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Document 32007L0009

    Direttiva 2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 , che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 63 del 1.3.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/9/oj

    1.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 63/17


    DIRETTIVA 2007/9/CE DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2007

    che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Le quantità massime di residui (QMR) comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.

    (2)

    Le quantità massime di residui di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

    (3)

    Uno Stato membro ha informato la Commissione dell'intenzione di rivedere le QMR nazionali conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori sull'assunzione da parte dei consumatori. Le proposte per la revisione delle quantità minime di residui comunitarie sono state presentate alla Commissione.

    (4)

    L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (2). È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

    (5)

    Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle nuove QMR proposte nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

    (6)

    I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

    (7)

    Su richiesta della Commissione l'EFSA (3) ha fornito un parere sul rischio relativo alle QMR nella presente direttiva.

    (8)

    Gli allegati della direttiva 90/642/CEE devono essere modificati di conseguenza.

    (9)

    Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La parte A dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificata in conformità dell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o settembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

    (2)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

    (3)  The EFSA Journal (2006) 409, pagg. 1-23.


    ALLEGATO

    Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le righe relative all'aldicarb sono sostituite dalle seguenti:

    Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

    Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui

    Aldicarb (somma di aldicarb, suoi solfossidi e solfoni espressi in aldicarb)

    «1.

    Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

    0,02 (1)

    i)

    AGRUMI

     

    Pompelmi

     

    Limoni

     

    Limette

     

    Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

     

    Arance

     

    Pomeli

     

    Altro

     

    ii)

    FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

     

    Mandorle

     

    Noci del Brasile

     

    Noci di acagiù

     

    Castagne e marroni

     

    Noci di cocco

     

    Nocciole

     

    Noci del Queensland

     

    Noci di pecan

     

    Pinoli

     

    Pistacchi

     

    Noci comuni

     

    Altro

     

    iii)

    POMACEE

     

    Mele

     

    Pere

     

    Cotogne

     

    Altro

     

    iv)

    DRUPACEE

     

    Albicocche

     

    Ciliegie

     

    Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

     

    Prugne

     

    Altro

     

    v)

    BACCHE E PICCOLA FRUTTA

     

    a)

    Uve da tavola e da vino

     

    Uve da tavola

     

    Uve da vino

     

    b)

    Fragole (escluse le fragole selvatiche)

     

    c)

    Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

     

    More

     

    More di rovo

     

    More-lamponi

     

    Lamponi

     

    Altro

     

    d)

    Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

     

    Mirtilli neri

     

    Mirtilli rossi

     

    Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

     

    Uva spina

     

    Altro

     

    e)

    Bacche e frutti selvatici

     

    vi)

    VARIE

     

    Avocadi

     

    Banane

     

    Datteri

     

    Fichi

     

    Kiwi

     

    Kumquat

     

    Licci

     

    Manghi

     

    Olive (da tavola)

     

    Olive (da olio)

     

    Papaia

     

    Passiflore

     

    Ananas

     

    Melograni

     

    Altro

     

    2.

    Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

     

    i)

    RADICI E TUBERI

    0,02 (1)

    Bietola rossa (o da orto)

     

    Carote

     

    Manioca

     

    Sedani rapa

     

    Rafano

     

    Topinambur

     

    Pastinaca

     

    Prezzemolo a grossa radice

     

    Ravanelli

     

    Salsefrica

     

    Patate dolci

     

    Rutabaga

     

    Rape

     

    Igname

     

    Altro

     

    ii)

    ORTAGGI A BULBO

    0,05

    Agli

     

    Cipolle

     

    Scalogni

     

    Cipolline

     

    Altro

     

    iii)

    ORTAGGI A FRUTTO

    0,02 (1)

    a)

    Solanacee

     

    Pomodori

     

    Peperoni

     

    Melanzane

     

    Gombo

     

    Altro

     

    b)

    Cucurbitacee con buccia commestibile

     

    Cetrioli

     

    Cetriolini

     

    Zucchine

     

    Altro

     

    c)

    Cucurbitacee con buccia non commestibile

     

    Meloni

     

    Zucche

     

    Cocomeri

     

    Altro

     

    d)

    Mais dolce

     

    iv)

    CAVOLI

    0,02 (1)

    a)

    Cavoli a infiorescenza

     

    Cavoli broccoli

     

    Cavolfiori

     

    Altro

     

    b)

    Cavoli a testa

     

    Cavoli di Bruxelles

     

    Cavoli cappucci

     

    Altro

     

    c)

    Cavoli a foglia

     

    Cavoli cinesi

     

    Cavoli ricci

     

    Altro

     

    d)

    Cavoli rapa

     

    v)

    ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE

    0,02 (1)

    a)

    Lattughe e simili

     

    Crescione

     

    Dolcetta

     

    Lattuga

     

    Scarola (indivia a foglie larghe)

     

    Rucola

     

    Foglie e steli di brassica

     

    Altro

     

    b)

    Spinaci e simili

     

    Spinaci

     

    Bietole da foglia e da costa

     

    Altro

     

    c)

    Crescione acquatico

     

    d)

    Witloof

     

    e)

    Erbe

     

    Cerfoglio

     

    Erba cipollina

     

    Prezzemolo

     

    Foglie di sedano

     

    Altro

     

    vi)

    LEGUMI DA GRANELLA (freschi)

    0,02 (1)

    Fagioli (con baccello)

     

    Fagioli (senza baccello)

     

    Piselli (con baccello)

     

    Piselli (senza baccello)

     

    Altro

     

    vii)

    ORTAGGI A STELO (freschi)

    0,02 (1)

    Asparagi

     

    Cardi

     

    Sedani

     

    Finocchi

     

    Carciofi

     

    Porri

     

    Rabarbaro

     

    Altro

     

    viii)

    FUNGHI

    0,02 (1)

    a)

    Funghi coltivati

     

    b)

    Funghi selvatici

     

    3.

    Legumi da granella

    0,02 (1)

    Fagioli

     

    Lenticchie

     

    Piselli

     

    Lupini

     

    Altro

     

    4.

    Semi oleosi

    0,05 (1)

    Semi di lino

     

    Semi di arachide

     

    Semi di papavero

     

    Semi di sesamo

     

    Semi di girasole

     

    Semi di colza

     

    Semi di soia

     

    Semi di senape

     

    Semi di cotone

     

    Semi di canapa

     

    Altro

     

    5.

    Patata

    0,02 (1)

    Patate precoci

     

    Patate tardive

     

    6.

    Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)

    0,05 (1)

    7.

    Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

    0,05 (1)


    (1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


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