EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0947
Commission Regulation (EC) No 947/2008 of 25 September 2008 suspending the export refunds on white and raw sugar exported without further processing
Regolamento (CE) n. 947/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008 , che sospende le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
Regolamento (CE) n. 947/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008 , che sospende le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
OJ L 258, 26.9.2008, p. 60–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014
26.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 947/2008 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2008
che sospende le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato nel settore dello zucchero e del prevedibile andamento della disponibilità e della domanda sul mercato comunitario, è opportuno non concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui trattasi. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non sono concesse restituzioni per i prodotti seguenti:
|
1701 11 90 9100 |
|
1701 11 90 9910 |
|
1701 12 90 9100 |
|
1701 12 90 9910 |
|
1701 91 00 9000 |
|
1701 99 10 9100 |
|
1701 99 10 9910 |
|
1701 99 10 9950 |
|
1701 99 90 9100. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.