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Document 32009R0412
Council Regulation (EC) No 412/2009 of 18 May 2009 amending Regulation (EC) No 428/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in the People’s Republic of China and Saudi Arabia, amending Regulation (EC) No 2852/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester staple fibres originating in the Republic of Korea and terminating the anti-dumping proceeding in respect of such imports originating in Taiwan
Regolamento (CE) n. 412/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan
Regolamento (CE) n. 412/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan
GU L 125 del 21.5.2009, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2010
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0428 | modifica | articolo 2 | 18/03/2005 |
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 412/2009 DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 233,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) |
Nell’ottobre 1999 la Commissione ha aperto un’inchiesta riguardante le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco («FPF») originarie della Repubblica di Corea («inchiesta iniziale») (2). Nel luglio 2000 sono stati istituiti dazi antidumping provvisori con il regolamento (CE) n. 1472/2000 della Commissione (3) e nel dicembre 2000 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi con il regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (4). |
(2) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, nel dicembre 2003 la Commissione ha avviato un riesame intermedio («inchiesta di riesame») dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di FPF originarie, in particolare, della Repubblica di Corea (5). I dazi applicabili alle importazioni dalla Repubblica di Corea sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio (6) [«regolamento (CE) n. 428/2005»]. |
(3) |
Il 10 giugno 2005 Huvis Corporation («Huvis») ha depositato preso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee («il Tribunale di primo grado») una domanda di annullamento (7) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 per quanto riguarda l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla stessa società. |
(4) |
L’8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha annullato l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 relativamente a Huvis (8). |
(5) |
Il Tribunale di primo grado ha constatato, in particolare, che le istituzioni non avevano giustificato a sufficienza il ricorso a metodologie diverse nell’inchiesta iniziale e nell’inchiesta di riesame per calcolare l’aliquota del dazio individuale applicato a Huvis. Le conclusioni formulate dalle istituzioni nel merito sono state pertanto considerate contrarie all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. |
(6) |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 è stato di conseguenza annullato in quanto il dazio antidumping fissato per i prodotti fabbricati ed esportati da Huvis nella Comunità europea ha superato quello che sarebbe stato applicabile se fosse stato utilizzato il metodo applicato nell’inchiesta iniziale. |
(7) |
La giurisprudenza riconosce (9) che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi, l’annullamento di una di queste fasi non annulla l’intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto di più fasi. Di conseguenza, l’annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione del regolamento in questione. D’altro canto, le istituzioni europee sono tenute a norma dell’articolo 233 del trattato che istituisce la Comunità europea a dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia. Pertanto, le istituzioni comunitarie, nell’applicare tali sentenze, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato l’annullamento dello stesso e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza (10). |
(8) |
Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento (CE) n. 428/2005 che la sentenza ha giudicato incongruenti con il regolamento di base e che hanno quindi condotto all’annullamento di parti del regolamento impugnato. Per quanto riguarda gli esportatori coreani disposti a collaborare all’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento (CE) n. 428/2005, il presente regolamento trae inoltre le conseguenze dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Restano valide tutte le altre conclusioni del regolamento (CE) n. 428/2005, non contestate entro i termini stabiliti e che quindi non sono state prese in considerazione dal Tribunale di primo grado e non hanno determinato l’annullamento del regolamento impugnato. |
(9) |
Pertanto, conformemente all’articolo 233 del trattato che istituisce la Comunità europea, il dazio antidumping applicabile a Huvis è stato ricalcolato sulla base della sentenza del Tribunale di primo grado. |
B. NUOVA VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLA BASE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
(10) |
La parte della sentenza cui si riferisce il presente regolamento riguarda il calcolo del margine di dumping, più specificamente il calcolo dell’adeguamento del valore normale per tener conto delle differenze tra il prezzo all’esportazione e il valore normale per gli oneri all’importazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. |
(11) |
Come indicato nei considerando 127 e 128 del regolamento (CE) n. 428/2005, sono state utilizzate diverse metodologie per calcolare l’adeguamento del valore normale nell’inchiesta iniziale e nel riesame intermedio. |
(12) |
Senza pronunciarsi sulla legittimità del metodo utilizzato nel riesame intermedio per calcolare il suddetto adeguamento, il Tribunale di primo grado ha constatato nella sua sentenza che le istituzioni comunitarie non avevano dimostrato l’esistenza di un cambiamento di circostanze tali da giustificare l’utilizzo di un metodo diverso da quello applicato nell’inchiesta iniziale, come previsto all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Il Tribunale ha pertanto annullato l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 in quanto il dazio antidumping fissato per i prodotti fabbricati ed esportati da Huvis nella Comunità europea ha superato quello che sarebbe stato applicabile se si fosse proceduto ad un calcolo dell’adeguamento del valore normale per gli oneri all’importazione applicando lo stesso metodo dell’inchiesta iniziale. |
(13) |
Pertanto, l’adeguamento del valore normale per gli oneri all’importazione è stato ricalcolato sulla base del metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale. |
(14) |
Il raffronto tra la media ponderata del valore normale così calcolato e la media ponderata del prezzo all’esportazione franco fabbrica per tipo di prodotto, stabilita nel corso del riesame intermedio, ha rivelato l’esistenza di dumping. Il margine di dumping stabilito, espresso come percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 3,9 %. |
(15) |
L’aliquota del dazio individuale calcolato per Huvis era servita da base per calcolare il dazio medio ponderato da applicarsi agli esportatori coreani che hanno collaborato non inclusi nel campione. Pertanto, è stato ricalcolato il margine di dumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Il nuovo margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, stabilito in base ad un margine di dumping medio ponderato, è del 4,4 %. |
(16) |
Una società, Woongjin Chemical Co., Ltd (ex Saehan Industries Inc.), ha contattato la Commissione sostenendo che andava adeguato anche il suo dazio. Tuttavia, dal momento che tale società non ha chiesto al Tribunale di primo grado l’annullamento del suo dazio, tale dazio è diventato definitivo. |
C. INFORMAZIONE DELLE PARTI
(17) |
Tutte le parti interessate dall’esecuzione della sentenza sono state informate della proposta intesa a rivedere le aliquote del dazio antidumping applicabili a Huvis e alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate, conformemente alle disposizioni del regolamento di base. Tali osservazioni sono state prese in considerazione se sufficientemente documentate e giustificate. |
D. CONCLUSIONE
(18) |
In base a quanto precede, occorre modificare di conseguenza le aliquote del dazio applicabile a Huvis e ai produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione. Le aliquote modificate vanno applicate con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 428/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 relativa alle aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie della Repubblica di Corea, è sostituita dalla seguente:
«Società |
Dazio (%) |
Codice addizionale TARIC |
|||
|
3,9 |
A151 |
|||
|
10,6 |
A599 |
|||
|
0 |
A154 |
|||
|
4,4 |
A608 |
|||
|
4,4 |
A609 |
|||
|
4,4 |
A610 |
|||
|
4,4 |
A611 |
|||
|
4,4 |
A612 |
|||
|
4,4 |
A613 |
|||
Tutte le altre società |
10,6 |
A999» |
Articolo 2
Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 nella sua versione iniziale che superano gli importi stabiliti sulla base dell’articolo 2 dello stesso regolamento nella versione modificata dal presente regolamento sono rimborsati o sgravati. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate presso le autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile. Nei casi debitamente giustificati, il termine di tre anni di cui all’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (11), è prorogato di due anni.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU C 285 del 7.10.1999, pag. 3.
(3) GU L 166 del 6.7.2000, pag. 1.
(4) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.
(5) GU C 309 del 19.12.2003, pag. 2.
(6) GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.
(7) GU C 193 del 6.8.2005, pag. 38.
(8) GU C 209 del 15.8.2008, pag. 44.
(9) IPS contro Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.
(10) Causa C-458/98P IPS contro Consiglio, Racc. 2000 pag. I-8147.
(11) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.