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Document 32008D0817

    2008/817/CE: Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2008 , che modifica la decisione 2007/777/CE relativa alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti a base di carne originari della Nuova Caledonia [notificata con il numero C(2008) 6050] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 283 del 28.10.2008, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/817/oj

    28.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 283/49


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 ottobre 2008

    che modifica la decisione 2007/777/CE relativa alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti a base di carne originari della Nuova Caledonia

    [notificata con il numero C(2008) 6050]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/817/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, il punto 1 dell’articolo 8, primo comma e l’articolo 8, punto 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), definisce le condizioni per l’importazione nella Comunità delle partite di determinati prodotti a base di carne destinati al consumo umano. Nell’allegato II, parte 2, della decisione figura l’elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione di tali prodotti. Tale decisione stabilisce anche i modelli dei certificati e le norme relative ai trattamenti prescritti per questi prodotti.

    (2)

    La Nuova Caledonia ha richiesto l’autorizzazione ai fini dell’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di animali domestici della specie bovina, di alcuni tipi di selvaggina e alcune parti di tali animali.

    (3)

    La Commissione ha effettuato un controllo in Nuova Caledonia che ha evidenziato il fatto che l’autorità veterinaria competente di tale paese terzo fornisce garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità alla normativa comunitaria, come previsto dall’articolo 8, punto 1, primo comma, della direttiva 2002/99/CE.

    (4)

    È opportuno quindi autorizzare le importazioni nella Comunità dalla Nuova Caledonia di prodotti a base di carne di animali domestici della specie bovina, di alcuni tipi di selvaggina e alcune parti di tali animali che hanno subito un trattamento non specifico conformemente all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE per motivi di polizia sanitaria.

    (5)

    La decisione 2007/777/CE deve essere modificata di conseguenza.

    (6)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato II, parte 2 della decisione 2007/777/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (3)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.


    ALLEGATO

    «PARTE 2

    Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’UE di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

    (cfr. la parte 4 del presente allegato per l’interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)

    Codice ISO

    Paese d’origine o relativa parte

    1.

    Bovini domestici

    2.

    Artiodattili di allevamento

    (esclusi i suini)

    Ovini/caprini domestici

    1.

    Suini domestici

    2.

    Artiodattili di allevamento

    (suini)

    Solipedi domestici

    1.

    Pollame

    2.

    Selvaggina da penna di allevamento

    (esclusi i ratiti)

    Ratiti di allevamento

    Conigli domestici e leporidi di allevamento

    Artiodattili selvatici

    (esclusi i suini)

    Suini selvatici

    Solipedi selvatici

    Leporidi selvatici

    (conigli e lepri)

    Volatili selvatici

    Mammiferi selvatici terrestri

    (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

    AR

    Argentina AR

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentina AR-1 (1)

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentina AR-2 (1)

    A (2)

    A (2)

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    AU

    Australia

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    A

    BH

    Bahrein

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    BR

    Brasile

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brasile BR-1

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    Brasile BR-2

    C

    C

    C

    A

    D

    D

    A

    C

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brasile BR-3

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    BW

    Botswana

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    BY

    Bielorussia

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    CA

    Canada

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    CH

    Svizzera (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CL

    Cile

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    CN

    Cina

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    Cina CN-1

    B

    B

    B

    B

    D

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    CO

    Colombia

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ET

    Etiopia

    B

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    B

    B

    XXX

    XXX

    A

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    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    GL

    Groenlandia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

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    XXX

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    A

    HK

    Hong Kong

    B

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    B

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    D

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    XXX

    A

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    XXX

    HR

    Croazia

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    A

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    A

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    A

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    XXX

    IL

    Israele

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    B

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    A

    A

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    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    IN

    India

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

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    B

    XXX

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    IS

    Islanda

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    KE

    Kenya

    B

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    XXX

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    XXX

    A

    XXX

    XXX

    KR

    Corea del Sud

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

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    XXX

    MA

    Marocco

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    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ME

    Montenegro

    A

    A

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    A

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    D

    A

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    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MG

    Madagascar

    B

    B

    B

    B

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    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    MK

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

    A

    A

    B

    A

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MU

    Maurizio

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    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MX

    Messico

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    Malesia MY

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    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

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    XXX

    Malesia MY-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

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    D

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    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    NA

    Namibia (1)

    B

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    B

    B

    D

    A

    A

    B

    B

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    A

    D

    XXX

    NC

    Nuova Caledonia

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    NZ

    Nuova Zelanda

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    A

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    A

    A

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    A

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    PY

    Paraguay

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    C

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    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    RS

    Serbia (5)

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    RU

    Russia

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    A

    SG

    Singapore

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    SZ

    Swaziland

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    TH

    Tailandia

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TN

    Tunisia

    C

    C

    B

    B

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    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TR

    Turchia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

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    XXX

    UA

    Ucraina

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    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

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    XXX

    US

    Stati Uniti

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    UY

    Uruguay

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ZA

    Sudafrica (1)

    C

    C

    C

    A

    D

    A

    A

    C

    C

    A

    A

    D

    XXX

    ZW

    Zimbabwe (1)

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    XXX

    Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.»


    (1)  Cfr. la parte 3 del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.

    (2)  Per i prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

    (3)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

    (4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

    (5)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    XXX

    Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.»


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