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Document 32007D0490
2007/490/EC: Council Decision of 5 June 2007 abrogating Decision 2003/89/EC on the existence of an excessive deficit in Germany
2007/490/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2007 , che abroga la decisione 2003/89/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania
2007/490/CE: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2007 , che abroga la decisione 2003/89/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania
GU L 183 del 13.7.2007, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32003D0089 |
13.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2007
che abroga la decisione 2003/89/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania
(2007/490/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2003/89/CE del Consiglio (1), adottata su raccomandazione della Commissione a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, è stato stabilito che in Germania esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che il disavanzo pubblico ammontava al 3,7 % del PIL nel 2002, superando ampiamente il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era stimato al 60,9 %, leggermente superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. |
(2) |
Il 21 gennaio 2003, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il Consiglio ha rivolto una raccomandazione alla Germania affinché questa ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2004, al più tardi. La raccomandazione è stata resa pubblica. In considerazione delle circostanze eccezionali venutesi a creare a seguito delle conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2003 e della sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2004 (3), l’anno 2005 dovrebbe essere considerato il termine di riferimento per la correzione del deficit eccessivo. |
(3) |
Conformemente al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato, la Commissione fornisce i dati necessari per l’applicazione della procedura. Nell’ambito dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri devono trasmettere dati relativi al disavanzo e al debito pubblici, nonché altre variabili connesse, due volte all’anno, e segnatamente entro il 1o aprile ed entro il 1o ottobre, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4). |
(4) |
I dati attualizzati forniti dalla Commissione (Eurostat) a seguito di una notifica provvisoria effettuata dalla Germania nel febbraio 2006 indicavano che il disavanzo eccessivo non era stato corretto entro il 2005. Il 14 marzo 2006, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio ha immediatamente deciso, su raccomandazione della Commissione, di intimare alla Germania, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi nel 2007 (5). Più particolarmente, il Consiglio decise che nel 2006 e nel 2007 la Germania assicurasse un miglioramento cumulativo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee, di almeno un punto percentuale. |
(5) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, la decisione del Consiglio riguardante l’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando, a giudizio del Consiglio, il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione è stato corretto. |
(6) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della notifica della Germania prima del 1o aprile 2007 e le previsioni di primavera 2007 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:
|
(7) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Germania sia stato corretto e che la decisione 2003/89/CE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione complessiva si evince che il disavanzo eccessivo è stato corretto in Germania.
Articolo 2
La decisione 2003/89/CE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS
(1) GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 16.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).
(3) Causa C-27/04, Commissione vs Consiglio, Racc. 2004, pag. I-6649.
(4) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).
(5) Decisione 2006/344/CE del Consiglio (GU L 126 del 13.5.2006, pag. 20).