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Document 32008R0403
Commission Regulation (EC) No 403/2008 of 6 May 2008 provisionally setting delivery obligations for cane sugar to be imported under the ACP Protocol and the Agreement with India for the 2008/2009 delivery period
Regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008 , recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009
Regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008 , recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009
GU L 120 del 7.5.2008, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2009; abrogato da 32009R0505
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32009R0505 |
7.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 403/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2008
recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 31,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2) prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(2) |
In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2008/2009 per ciascun paese esportatore. |
(3) |
Occorre pertanto determinare in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2008/2009 in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2008/2009 e per i rispettivi paesi esportatori, sono determinati in via provvisoria in conformità dell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).
ALLEGATO
Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009, espressi in equivalente zucchero bianco.
Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India |
Obblighi di consegna 2008/2009 |
Barbados |
32 097,40 |
Belize |
46 680,10 |
Congo |
10 186,10 |
Figi |
165 348,30 |
Guyana |
165 131,40 |
India |
10 000,00 |
Costa d'Avorio |
10 186,10 |
Giamaica |
122 234,30 |
Kenya |
5 000,00 |
Madagascar |
10 760,00 |
Malawi |
20 824,40 |
Maurizio |
491 030,50 |
Mozambico |
6 000,00 |
Saint Christopher e Nevis |
0,00 |
Suriname |
0,00 |
Swaziland |
117 844,50 |
Tanzania |
10 186,10 |
Trinidad e Tobago |
43 751,00 |
Uganda |
0,00 |
Zambia |
7 215,00 |
Zimbabwe |
30 224,80 |
Totale |
1 304 700,00 |