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Document 32009R0681

Regolamento (CE) n. 681/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009 , che chiude un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari, fra l’altro, della Malaysia, istituisce di nuovo il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

GU L 197 del 29.7.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/681/oj

29.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/18


REGOLAMENTO (CE) N. 681/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari, fra l’altro, della Malaysia, istituisce di nuovo il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 192/2007 (2) il Consiglio, a seguito di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari, tra l’altro, della Malaysia. Le misure in vigore consistono in un dazio di 160,1 EUR/tonnellata, fatta eccezione per le società espressamente menzionate, soggette ad aliquote del dazio individuali. Lo stesso regolamento ha inoltre istituito dazi antidumping sulle importazioni di PET originarie dell’India, dell’Indonesia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan. Le misure originarie sono state imposte, a seguito di un’inchiesta (l’«inchiesta originaria»), dal regolamento (CE) n. 2604/2000 (3).

B.   PROCEDURA ATTUALE

1.   Domanda di riesame

(2)

Successivamente la Commissione ha ricevuto da Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD («il richiedente») una domanda di apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 192/2007, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato alcuni tipi di PET nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 («il periodo dell’inchiesta originaria») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di alcuni tipi di PET soggetti alle misure antidumping in questione. Il richiedente ha sostenuto inoltre di aver cominciato ad esportare alcuni tipi di PET nella Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta originaria.

2.   Apertura di un riesame relativo ai nuovi esportatori

(3)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1082/2008 (4), ha aperto un riesame del regolamento (CE) n. 192/2007 in relazione al richiedente.

(4)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1082/2008 ha abrogato il dazio antidumping di 160,1 EUR/tonnellata imposto dal regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di PET prodotti e venduti per essere esportati nella Comunità dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, alle autorità doganali è stato chiesto di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

3.   Prodotto in esame

(5)

Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta originaria, PET con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, che rientra nel codice NC 3907 60 20.

4.   Parti interessate

(6)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(7)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente.

5.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(8)

L’inchiesta ai fini del riesame «nuovi esportatori» ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

C.   RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME RELATIVA A NUOVI ESPORTATORI

(9)

Con lettera in data 22 aprile 2009 indirizzata alla Commissione, il richiedente ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame «nuovi esportatori», senza fornire una specifica giustificazione.

(10)

Date queste circostanze, la Commissione non ha potuto stabilire il margine di dumping individuale e l’aliquota del dazio per il richiedente. Si è dunque concluso che le importazioni nella Comunità di PET con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, che rientra nel codice NC 3907 60 20, originario della Malaysia e prodotto e venduto per essere esportato nella Comunità da Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD debba essere soggetto al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società» della Malaysia (160,1 EUR/tonnellata) imposto dal regolamento n. 192/2007 e che tale dazio debba quindi essere reistituito.

D.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(11)

In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile a Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD è riscosso con effetto retroattivo dalla data di apertura del riesame sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1082/2008.

E.   INFORMAZIONE E DURATA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE

(12)

Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intendeva reistituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di PET originari, tra l’altro, della Malaysia e prodotti e venduti per essere esportati nella Comunità da Eastman Chemical Malaysia SDN.BHD e di riscuotere con effetto retroattivo tale dazio sulle importazioni registrate. Le loro osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

(13)

Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 192/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il riesame relativo ai nuovi esportatori aperto con il regolamento (CE) n. 1082/2008 è chiuso e il dazio antidumping applicabile, a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 192/2007, a «tutte le altre società» della Malaysia è istituito di nuovo sulle importazioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1082/2008.

2.   Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 192/2007, a «tutte le altre società» della Malaysia è riscosso con effetto dal 6 novembre 2008 sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenteraftalato registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1082/2008.

3.   Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1082/2008.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

(3)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

(4)  GU L 296 del 5.11.2008, pag. 5.


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