolare l’operazione, questa si traduce in un conferimento di capitale proprio nella controllata da parte della controllante, a prescindere da qualsiasi accordo di rimborso infragruppo.

    B46

    Pur riguardando principalmente le operazioni con i dipendenti, il trattamento descritto di seguito si applica anche ad analoghe operazioni con pagamento basato su azioni con fornitori di beni o servizi che non siano dipendenti. Un accordo tra una controllante e la sua controllata può stabilire che la controllata sia tenuta a pagare la controllante per la fornitura degli strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. La discussione seguente non fornisce indicazioni su come contabilizzare un tale accordo di pagamento infra-gruppo.

    B47

    Nelle operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo si incontrano di solito quattro problematiche. Per praticità, gli esempi riportati di seguito trattano tali problematiche in termini di rapporti tra una controllante e la sua controllata.

    Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un’entità

    B48

    Il primo problema è quello di stabilire se le seguenti operazioni riguardanti strumenti rappresentativi di capitale propri di una entità dovrebbero essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale o regolate per cassa, in conformità ai requisiti del presente IFRS:

    a)

    un’entità assegna a propri dipendenti diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) e sceglie di acquistare, o è tenuta ad acquistare, gli strumenti rappresentativi di capitale (ovvero le azioni proprie) da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti; e

    b)

    un’entità o suoi azionisti assegnano diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) a dipendenti dell’entità e gli azionisti dell’entità forniscono gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.

    B49

    L’entità deve contabilizzare le operazioni con pagamento basato su azioni in cui riceve servizi come corrispettivo per strumenti rappresentativi del proprio capitale come regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che l’entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di capitale da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Ciò si applica inoltre indipendentemente dal fatto che:

    a)

    i diritti dei dipendenti sugli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità siano stati assegnati dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti; o

    b)

    l’accordo di pagamento basato su azioni sia stato regolato dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti.

    B50

    Se l’azionista ha l’obbligazione di regolare l’operazione con i dipendenti della propria partecipata, egli deve fornire strumenti rappresentativi di capitale della partecipata piuttosto che i propri. Pertanto, se la partecipata appartiene allo stesso gruppo dell’azionista, in base al paragrafo 43C l’azionista deve valutare la propria obbligazione secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa nel bilancio separato dell’azionista e quelli applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio consolidato dell’azionista.

    Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della controllante

    B51

    La seconda problematica riguarda operazioni con pagamento basato su azioni tra due o più entità nell’ambito dello stesso gruppo che riguardano uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità del gruppo. Ad esempio, i dipendenti di una controllata ricevono diritti su strumenti rappresentativi di capitale della controllante come compenso per i servizi forniti alla controllata.

    B52

    Pertanto, il secondo problema riguarda i seguenti accordi di pagamento basato su azioni:

    a)

    una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale direttamente a dipendenti della sua controllata: la controllante (non la controllata) ha l’obbligo di fornire ai dipendenti della controllata gli strumenti rappresentativi di capitale; e

    b)

    una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante ai suoi dipendenti: la controllata ha l’obbligo di fornire ai suoi dipendenti gli strumenti rappresentativi di capitale.

    Una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti della sua controllata (paragrafo B52(a))

    B53

    La controllante non ha un’obbligazione di fornire strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante ai dipendenti della controllata. Pertanto, in base al paragrafo 43B, la controllata deve valutare i servizi ricevuti dai propri dipendenti secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, e rilevare il corrispondente aumento del patrimonio netto come un conferimento di capitale della controllante.

    B54

    La controllante ha una obbligazione a regolare l’operazione con i dipendenti della controllata fornendo gli strumenti rappresentativi propri della controllante. Pertanto, conformemente al paragrafo 43C la controllante deve valutare la propria obbligazione secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale.

    Una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante a suoi dipendenti (paragrafo B52(b))

    B55

    Poiché la controllata non soddisfa alcuna delle condizioni di cui al paragrafo 43B, essa deve contabilizzare l’operazione con i propri dipendenti come regolata per cassa. Questa disposizione si applica indipendentemente da come la controllata ottenga gli strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.

    Accordi di pagamento basato su azioni riguardanti pagamenti regolati per cassa ai dipendenti

    B56

    Il terzo problema è quello di stabilire come una entità che riceve beni o servizi dai propri fornitori (inclusi i dipendenti) dovrebbe contabilizzare gli accordi di pagamento basati su azioni che sono regolati per cassa se la stessa entità non ha alcuna obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti ai propri fornitori. Per esempio, si considerino i seguenti accordi in cui la controllante (non l’entità stessa) abbia una obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti per cassa ai dipendenti della entità:

    a)

    i dipendenti della entità riceveranno pagamenti per cassa collegati al prezzo dei propri strumenti rappresentativi di capitale;

    b)

    i dipendenti della entità riceveranno pagamenti per cassa collegati al prezzo degli strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante.

    B57

    La controllante non ha alcuna obbligazione di regolare l’operazione con i propri dipendenti. Pertanto, la controllata deve contabilizzare l’operazione con i propri dipendenti come regolata con strumenti rappresentativi di capitale, e rilevare un corrispondente aumento del patrimonio netto come un conferimento di capitale da parte della propria controllante. La controllata deve successivamente rideterminare il costo dell’operazione per effetto di variazioni derivanti dal fatto che non vengono soddisfatte condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato, in conformità ai paragrafi 19–21. Questo differisce dalla valutazione dell’operazione come regolata per cassa nel bilancio consolidato del gruppo.

    B58

    Poiché la controllante ha l’obbligazione di regolare l’operazione con i dipendenti, e il corrispettivo è in disponibilità liquide, la controllante (e il gruppo consolidato) deve valutare la propria obbligazione in conformità ai requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa di cui al paragrafo 43C.

    Trasferimento di dipendenti tra entità di un gruppo

    B59

    La quarta problematica fa riferimento ad accordi di pagamento basato su azioni che riguardano dipendenti di diverse entità di un gruppo. Per esempio, una controllante può assegnare diritti su propri strumenti rappresentativi di capitale a dipendenti delle sue controllate, a condizione che abbiano completato un determinato periodo di servizio continuato presso il gruppo. Un dipendente di una controllata potrebbe trasferirsi ad un’altra controllata durante il periodo di maturazione specificato senza che vi sia alcun effetto per i diritti del dipendente sugli strumenti rappresentativi di capitale della controllante nel quadro dell’originario accordo di pagamento basato su azioni. Se le controllate non hanno alcuna obbligazione di regolare l’operazione con pagamento basato su azioni con i propri dipendenti, esse la contabilizzano come un’operazione regolata con strumenti rappresentativi di capitale. Ciascuna controllata deve misurare i servizi ricevuti dal dipendente con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data in cui i diritti su tali strumenti rappresentativi di capitale sono stati originariamente assegnati dalla controllante, come definito all’Appendice A, e in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata.

    B60

    Se la controllata ha l’obbligazione di regolare l’operazione con i propri dipendenti in strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante, essa deve contabilizzare l’operazione come regolata per cassa. Ciascuna controllata deve valutare i servizi ricevuti in base al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data di assegnazione, in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata. Inoltre, ciascuna controllata deve rilevare qualsiasi variazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di servizio del dipendente presso ciascuna controllata.

    B61

    Può accadere che tale dipendente, dopo essersi trasferito da un’entità del gruppo ad un’altra, non soddisfi una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, quale definita all’Appendice A, ad esempio in quanto lascia il gruppo prima di aver completato il periodo di servizio. In tal caso, poiché la condizione di maturazione è il servizio prestato presso il gruppo, ciascuna controllata deve rettificare l’ammontare precedentemente rilevato concernente i servizi ricevuti dal dipendente, in conformità con i principi di cui al paragrafo 19. Di conseguenza, se i diritti sugli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dalla controllante non maturano per il mancato rispetto, da parte del dipendente, di una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, nessun importo viene rilevato su base cumulativa per i servizi ricevuti da tale dipendente nel bilancio di qualsiasi entità del gruppo.


    (1)  Un «gruppo» è definito nel paragrafo 4 dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato come «costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate» dal punto di vista della capogruppo dell’entità che redige il bilancio.


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