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Document 32007L0051

Direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007 , che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 257 del 3.10.2007, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/51/oj

3.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/13


DIRETTIVA 2007/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2007

che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

In base alla comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2005 in merito a una strategia comunitaria sul mercurio, che ha esaminato tutti gli impieghi del mercurio, sarebbe opportuno introdurre, a livello comunitario, restrizioni alla commercializzazione di determinate apparecchiature di misura e controllo non elettriche e non elettroniche contenenti mercurio che costituiscono la principale categoria di prodotti contenenti mercurio non ancora disciplinata da provvedimenti comunitari.

(2)

L’introduzione di restrizioni alla commercializzazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio impedirebbe al mercurio di entrare nel flusso dei rifiuti, comportando benefici per l’ambiente e, a lungo termine, per la salute umana.

(3)

Considerata la fattibilità tecnica ed economica, le informazioni disponibili sulle apparecchiature di misura e controllo indicano che i provvedimenti restrittivi immediati dovrebbero riguardare solo le apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico e in particolare tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea.

(4)

L’importazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio risalenti a più di 50 anni fa riguarda gli oggetti di antiquariato o i beni culturali definiti dal regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all’esportazione di beni culturali (3). Tale commercio ha un’entità limitata e non sembra causare rischi alla salute umana o all’ambiente, e pertanto non dovrebbe essere limitato.

(5)

Oggigiorno i barometri al mercurio sono prodotti soltanto da poche piccole imprese specializzate e sono venduti al grande pubblico principalmente come oggetti decorativi. Dovrebbe essere previsto un ulteriore periodo di cessazione graduale dell’immissione sul mercato di tali barometri, in modo da permettere ai produttori di adeguare le loro imprese alle restrizioni e di passare alla produzione di barometri senza mercurio.

(6)

Allo scopo di limitare il più possibile le emissioni di mercurio nell’ambiente e per assicurare l’eliminazione graduale delle restanti apparecchiature di misurazione che contengono mercurio nell’uso industriale e professionale, specialmente degli sfigmomanometri nelle cure sanitarie, la Commissione dovrebbe esaminare la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili. Nel caso degli sfigmomanometri utilizzati nelle cure sanitarie, dovrebbero essere consultati gli esperti del settore medico per assicurare che vengano affrontate adeguatamente le esigenze della diagnosi e della cura di specifiche condizioni cliniche.

(7)

È opportuno che la presente direttiva limiti solo l’immissione sul mercato di apparecchiature di misura nuove. Tale restrizione non dovrebbe pertanto essere applicata alle apparecchiature già in uso o vendute di seconda mano.

(8)

Le disparità tra le leggi o i provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri in merito a restrizioni al mercurio contenuto in diverse apparecchiature di misura e controllo potrebbero creare ostacoli al commercio, falsare la concorrenza nella Comunità e in tal modo avere un impatto diretto sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. Appare quindi necessario ravvicinare le leggi degli Stati membri nel settore delle apparecchiature di misura e controllo introducendo disposizioni armonizzate su tali prodotti contenenti mercurio, al fine di preservare il mercato interno, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

(9)

Occorre pertanto modificare la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (4).

(10)

La presente direttiva dovrebbe essere applicata fatta salva la normativa comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5) e a direttive particolari basate sulla medesima, in particolare la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (6).

(11)

In conformità del punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 aprile 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 25 settembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 318 del 23.12.2006, pag. 115.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 111), posizione comune del Consiglio del 19 aprile 2007 (GU C 109 E, del 15.5.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/139/CE della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 94).

(5)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).

(6)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE.

(7)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto:

«19 bis

Mercurio

CAS n.: 7439-97-6

1.

Non può essere commercializzato:

a)

nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;

b)

in altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea).

2.

La restrizione di cui al punto 1, lettera b), non si applica a:

a)

apparecchiature di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; o

b)

barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009.

3.

Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione esamina la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali.

Sulla base di tale esame o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri e le altre apparecchiature di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e alle altre apparecchiature di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, in modo da eliminare gradualmente il mercurio dalle apparecchiature di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.»


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