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Document 32008R0744
Council Regulation (EC) No 744/2008 of 24 July 2008 instituting a temporary specific action aiming to promote the restructuring of the European Community fishing fleets affected by the economic crisis
Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008 , che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica
Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008 , che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica
GU L 202 del 31.7.2008, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 744/2008 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2008
che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (2), disciplina gli aiuti strutturali della Comunità nel settore della pesca. In particolare, il titolo IV, capo I di detto regolamento stabilisce le condizioni per la concessione agli Stati membri di contributi finanziari del Fondo europeo per la pesca (FEP) a sostegno di misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria. |
(2) |
Il FEP intende contribuire alle azioni intraprese in seguito alla riforma della politica comune della pesca (PCP) del 2002 per attenuare la pressione esercitata sugli stock ittici, garantendo nel contempo condizioni socioeconomiche sostenibili per il settore interessato. |
(3) |
Visti i recenti sviluppi della situazione economica, con particolare riguardo al drastico aumento dei prezzi dei carburanti, si avverte la necessità impellente di adottare ulteriori misure a favore di un più rapido adeguamento della flotta da pesca comunitaria all’attuale situazione, rispondendo all’esigenza di garantire condizioni socioeconomiche sostenibili per il settore interessato. Tali misure devono contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 33 del trattato e degli obiettivi della PCP enunciati nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3). In questo contesto, tali misure devono affrontare le difficoltà economiche e sociali immediate e, nel contempo, arginare la sovraccapacità strutturale. |
(4) |
È importante garantire che le misure di cui trattasi siano equamente accessibili a tutti gli Stati membri e che evitino distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri o tra le flotte. È opportuno quindi che esse siano impostate e coordinate a livello comunitario. |
(5) |
Occorre pertanto un’iniziativa comunitaria che consenta di integrare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1198/2006 nonché di derogare temporaneamente ad alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 1198/2006. Tale iniziativa dovrebbe di conseguenza prevedere misure specifiche di carattere generale e relative all’attuazione dei piani di adeguamento della flotta negli Stati membri, che affrontino in maniera efficace le attuali difficoltà economiche e garantiscano, nel contempo, la vitalità economica a lungo termine del settore della pesca. |
(6) |
Dato il carattere eccezionale di dette misure e della crisi economica che intendono affrontare, la loro durata deve essere limitata al minimo indispensabile per conseguire gli obiettivi perseguiti. |
(7) |
Le misure in questione devono essere attuate dagli Stati membri nel quadro dei loro programmi operativi del FEP e finanziate con i fondi ad essi assegnati in questo stesso ambito. |
(8) |
Agli Stati membri deve essere inoltre conferita la facoltà di integrare le azioni finanziate con i suddetti fondi mediante misure finanziate unicamente con risorse nazionali, senza alcun contributo degli strumenti finanziari della Comunità. Vista la necessità di un intervento urgente per far fronte alla grave situazione in cui versa il settore della pesca, tali misure, finalizzate al miglioramento strutturale e alla vitalità economica a lungo termine del settore, devono essere esentate dall’applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Al fine di limitare possibili distorsioni di concorrenza ed effetti negativi sul mercato interno, le misure in parola devono essere soggette a determinate restrizioni. |
(9) |
Il presente regolamento deve prevedere un contributo della Comunità a misure di arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca, ad investimenti a bordo dei pescherecci destinati a ridurre il consumo di carburante, a una compensazione socioeconomica, nonché ad alcuni interventi di tipo collettivo. Affinché tali misure risultino efficaci e gli Stati membri possano avvalersi appieno dei fondi disponibili, è opportuno ridurre i limiti per la partecipazione dei privati al finanziamento delle misure stesse. |
(10) |
Per contribuire alla ristrutturazione, è necessario prevedere la possibilità di un arresto temporaneo delle attività di pesca. L’arresto temporaneo delle attività di pesca deve essere finalizzato, in particolare, a potenziare i benefici economici favorendo la ricostituzione degli stock o promuovendo condizioni di commercializzazione più vantaggiose. A questo fine, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a determinare i periodi di arresto temporaneo in funzione della dinamica biologica, della stagionalità e dell’andamento del mercato. Nel contesto della crisi economica, è altresì necessario che venga corrisposta una compensazione ai pescatori che hanno interrotto temporaneamente l’attività prima dell’adozione del presente regolamento. |
(11) |
Al fine di incoraggiare il settore alieutico ad adottare tecniche di pesca che consumino meno carburante, è opportuno incentivare la sostituzione dell’attrezzatura di bordo per poter utilizzare tecniche di pesca che consumino meno energia. A questo proposito, si dovrebbero rendere disponibili ulteriori possibilità di finanziamento degli investimenti a bordo dei pescherecci. |
(12) |
La Comunità dovrebbe inoltre contribuire ad azioni collettive per la prestazione di assistenza tecnica ai proprietari in ordine all’audit energetico dei pescherecci, nonché per la prestazione di consulenza ai fini dell’elaborazione di piani di ristrutturazione e di ammodernamento e dell’attuazione dei piani di adeguamento della flotta. Si dovrebbero altresì sovvenzionare progetti pilota intesi a ridurre il consumo energetico dei pescherecci, dei motori, dell’apparecchiatura o degli attrezzi da pesca. |
(13) |
Per garantire la vitalità economica a lungo termine del settore della pesca, è necessario introdurre un nuovo strumento che consenta agli Stati membri di ridurre la capacità e accrescere la redditività delle flotte. Tale strumento dovrebbe consistere in piani di adeguamento della flotta, da applicarsi alle flotte pescherecce i cui costi energetici medi rappresentano non meno del 30 % dei costi di produzione. Questi piani di adeguamento della flotta devono dare luogo ad una riduzione di capacità delle flotte interessate pari ad almeno il 30 %, espressa in GT e in kW. |
(14) |
Ove gli Stati membri pongano in essere, nell’ambito dei piani di adeguamento della flotta, misure intese a garantire la vitalità a lungo termine di una o più flotte pescherecce attraverso una riduzione della loro capacità, si devono applicare condizioni più favorevoli. |
(15) |
È necessario incoraggiare gli Stati membri a prorogare i piani di arresto definitivo per adattare le loro flotte alle risorse disponibili. È quindi opportuno autorizzare ulteriori contributi finanziari per l’arresto definitivo delle attività di pesca. Per favorire la ristrutturazione, occorre offrire ulteriori possibilità di arresto temporaneo delle attività di pesca ai pescatori e ai proprietari di pescherecci interessati dai piani di adeguamento della flotta. |
(16) |
Inoltre, gli Stati membri che adottano un piano di adeguamento della flotta devono essere anche autorizzati ad attuare misure di disarmo parziale, ai fini di un utilizzo più razionale dei fondi disponibili nell’ambito del FEP per la riduzione della capacità e del consumo energetico della flotta interessata. Nell’ambito di tali misure di disarmo parziale, i proprietari che ritirino uno o più pescherecci dalla flotta devono essere autorizzati a riutilizzare una parte della capacità ritirata per un nuovo peschereccio più piccolo e meno dispendioso di energia. Occorre inoltre autorizzare gli Stati membri ad assegnare a nuovi pescherecci una quota limitata della capacità complessivamente ritirata in virtù del piano di adeguamento della flotta. In questo caso, i finanziamenti devono essere erogati solo per la parte di capacità definitivamente ritirata. |
(17) |
È opportuno che gli obblighi degli Stati membri in materia di gestione e di controllo di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1198/2006 nonché i meccanismi di rettifica di cui all’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1198/2006 siano applicati nel quadro del presente regolamento. |
(18) |
La mancata riduzione minima della capacità del 30 % stabilita in un piano di adeguamento delle flotte o il mancato rispetto delle norme relative all’arresto temporaneo, all’arresto definitivo o al disarmo parziale sono considerati irregolarità ai sensi dell’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1198/2006. |
(19) |
Data l’urgenza della situazione e la necessità di un intervento immediato in tutti gli Stati membri, è opportuno aumentare al 95 % il tasso di cofinanziamento comunitario FEP per le misure previste da questa iniziativa. Per lo stesso motivo, è importante che i fondi siano a disposizione degli Stati membri in tempi più brevi del consueto, e che le spese siano ammissibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(20) |
Tenuto conto dell’urgenza della situazione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce un’azione specifica della Comunità intesa a fornire un sostegno eccezionale e temporaneo alle persone e alle imprese operanti nel settore della pesca, colpite dalla crisi economica provocata dal rincaro del petrolio nel 2008. Tale azione specifica prende la forma di un regime speciale del Fondo europeo per la pesca (in seguito denominato «FEP»).
2. L’azione specifica in oggetto comprende:
a) |
misure generali che integrano e derogano a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1198/2006; |
b) |
misure speciali che integrano e derogano a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 1198/2006 e che sono subordinate all’attuazione dei piani di adeguamento della flotta di cui all’articolo 12. |
Articolo 2
Ambito d’applicazione
Il presente regolamento si applica unicamente ai contributi pubblici costituenti oggetto di decisione amministrativa delle competenti autorità nazionali entro il 31 dicembre 2010.
Articolo 3
Quadro finanziario
1. Le misure di cui al presente regolamento possono beneficiare di una partecipazione finanziaria del FEP nei limiti degli stanziamenti d’impegno definiti per il periodo 2007-2013.
2. I contributi pubblici concessi nell’ambito della presente azione specifica non possono essere cumulati con altri contributi pubblici aventi la stessa finalità, in particolare quelli erogati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di coesione o da altri strumenti finanziari della Comunità e fondi nazionali.
Articolo 4
Applicazione della normativa sugli aiuti di Stato
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento, nei limiti del campo d’applicazione dell’articolo 36 del trattato.
2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri senza alcuna partecipazione degli strumenti finanziari della Comunità, i quali oltrepassino i limiti stabiliti all’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (4).
3. Se gli Stati membri concedono aiuti senza alcuna partecipazione degli strumenti finanziari della Comunità, entro i limiti stabiliti all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 736/2008, essi trasmettono alla Commissione informazioni sintetiche sugli aiuti in questione prima della loro attuazione. Inoltre, entro il 1o luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli aiuti concessi ai sensi del presente paragrafo.
CAPO II
MISURE GENERALI
Articolo 5
Misure generali
Fino al 31 dicembre 2010 possono essere concessi contributi pubblici alle persone e alle imprese di cui all’articolo 1, secondo le disposizioni del presente capo.
Articolo 6
Arresto temporaneo delle attività di pesca
1. Oltre alle misure previste all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di aiuto all’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima di tre mesi, attuate nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2009, alle seguenti condizioni:
a) |
l’arresto temporaneo delle attività di pesca è iniziato prima del 31 dicembre 2008; e |
b) |
fino al 31 gennaio 2009, le imprese beneficiarie si sottopongono a misure di ristrutturazione quali piani di adeguamento della flotta, piani di adeguamento dello sforzo di pesca, piani nazionali di disarmo, piani di catture o altre misure di ristrutturazione/ammodernamento. |
I piani di gestione di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono coperti dal presente paragrafo, nella misura in cui implicano dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1198/2006.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono coprire i seguenti costi:
a) |
una parte dei costi fissi sostenuti dai proprietari quando il peschereccio è ormeggiato in porto (quali oneri portuali, assicurazione, spese di manutenzione, oneri finanziari su mutui); |
b) |
una parte dello stipendio base dei pescatori. |
3. Il contributo pubblico totale per Stato membro a favore delle misure di cui al paragrafo 1 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 6 milioni di EUR o l’8 % del sostegno finanziario del FEP assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.
Articolo 7
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
In deroga all’allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento di attrezzatura di bordo, compresi i motori ausiliari, destinata a migliorare sostanzialmente l’efficienza energetica dei pescherecci, compresi i pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici, la partecipazione finanziaria minima dei privati all’operazione è del 40 %.
Articolo 8
Compensazione socioeconomica
Oltre alle misure previste all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di fuoriuscita precoce dal settore, compreso il prepensionamento, per i lavoratori del settore della pesca, ad eccezione dei lavoratori del settore dell’acquacoltura e del settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Articolo 9
Azioni collettive
1. Oltre alle azioni collettive di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di assistenza tecnica per:
a) |
l’esecuzione di audit energetici per gruppi di pescherecci; e |
b) |
la consultazione di esperti per l’elaborazione di piani di ristrutturazione e di ammodernamento, compresi i piani di adeguamento della flotta di cui all’articolo 12. |
2. In deroga all’allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’aliquota massima di contributo pubblico è del 100 %.
3. Il FEP può contribuire al finanziamento della compensazione concessa alle organizzazioni di produttori che non hanno più diritto all’aiuto di cui all’articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (5), per compensare i costi derivanti dagli obblighi ad esse imposti dall’articolo 9 dello stesso regolamento e alle condizioni stabilite all’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo regolamento.
Articolo 10
Progetti pilota
Oltre alle misure di cui all’articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di progetti pilota intesi a sperimentare migliorie tecniche finalizzate alla riduzione del consumo energetico dei pescherecci, dei motori, dell’apparecchiatura o degli attrezzi da pesca, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici.
CAPO III
MISURE SPECIALI APPLICABILI UNICAMENTE ALLE FLOTTE INTERESSATE DAI PIANI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA
Articolo 11
Misure applicabili unicamente alle flotte soggette a un piano di adeguamento della flotta
Fino al 31 dicembre 2010 possono essere concessi, secondo le disposizioni del presente capo, contributi pubblici alle persone e alle imprese di cui all’articolo 1, purché siano soggette a un piano di adeguamento della flotta o dei segmenti di flotta ai sensi dell’articolo 12.
Articolo 12
Piani di adeguamento della flotta
1. Gli Stati membri possono varare e attuare piani di adeguamento della flotta finalizzati alla ristrutturazione delle flotte o di segmenti di flotta da pesca colpita dalla crisi economica.
2. I piani di adeguamento della flotta possono comprendere le misure di cui al titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e quelle previste dal presente regolamento.
3. I piani di adeguamento della flotta sono destinati unicamente alle flotte o ai segmenti di flotta i cui costi energetici rappresentano, in media, non meno del 30 % dei costi di produzione, in base al conto di gestione dei 12 mesi precedenti il 1o luglio 2008 della flotta interessata.
4. Ogni piano di adeguamento della flotta deve:
a) |
dare luogo, entro il 31 dicembre 2012, ad una riduzione definitiva di almeno il 30 % della capacità di pesca della flotta o del segmento di flotta interessato dal piano; questa soglia può essere abbassata ad un minimo del 20 %, previa approvazione della Commissione, se il piano di adeguamento della flotta riguarda uno Stato membro la cui flotta peschereccia è costituita da meno di 100 unità attive o meno di 12 000 GT, o allorché un piano di adeguamento delle flotte copra soltanto navi di meno di 12 metri, nel qual caso una riduzione del 30 % danneggerebbe in misura sproporzionata le attività connesse alla pesca e l’insieme dell’indotto; |
b) |
elencare i pescherecci soggetti al piano, contrassegnati dal nome e dal numero di immatricolazione nel registro della flotta peschereccia comunitaria. |
5. Ciascun peschereccio può essere soggetto ad un solo piano di adeguamento della flotta. Un peschereccio può essere inserito in un piano di adeguamento della flotta alle seguenti condizioni:
a) |
deve aver esercitato un’attività di pesca per almeno 120 giorni in mare durante i due anni precedenti la data di adozione del piano di adeguamento della flotta; e |
b) |
deve essere operativo il 31 luglio 2008. |
6. Al più tardi il 30 giugno 2009, gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani di adeguamento della flotta adottati.
7. Quando uno Stato membro chiede una revisione del proprio programma operativo allo scopo di includervi i piani di adeguamento della flotta, si applica l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Articolo 13
Osservanza e controllo dei piani di adeguamento della flotta
1. Le relazioni di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1198/2006 comprendono i risultati ottenuti con l’attuazione dei piani di adeguamento della flotta.
2. La Commissione può effettuare verifiche dell’attuazione dei piani di adeguamento della flotta. A questo scopo, essa può farsi assistere da esperti esterni finanziati dal FEP a norma dell’articolo 46, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Articolo 14
Arresto definitivo delle attività di pesca
1. Agli effetti dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006, i piani di adeguamento della flotta sono assimilati ai piani di adeguamento dello sforzo di pesca menzionati in tale articolo.
2. Il disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 non si applica alle misure di arresto definitivo adottate nell’ambito di un piano di adeguamento della flotta.
3. I pescherecci elencati in un piano di adeguamento della flotta in vista dell’arresto definitivo delle attività di pesca cessano definitivamente le attività di pesca entro i sei mesi successivi all’adozione del suddetto piano.
Articolo 15
Arresto temporaneo delle attività di pesca
1. Oltre alle misure di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’articolo 6 del presente regolamento, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di aiuto all’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci soggetti ad un piano di adeguamento della flotta, purché l’arresto temporaneo abbia luogo durante il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 per una durata massima di:
a) |
tre mesi prima del ritiro definitivo del peschereccio o durante il periodo di sostituzione del motore; può essere accordata una proroga di altri tre mesi se la sostituzione del motore è ancora in corso; |
b) |
sei settimane per gli altri pescherecci elencati nel piano di adeguamento della flotta, qualora questi siano soggetti ad una delle altre misure di cui all’articolo 12, paragrafo 2. |
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono coprire i seguenti costi:
a) |
i costi fissi sostenuti dai proprietari quando il peschereccio è ormeggiato in porto (quali oneri portuali, assicurazione, spese di manutenzione, oneri finanziari su mutui); |
b) |
una parte dello stipendio base dei pescatori. |
3. Il contributo pubblico totale per Stato membro a favore delle misure di cui al paragrafo 1 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 6 milioni di EUR o l’8 % del sostegno finanziario del FEP assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.
Articolo 16
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
1. In deroga all’allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento di attrezzatura di bordo o di attrezzi da pesca o di un nuovo motore destinati a migliorare sostanzialmente l’efficienza energetica dei pescherecci, compresi i pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici, la partecipazione finanziaria minima dei privati all’operazione è del 40 % del totale dei costi ammissibili per l’operazione.
2. Gli Stati membri fissano la partecipazione finanziaria minima dei privati di cui al paragrafo 1 sulla base di criteri obiettivi quali l’età del peschereccio, il miglioramento dell’efficienza energetica o la riduzione di capacità prevista nel piano di adeguamento della flotta.
3. Il limite di età di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 non si applica ai pescherecci che beneficiano di aiuti a norma del presente articolo per la sostituzione di attrezzatura di bordo o di attrezzi da pesca.
4. In deroga all’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire ad una sola sostituzione del motore su ciascun peschereccio di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri oggetto di un piano di adeguamento della flotta, a condizione che il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio e migliori l’efficienza energetica.
5. In deroga all’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1198/2006, è consentita un’ulteriore sostituzione degli attrezzi da pesca a bordo dei pescherecci oggetto di un piano di adeguamento della flotta, a condizione che i nuovi attrezzi migliorino sostanzialmente l’efficienza energetica. Non si applicano le condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo.
CAPO IV
MISURE DI DISARMO PARZIALE NELL’AMBITO DEI PIANI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA
Articolo 17
Disarmo parziale
Fino al 31 dicembre 2010 possono essere concessi, secondo le disposizioni del presente capo, contributi pubblici ai proprietari di pescherecci che ritirano definitivamente uno o più pescherecci oggetto di un piano di adeguamento della flotta al fine di costruire un nuovo peschereccio con capacità di pesca e consumo energetico inferiori (in seguito denominato «disarmo parziale»), a condizione che il piano di adeguamento della flotta:
a) |
comprenda pescherecci dotati degli stessi attrezzi da pesca; e |
b) |
comprenda pescherecci che rappresentano almeno il 70 % della capacità della flotta dello Stato membro dotata degli attrezzi in questione. |
Articolo 18
Contributi pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca nel caso di un disarmo parziale
1. Oltre a quanto disposto nell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006, i proprietari di un peschereccio che optano per il disarmo parziale hanno diritto a un contributo pubblico per l’arresto definitivo delle attività di pesca corrispondente alla differenza tra la capacità ritirata e la capacità riassegnata ad un nuovo peschereccio.
2. La capacità di pesca del nuovo peschereccio non può essere superiore al 40 % della capacità ritirata dai proprietari.
3. Se del caso, gli Stati membri adattano opportunamente la licenza di pesca.
Articolo 19
Ritiro e riassegnazione della capacità di pesca
1. In deroga all’articolo 11, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri hanno facoltà di riassegnare ai nuovi pescherecci di cui all’articolo 17 del presente regolamento fino al 25 % della capacità definitivamente ritirata nell’ambito di un piano di adeguamento della flotta.
2. I livelli di riferimento di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono dedotti dalla differenza tra la capacità definitivamente ritirata e la capacità riassegnata.
3. Non è necessario prendere in considerazione la capacità riassegnata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo per determinare l’equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
4. Nei piani di adeguamento della flotta in cui il disarmo parziale interessa più del 33 % della capacità iniziale della flotta, la riduzione complessiva di capacità deve essere di almeno il 66 %.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 20
Disposizioni finanziarie
1. In deroga all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1198/2006, la partecipazione del FEP alle operazioni finanziate nel quadro della presente azione specifica prevista dal presente regolamento è soggetta ad un massimale del 95 % della spesa pubblica totale e non è presa in considerazione per il calcolo dei massimali di cui all’articolo 53, paragrafo 3 di detto regolamento.
2. In deroga all’articolo 55, paragrafo 1 e paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1198/2006 la data di ammissibilità delle spese relative alle misure finanziate da tale azione specifica è il 31 luglio 2008.
3. In deroga all’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1198/2006, la Commissione versa, su richiesta dello Stato membro, un secondo prefinanziamento pari al 7 % del contributo del FEP al programma operativo per il periodo 2007-2013. Per i programmi operativi adottati nel 2007, la richiesta di cui sopra deve essere presentata alla Commissione entro il 31 ottobre 2008. Per i programmi operativi adottati nel 2008, la richiesta di cui sopra deve essere presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2009. L’importo del prefinanziamento può essere ripartito in due esercizi finanziari in funzione del bilancio disponibile del FEP.
4. In deroga all’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, se viene versato un secondo prefinanziamento ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, l’organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l’importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell’ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del secondo prefinanziamento.
CAPO VI
OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE
Articolo 21
Seguito e correzioni finanziarie
1. Gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per gli aiuti concessi a norma dei capi II, III e IV del presente regolamento.
2. La Commissione procede alle rettifiche finanziarie previste dall’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1198/2006 qualora gli Stati membri non rispettino le condizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare:
a) |
l’obbligo per le persone o le imprese beneficiarie degli aiuti di sottoporsi a misure di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); |
b) |
gli obblighi previsti per la riduzione dello sforzo di pesca nonché l’arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca stabilito in un piano di adeguamento delle flotte conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 14 e 15; |
c) |
le riduzioni della capacità di pesca effettuate nell’ambito del disarmo parziale conformemente alle disposizioni degli articoli 17, 18 e 19. |
I criteri per le rettifiche stabilite dall’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1198/2006 si applicano di conseguenza.
Articolo 22
Relazione
Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione delle misure di cui al presente regolamento.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 101, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addí 24 luglio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. HORTEFEUX
(1) Parere espresso il 10 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(4) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16.
(5) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).