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Document 32008R0403

    Regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008 , recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009

    GU L 120 del 7.5.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2009; abrogato da 32009R0505

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/403/oj

    7.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 120/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 403/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 6 maggio 2008

    recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 31,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2) prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

    (2)

    In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2008/2009 per ciascun paese esportatore.

    (3)

    Occorre pertanto determinare in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2008/2009 in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2008/2009 e per i rispettivi paesi esportatori, sono determinati in via provvisoria in conformità dell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).


    ALLEGATO

    Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009, espressi in equivalente zucchero bianco.

    Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India

    Obblighi di consegna 2008/2009

    Barbados

    32 097,40

    Belize

    46 680,10

    Congo

    10 186,10

    Figi

    165 348,30

    Guyana

    165 131,40

    India

    10 000,00

    Costa d'Avorio

    10 186,10

    Giamaica

    122 234,30

    Kenya

    5 000,00

    Madagascar

    10 760,00

    Malawi

    20 824,40

    Maurizio

    491 030,50

    Mozambico

    6 000,00

    Saint Christopher e Nevis

    0,00

    Suriname

    0,00

    Swaziland

    117 844,50

    Tanzania

    10 186,10

    Trinidad e Tobago

    43 751,00

    Uganda

    0,00

    Zambia

    7 215,00

    Zimbabwe

    30 224,80

    Totale

    1 304 700,00


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