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Document 32008R0637

    Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

    GU L 178 del 5.7.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1307

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/637/oj

    5.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 178/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 637/2008 DEL CONSIGLIO

    del 23 giugno 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

    visto l’atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo 4 concernente il cotone (1) ad esso allegato, di seguito «protocollo 4»,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), inserito dall’articolo 1, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio (5), stabilisce norme per il pagamento specifico per il cotone.

    (2)

    Con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 settembre 2006 nella causa C-310/04 (6), il titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato annullato per violazione del principio di proporzionalità, con particolare riferimento al fatto che «il Consiglio, da cui promana il regolamento n. 864/2004, non ha dimostrato dinanzi alla Corte che il nuovo regime di aiuto al cotone istituito da tale regolamento è stato adottato mediante un esercizio effettivo del suo potere discrezionale, che implicava la presa in considerazione di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti della fattispecie, fra cui l’insieme dei costi salariali legati alla coltura del cotone e le potenzialità delle imprese di sgranatura, dei quali era necessario tener conto per la valutazione della redditività della detta coltura» e che alla Corte non era stato possibile «accertare se il legislatore comunitario abbia potuto, senza eccedere i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, pervenire alla conclusione che la fissazione dell’importo dell’aiuto specifico al cotone al 35 % del totale degli aiuti esistenti nel regime di aiuto anteriore è sufficiente a garantire l’obiettivo esposto al quinto «considerando» del regolamento n. 864/2004, cioè assicurare la redditività e, dunque, il proseguimento di tale coltura, obiettivo che riflette quello prescritto al paragrafo 2 del protocollo 4». La Corte ha inoltre ordinato che gli effetti dell’annullamento siano sospesi fino all’adozione, in un termine ragionevole, di un nuovo regolamento.

    (3)

    È necessario adottare un nuovo regime di pagamento specifico per il cotone conformemente alla sentenza della Corte nella causa C-310/04.

    (4)

    È opportuno prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti alla situazione specifica del settore del cotone, compresi tutti gli elementi necessari per la valutazione della redditività di tale coltura. A tal fine è stato avviato un processo di valutazione e di consultazione: due studi sono stati condotti sull’impatto socioeconomico e ambientale del futuro regime di sostegno sul settore comunitario del cotone, mentre seminari specifici e una consultazione Internet hanno avuto luogo con i portatori di interesse.

    (5)

    È opportuno che il nuovo regime consegua gli obiettivi esposti al paragrafo 2 del protocollo 4: sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l’economia agricola, permettere un reddito equo per i produttori interessati e stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell’offerta e della commercializzazione.

    (6)

    Il regime dovrebbe altresì essere compatibile con una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori, che è il più importante principio guida della politica agricola comune (PAC) riformata.

    (7)

    Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l’introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della PAC. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

    (8)

    Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della PAC nonché quelli definiti nel protocollo 4, l’aiuto per il cotone dovrebbe essere in larga misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico. Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della necessità di un’azione comune, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (9)

    La piena ed immediata integrazione nel regime di pagamento unico del regime di sostegno in vigore nel settore del cotone rischierebbe di perturbare seriamente la produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell’aiuto. Il suo importo dovrebbe essere calcolato in modo da conseguire gli obiettivi esposti al protocollo 4, paragrafo 2, includendo nel contempo il regime di sostegno per il cotone nel processo generale di riforma e semplificazione della PAC. A tal fine e tenuto conto della valutazione effettuata, appare giustificato fissare l’aiuto totale disponibile per ciascuno Stato membro al 35 % della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente. Questo tasso consente al settore del cotone di orientarsi verso una redditività a lungo termine, promuove lo sviluppo sostenibile delle regioni produttrici di cotone e garantisce un reddito equo per gli agricoltori.

    (10)

    È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 65 % della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

    (11)

    Per motivi ambientali è opportuno stabilire una superficie di base per Stato membro produttore. Inoltre è opportuno che le superfici ammissibili siano unicamente quelle autorizzate dagli Stati membri.

    (12)

    Dovrebbe essere istituita una resa fissa per ettaro per Stato membro produttore. Essa determinerà, congiuntamente con il requisito di superficie di base, la fissazione di un massimale globale dei fondi e la natura di disaccoppiamento quasi totale del regime, il carattere di limitazione della produzione del programma, soddisfacendo al tempo stesso gli obiettivi del protocollo 4.

    (13)

    Per soddisfare le esigenze dell’industria della sgranatura è opportuno che l’ammissibilità all’aiuto sia subordinata ad una qualità minima del cotone effettivamente raccolto.

    (14)

    È inoltre opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni interprofessionali che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri per consentire ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone. È opportuno che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell’aiuto agli agricoltori membri delle stesse.

    (15)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (16)

    Oltre al nuovo regime sul pagamento specifico per il cotone, sembrerebbe opportuno adottare un’altra serie di norme al fine di aiutare il settore del cotone a stabilizzarsi nel nuovo contesto giuridico e di mercato.

    (17)

    Nella misura in cui la presenza dell’industria della sgranatura appare necessaria nelle regioni produttrici, per soddisfare le esigenze di tale industria basterebbe, tra l’altro, fissare una qualità minima di cotone effettivamente raccolto e consentire alle organizzazioni interprofessionali di migliorare la qualità del cotone. Inoltre, tenuto conto della considerevole capacità eccedentaria dell’industria della sgranatura, è opportuno prevedere misure supplementari per sostenerne il processo di ristrutturazione ai fini di un migliore orientamento al mercato.

    (18)

    Inoltre, sembra opportuno introdurre misure di orientamento al mercato a sostegno di specifici sistemi di qualità e attività di promozione correlate. Pertanto, nel settore del cotone, dovrebbero essere istituiti programmi di ristrutturazione nazionali. Mentre il finanziamento di tali misure dovrebbe spettare alla Comunità, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere la giusta combinazione di misure per le necessità delle loro rispettive regioni, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità locali.

    (19)

    I programmi di ristrutturazione dovrebbero essere sottoposti alla Commissione per verificare la conformità delle misure con le condizioni fissate nel presente regolamento e nelle sue modalità di attuazione. È opportuno che l’attuazione di tali programmi di ristrutturazione spetti agli Stati membri.

    (20)

    Le misure dovrebbero essere complementari alle misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (7).

    (21)

    Tra le misure di tali programmi potrebbe figurare il completo e permanente smantellamento di parte degli stabilimenti di sgranatura per ottenere un’industria della sgranatura più vitale. Si potrebbe anche prevedere il sostegno agli investimenti nell’industria della sgranatura, orientati verso il miglioramento del rendimento economico di tali imprese. Inoltre si potrebbe mettere a disposizione l’aiuto per i fornitori di macchinari che hanno subito le conseguenze della ristrutturazione del settore del cotone.

    (22)

    Per migliorare la qualità del cotone europeo, gli agricoltori che partecipano a specifici sistemi di qualità dovrebbero ricevere, nel quadro di tali programmi, un sostegno specifico per coprire taluni dei costi correlati. Analogamente dovrebbero essere sostenute azioni di informazione e promozione del cotone coperto da questi sistemi di qualità.

    (23)

    La ripartizione tra gli Stati membri dei fondi per i programmi di ristrutturazione nazionali dovrebbe basarsi sulle necessità specifiche in materia di ristrutturazione e adattamento nelle principali regioni di produzione del cotone. Tenuto conto dell’obiettivo temporaneo di ristrutturazione e adattamento del settore del cotone, i programmi possono avere termine su richiesta degli Stati membri, dopodiché il bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione può essere aggiunto al massimale nazionale dello Stato membro interessato per i pagamenti disaccoppiati come stabilito nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (24)

    Tenuto conto che in Portogallo non esiste l’industria della sgranatura e che in Bulgaria è applicato il regime di pagamento unico per superficie, non è necessario assegnare alcun bilancio ai programmi di ristrutturazione nazionali in questi due Stati membri.

    (25)

    Al fine di applicare il nuovo regime di aiuti per il cotone e il regime di ristrutturazione del settore del cotone dall’inizio della stagione produttiva, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a partire dall’anno civile 2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO 1

    PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003

    Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

    1)

    nel titolo IV, il capitolo 10 bis è sostituito dal seguente:

    «CAPITOLO 10 bis

    PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

    Articolo 110 bis

    Campo di applicazione

    È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

    Articolo 110 ter

    Ammissibilità

    1.   L’aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell’aiuto, la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

    L’aiuto di cui all’articolo 110 bis è erogato per cotone di qualità sana, leale e mercantile.

    2.   Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base a modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.

    Articolo 110 quater

    Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

    1.   Le superfici nazionali di base sono stabilite come segue:

    Bulgaria: 3 342 ha,

    Grecia: 250 000 ha,

    Spagna: 48 000 ha,

    Portogallo: 360 ha.

    2.   Le rese fisse nel periodo di riferimento sono stabilite come segue:

    Bulgaria: 1,2 tonnellate/ha,

    Grecia: 3,2 tonnellate/ha,

    Spagna: 3,5 tonnellate/ha,

    Portogallo: 2,2 tonnellate/ha.

    3.   L’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 con gli importi di riferimento seguenti:

    Bulgaria: 671,33 EUR,

    Grecia: 251,75 EUR,

    Spagna: 400,00 EUR,

    Portogallo: 252,73 EUR.

    4.   Se in uno Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell’aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 1, l’aiuto di cui al paragrafo 3 per il relativo Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

    5.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.

    Articolo 110 quinquies

    Organizzazioni interprofessionali riconosciute

    1.   Ai fini del presente capitolo per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un’impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

    contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato del cotone, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato,

    redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria,

    orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare sotto il profilo della qualità e della protezione dei consumatori,

    aggiornare i metodi e i mezzi utilizzati per migliorare la qualità del prodotto,

    elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

    2.   Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.

    Articolo 110 sexies

    Pagamento degli aiuti

    1.   Gli agricoltori percepiscono l’aiuto per ettaro di superficie ammissibile di cui all’articolo 110 quater.

    2.   Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all’articolo 110 quater, paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.»;

    2)

    all’articolo 156, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g)

    Il titolo IV, capitolo 10 bis, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009 per il cotone seminato a partire da tale data.»

    CAPO 2

    PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE NAZIONALI PER IL SETTORE DEL COTONE

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1.   Il presente capo stabilisce le norme che disciplinano l’assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri e l’uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi di ristrutturazione nazionali (di seguito «programmi di ristrutturazione») per finanziare misure specifiche di ristrutturazione al settore del cotone.

    2.   Non è concesso alcun sostegno:

    a)

    ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;

    b)

    alle misure che sono ammissibili al sostegno comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

    Articolo 3

    Requisiti generali

    1.   I programmi di ristrutturazione devono essere compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le attività, le politiche e le priorità della Comunità.

    2.   Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di ristrutturazione e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori e degli stabilimenti di trasformazione interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori e/o gli stabilimenti di trasformazione.

    Gli Stati membri sono responsabili per la predisposizione e l’esecuzione dei necessari controlli e delle necessarie sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di ristrutturazione.

    Articolo 4

    Presentazione e applicazione dei programmi di ristrutturazione

    1.   Ogni Stato membro produttore presenta alla Commissione, ogni quattro anni e per la prima volta entro il 1o gennaio 2009, un progetto di programma quadriennale di ristrutturazione contenente misure conformi al presente capo.

    I programmi di ristrutturazione sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti nel settore del cotone.

    Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma rispondente alle sue peculiarità regionali.

    2.   I programmi di ristrutturazione entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

    Se, tuttavia, il programma presentato non risponde alle condizioni previste nel presente capo e alle sue norme di attuazione, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma riveduto, che entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un’incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

    3.   Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di ristrutturazione presentate dagli Stati membri.

    Articolo 5

    Dotazione di bilancio

    1.   Il bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione per Stato membro dall’esercizio 2010 in avanti è il seguente:

    Grecia: 4,0 milioni di EUR,

    Spagna: 6,134 milioni di EUR.

    2.   Ciascun Stato membro può decidere di terminare l’utilizzo del programma di ristrutturazione per trasferire in maniera permanente il proprio bilancio annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo al proprio massimale nazionale, come specificato nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 1o agosto di un dato anno e si applica ai pagamenti diretti garantiti nell’anno civile seguente. La comunicazione riferisce anche sull’attuazione del programma di ristrutturazione e sul raggiungimento dei suoi obiettivi.

    3.   Il trasferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché la corrispondente modifica del paragrafo 1 del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 dopo la valutazione da parte della Commissione dell’attuazione del programma di ristrutturazione alla luce dei suoi obiettivi.

    Articolo 6

    Regole generali relative al finanziamento dei programmi di ristrutturazione

    1.   Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente alla spesa ammissibile sostenuta dopo la presentazione del relativo programma di ristrutturazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

    2.   Gli Stati membri non contribuiscono alle spese delle misure finanziate dalla Comunità nell’ambito dei programmi di ristrutturazione.

    Articolo 7

    Misure ammissibili e beneficiari

    1.   I programmi di ristrutturazione contemplano soltanto una o più delle seguenti misure:

    a)

    completo e permanente smantellamento degli stabilimenti di sgranatura;

    b)

    investimenti nell’industria della sgranatura;

    c)

    partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità del cotone;

    d)

    attività di informazione e promozione;

    e)

    aiuti per i fornitori di macchinari, non superiori alle perdite subite.

    2.   I beneficiari dei programmi di ristrutturazione sono:

    a)

    i beneficiari dell’aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone (8), nella campagna di commercializzazione 2005/2006 per l’aiuto nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), del presente articolo;

    b)

    i beneficiari dell’aiuto ai sensi del capitolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’aiuto nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo;

    c)

    le organizzazioni interprofessionali riconosciute, di cui al capitolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’aiuto nel quadro della misura di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;

    d)

    i fornitori di macchinari, per l’aiuto nel quadro della misura di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, i quali:

    sono privati o imprese che hanno lavorato sotto contratto di coltivatori o di imprese di sgranatura nella campagna di commercializzazione 2005/2006 con i loro macchinari agricoli per effettuare la raccolta del cotone,

    hanno effettuato la raccolta del cotone, che è stato consegnato a stabilimenti di sgranatura interessati dallo smantellamento di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo,

    e,

    hanno subito perdite dimostrabili a causa della carenza di cotone da raccogliere.

    Articolo 8

    Risorse finanziarie

    Le misure di cui al presente capo costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (9).

    Articolo 9

    Norme di attuazione

    Le norme di attuazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (10).

    Articolo 10

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. JARC


    (1)  GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174. Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).

    (2)  Parere del 14 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Parere dell’8 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

    (5)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20.

    (6)  Raccolta 2006, pag. I-7285.

    (7)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

    (8)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (9)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008.

    (10)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).


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