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Document 32007L0009

Direttiva 2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 , che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 63, 1.3.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/9/oj

1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/17


DIRETTIVA 2007/9/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Le quantità massime di residui (QMR) comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.

(2)

Le quantità massime di residui di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(3)

Uno Stato membro ha informato la Commissione dell'intenzione di rivedere le QMR nazionali conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori sull'assunzione da parte dei consumatori. Le proposte per la revisione delle quantità minime di residui comunitarie sono state presentate alla Commissione.

(4)

L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (2). È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5)

Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle nuove QMR proposte nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

(6)

I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

(7)

Su richiesta della Commissione l'EFSA (3) ha fornito un parere sul rischio relativo alle QMR nella presente direttiva.

(8)

Gli allegati della direttiva 90/642/CEE devono essere modificati di conseguenza.

(9)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La parte A dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificata in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o settembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

(2)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(3)  The EFSA Journal (2006) 409, pagg. 1-23.


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le righe relative all'aldicarb sono sostituite dalle seguenti:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui

Aldicarb (somma di aldicarb, suoi solfossidi e solfoni espressi in aldicarb)

«1.

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

0,02 (1)

i)

AGRUMI

 

Pompelmi

 

Limoni

 

Limette

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

Arance

 

Pomeli

 

Altro

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

 

Mandorle

 

Noci del Brasile

 

Noci di acagiù

 

Castagne e marroni

 

Noci di cocco

 

Nocciole

 

Noci del Queensland

 

Noci di pecan

 

Pinoli

 

Pistacchi

 

Noci comuni

 

Altro

 

iii)

POMACEE

 

Mele

 

Pere

 

Cotogne

 

Altro

 

iv)

DRUPACEE

 

Albicocche

 

Ciliegie

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

Prugne

 

Altro

 

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

a)

Uve da tavola e da vino

 

Uve da tavola

 

Uve da vino

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

More

 

More di rovo

 

More-lamponi

 

Lamponi

 

Altro

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

Mirtilli neri

 

Mirtilli rossi

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

Uva spina

 

Altro

 

e)

Bacche e frutti selvatici

 

vi)

VARIE

 

Avocadi

 

Banane

 

Datteri

 

Fichi

 

Kiwi

 

Kumquat

 

Licci

 

Manghi

 

Olive (da tavola)

 

Olive (da olio)

 

Papaia

 

Passiflore

 

Ananas

 

Melograni

 

Altro

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

 

i)

RADICI E TUBERI

0,02 (1)

Bietola rossa (o da orto)

 

Carote

 

Manioca

 

Sedani rapa

 

Rafano

 

Topinambur

 

Pastinaca

 

Prezzemolo a grossa radice

 

Ravanelli

 

Salsefrica

 

Patate dolci

 

Rutabaga

 

Rape

 

Igname

 

Altro

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

0,05

Agli

 

Cipolle

 

Scalogni

 

Cipolline

 

Altro

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

0,02 (1)

a)

Solanacee

 

Pomodori

 

Peperoni

 

Melanzane

 

Gombo

 

Altro

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

Cetrioli

 

Cetriolini

 

Zucchine

 

Altro

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

Meloni

 

Zucche

 

Cocomeri

 

Altro

 

d)

Mais dolce

 

iv)

CAVOLI

0,02 (1)

a)

Cavoli a infiorescenza

 

Cavoli broccoli

 

Cavolfiori

 

Altro

 

b)

Cavoli a testa

 

Cavoli di Bruxelles

 

Cavoli cappucci

 

Altro

 

c)

Cavoli a foglia

 

Cavoli cinesi

 

Cavoli ricci

 

Altro

 

d)

Cavoli rapa

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE

0,02 (1)

a)

Lattughe e simili

 

Crescione

 

Dolcetta

 

Lattuga

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

Rucola

 

Foglie e steli di brassica

 

Altro

 

b)

Spinaci e simili

 

Spinaci

 

Bietole da foglia e da costa

 

Altro

 

c)

Crescione acquatico

 

d)

Witloof

 

e)

Erbe

 

Cerfoglio

 

Erba cipollina

 

Prezzemolo

 

Foglie di sedano

 

Altro

 

vi)

LEGUMI DA GRANELLA (freschi)

0,02 (1)

Fagioli (con baccello)

 

Fagioli (senza baccello)

 

Piselli (con baccello)

 

Piselli (senza baccello)

 

Altro

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

0,02 (1)

Asparagi

 

Cardi

 

Sedani

 

Finocchi

 

Carciofi

 

Porri

 

Rabarbaro

 

Altro

 

viii)

FUNGHI

0,02 (1)

a)

Funghi coltivati

 

b)

Funghi selvatici

 

3.

Legumi da granella

0,02 (1)

Fagioli

 

Lenticchie

 

Piselli

 

Lupini

 

Altro

 

4.

Semi oleosi

0,05 (1)

Semi di lino

 

Semi di arachide

 

Semi di papavero

 

Semi di sesamo

 

Semi di girasole

 

Semi di colza

 

Semi di soia

 

Semi di senape

 

Semi di cotone

 

Semi di canapa

 

Altro

 

5.

Patata

0,02 (1)

Patate precoci

 

Patate tardive

 

6.

Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)

0,05 (1)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,05 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


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