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Document 32009D1013

    Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 dicembre 2009 , che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    GU L 348 del 29.12.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2009/1013/oj

    29.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 348/21


    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2009

    che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    (2009/1013/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 2 giugno 2009 la Repubblica d’Austria (Austria) ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione e precedentemente concessa con decisione 2004/866/CE (2) ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3), allora applicabile.

    (2)

    A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 10 settembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Austria. Con lettera del 21 settembre 2009 la Commissione ha comunicato all’Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

    (3)

    Al fine di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) la misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

    (4)

    La misura deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE che stabilisce il principio generale del diritto a detrazione ed è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA. La misura non influisce, se non in misura trascurabile, sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

    (5)

    La situazione di diritto e di fatto che giustifica l’attuale applicazione della misura di semplificazione di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. È pertanto opportuno autorizzare l’Austria ad applicare la misura di semplificazione per un ulteriore periodo, la cui durata sia, tuttavia, limitata al fine di consentire una valutazione della misura.

    (6)

    La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall’IVA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, l’Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

    Articolo 3

    La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2009

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. CARLGREN


    (1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 371 del 18.12.2004, pag. 47.

    (3)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.


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