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Document 32009R1257
Commission Regulation (EU) No 1257/2009 of 15 December 2009 amending Regulation (EC) No 391/2007 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 861/2006 as regards the expenditure incurred by Member States in implementing the monitoring and control systems applicable to the Common Fisheries Policy
Regolamento (EU) n. 1257/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca
Regolamento (EU) n. 1257/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca
GU L 338 del 19.12.2009, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007R0391 | cancellazione | articolo 11.4 | 22/12/2009 | |
Modifies | 32007R0391 | sostituzione | articolo 11.1 | 22/12/2009 | |
Modifies | 32007R0391 | sostituzione | articolo 12.2 | 22/12/2009 | |
Modifies | 32007R0391 | modifica | articolo 14.2 | 22/12/2009 | |
Modifies | 32007R0391 | aggiunta | articolo 7.2 | 22/12/2009 | |
Modifies | 32007R0391 | modifica | allegato 6 | 22/12/2009 | |
Modifies | 32007R0391 | modifica | articolo 7.1 | 22/12/2009 | |
Modifies | 32007R0391 | sostituzione | articolo 11.6 | 22/12/2009 |
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/22 |
REGOLAMENTO (EU) N. 1257/2009 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 31,
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1990 l’UE finanzia le azioni degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra l’altro, una partecipazione finanziaria dell’UE alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013. Il regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione delle suddette misure. |
(3) |
In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre fornire agli Stati membri chiare indicazioni sulle norme da seguire per poter beneficiare della partecipazione finanziaria dell’UE alle spese sostenute in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca. |
(4) |
È opportuno semplificare e chiarire le norme applicabili alla partecipazione finanziaria dell’UE ai programmi nazionali di controllo. |
(5) |
Le domande di rimborso devono essere chiaramente correlate alla decisione della Commissione recante approvazione del progetto per il quale è chiesto il rimborso. |
(6) |
Occorre stabilire norme specifiche che disciplinino l’ammissibilità delle spese sostenute per l’attuazione di progetti cofinanziati nell’ambito di più decisioni successive della Commissione. |
(7) |
Le domande di rimborso relative a ciascun progetto possono essere trasmesse alla Commissione prima del completamento del progetto. Pertanto gli Stati membri sono tenuti a chiedere il rimborso entro un determinato periodo dalla data di esecuzione della spesa, che in caso contrario sarà considerata inammissibile. |
(8) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2007. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato:
1) |
l’articolo 7 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 11 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il rimborso è effettuato in euro in base al tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del mese in cui la fattura è registrata nel sistema contabile del servizio ordinatore della Commissione.»; |
4) |
l’articolo 14 è così modificato:
|
5) |
l’allegato VI, lettera d), punto vii), è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(3) GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.