This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0947
Commission Regulation (EC) No 947/2008 of 25 September 2008 suspending the export refunds on white and raw sugar exported without further processing
Regolamento (CE) n. 947/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008 , che sospende le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
Regolamento (CE) n. 947/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008 , che sospende le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
GU L 258 del 26.9.2008, p. 60–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014
26.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 947/2008 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2008
che sospende le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato nel settore dello zucchero e del prevedibile andamento della disponibilità e della domanda sul mercato comunitario, è opportuno non concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui trattasi. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non sono concesse restituzioni per i prodotti seguenti:
|
1701 11 90 9100 |
|
1701 11 90 9910 |
|
1701 12 90 9100 |
|
1701 12 90 9910 |
|
1701 91 00 9000 |
|
1701 99 10 9100 |
|
1701 99 10 9910 |
|
1701 99 10 9950 |
|
1701 99 90 9100. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.