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Document 32009L0079

    Direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 201 del 1.8.2009, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0168

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/79/oj

    1.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 201/29


    DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 luglio 2009

    relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote

    (versione codificata)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

    (2)

    La direttiva 93/32/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, sostituita dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (5), e fissa le prescrizioni tecniche inerenti alla progettazione e alla fabbricazione dei veicoli a motore a due ruote con riferimento al dispositivo di ritenuta dei passeggeri. Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva.

    (3)

    Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire rilasciare l’omologazione CE ai dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (4)

    La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva riguarda il dispositivo di ritenuta per passeggeri di tutti i tipi di veicoli a motore a due ruote di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.

    Articolo 2

    La procedura per la concessione dell’omologazione CE relativamente al dispositivo di ritenuta per passeggeri per un tipo di veicolo a motore a due ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva 2002/24/CE, rispettivamente ai capi II e III.

    Articolo 3

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell’allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.

    Articolo 4

    1.   Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti i dispositivi di ritenuta per passeggeri:

    rifiutare l’omologazione CE per un tipo di veicolo a motore a due ruote o di un tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri,

    rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due ruote, come pure la vendita o la messa in servizio dei dispositivi di ritenuta per passeggeri,

    se detti dispositivi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

    2.   Gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE per qualsiasi tipo di veicolo a motore a due ruote, per motivi riguardanti il dispositivo di ritenuta per passeggeri e di qualsiasi tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri, se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

    3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    La direttiva 93/32/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

    Articolo 6

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica dal 1o gennaio 2010.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. ERLANDSSON


    (1)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 19.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 65) e decisione del Consiglio del 7 luglio 2009.

    (3)  GU L 188 del 29.7.1993, pag. 28.

    (4)  Cfr. l’allegato II, parte A.

    (5)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.


    ALLEGATO I

    1.   PRESCRIZIONI GENERALI

    Qualora sia previsto il trasporto di un passeggero, il veicolo deve essere munito di un sistema di ritenuta per passeggero. Questo sistema deve essere realizzato mediante una cinghia o una o più maniglie.

    1.1.   Cinghia

    La cinghia deve essere montata sulla sella o su altre parti unite al telaio in modo da poter essere facilmente utilizzata dal passeggero. La cinghia e il suo fissaggio devono essere studiati in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della cinghia con una pressione massima di 2 Mpa.

    1.2.   Maniglia

    Se si utilizza una maniglia, questa deve essere montata in prossimità della sella e in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

    La maniglia deve essere studiata in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 2 Mpa.

    Se si utilizzano due maniglie, esse devono essere montate una per lato e in modo simmetrico.

    Le maniglie devono essere studiate in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 1 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 1 Mpa.

    Appendice 1

    Scheda informativa concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote

    (da unire alla domanda di omologazione CE qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione CE del veicolo)

    Numero d’ordine (attribuito dal richiedente): …

    La domanda di omologazione CE concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 2002/24/CE:

    parte 1, sezione A, punti:

    0.1,

    0.2,

    da 0.4 a 0.6;

    parte 1, sezione B, punti:

    da 1.4 a 1.4.2.

    Appendice 2

    1ndicazione dell’amministrazione

    Certificato di omologazione (CE) concernente i dispostivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote

    MODELLO

    Verbale n. … del servizio tecnico … in data …

    Numero di omologazione CE: … Numero di estensione: …

    1.

    Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: …

    2.

    Tipo di veicolo: …

    3.

    Nome e indirizzo dcl costruttore: …

    4.

    Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …

    5.

    Veicolo presentato per Ia prova il: …

    6.

    L’omologazione (CE) è concessa/rifiutata (1)

    7.

    Luogo: …

    8.

    Data: …

    9.

    Firma: …


    (1)  Cancellare Ia dicitura inutile.


    ALLEGATO II

    PARTE A

    Direttiva abrogata e sua modifica successiva

    (di cui all’articolo 5)

    Direttiva 93/32/CEE del Consiglio

    (GU L 188 del 29.7.1993, pag. 28).

    Direttiva 1999/24/CE della Commissione

    (GU L 104 del 21.4.1999, pag. 16).

    PARTE B

    Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

    (di cui all’articolo 5)

    Direttiva

    Termini di recepimento

    Data di applicazione

    93/32/CEE

    14 dicembre 1994

    14 giugno 1995 (1)

    1999/24/CE

    31 dicembre 1999

    1o gennaio 2000 (2)


    (1)  Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 93/32/CEE:

    «A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda i dispositivi di ritenuta per passeggeri, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.»

    La suddetta data è il 14 dicembre 1994; cfr. articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 93/32/CEE.

    (2)  Secondo l’articolo 2 della direttiva 1999/24/CE:

    «1.   A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli Stati membri non possono:

    rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due ruote o di un tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri,

    rifiutare l’immatricolazione e vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due ruote, come pure la vendita o la messa in servizio dei dispositivi di ritenuta per passeggeri,

    per motivi concernenti i dispositivi di ritenuta per passeggeri, se detti dispositivi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/32/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

    2.   A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due ruote, per motivi riguardanti il dispositivo di ritenuta per passeggeri e di qualsiasi tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/32/CEE, come modificata dalla presente direttiva.»


    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Direttiva 93/32/CEE

    Direttiva 1999/24/CE

    Presente direttiva

    Articoli 1, 2 e 3

     

    Articoli 1, 2 e 3

    Articolo 4, paragrafo 1

     

     

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1

     

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 2

     

    Articolo 4, paragrafo 3

     

    Articolo 5

     

    Articolo 6

    Articolo 5

     

    Articolo 7

    Allegato

     

    Allegato I

    Appendice 1

     

    Appendice 1

    Appendice 2

     

    Appendice 2

     

    Allegato II

     

    Allegato III


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