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Document 32007R0388
Commission Regulation (EC) No 388/2007 of 11 April 2007 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
Regolamento (CE) n. 388/2007 della Commissione, dell’ 11 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
Regolamento (CE) n. 388/2007 della Commissione, dell’ 11 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
GU L 97 del 12.4.2007, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 971–973
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000R1622 | sostituzione | allegato 12BIS | 15/04/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32007R0388R(01) | (MT) | |||
Repealed by | 32008R0423 |
12.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 388/2007 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato V, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di derogare al tenore massimo totale di anidride solforosa qualora le condizioni climatiche lo richiedano. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini. In particolare, l’articolo 19, paragrafo 4, dispone che l’allegato XII bis del medesimo regolamento contenga l’elenco dei casi in cui gli Stati membri possono autorizzare, a motivo delle condizioni climatiche, che i tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro siano aumentati di non oltre 40 milligrammi per litro. |
(3) |
Con lettera del 12 gennaio 2007 il governo tedesco ha chiesto di poter autorizzare, per i vini della campagna 2006 prodotti sul territorio delle regioni Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato, un aumento di non oltre 40 milligrammi per litro dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro a causa di condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli. È opportuno soddisfare tale richiesta. |
(4) |
In base alle relazioni scientifiche fornite dalle autorità tedesche competenti, i quantitativi di anidride solforosa necessari a garantire una buona vinificazione, una buona conservazione e la commerciabilità dei vini devono essere incrementati rispetto al tenore ammesso di norma. Tale misura temporanea è l’unica opzione disponibile per permettere l’utilizzo delle uve danneggiate dalle suddette condizioni climatiche sfavorevoli per la produzione di vini commerciabili. |
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XII bis del regolamento (CE) n. 1622/2000 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2030/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 40).
ALLEGATO
«ALLEGATO XII bis
Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche
(Articolo 19)
|
Anno |
Stato membro |
Zona(e) viticola(e) |
Vini interessati |
1. |
2000 |
Germania |
Tutte le zone viticole del territorio tedesco |
Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell’anno 2000 |
2. |
2006 |
Germania |
Le zone viticole delle regioni Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato |
Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell’anno 2006» |