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Document 32008R0103

    Regolamento (CE) n. 103/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008 , recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Mozzarella di Bufala Campana (DOP)

    GU L 31 del 5.2.2008, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/103/oj

    5.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 31/31


    REGOLAMENTO (CE) N. 103/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 4 febbraio 2008

    recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Mozzarella di Bufala Campana (DOP)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

    (2)

    Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento sono approvate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 14).

    (3)  GU C 90 del 25.4.2007, pag. 5.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

    Classe 1.3.

    Formaggi

    ITALIA

    Mozzarella di Bufala Campana (DOP)


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