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Document 32007D0341

    2007/341/CE: Decisione del Consiglio, del 19 aprile 2007 , relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa

    GU L 129 del 17.5.2007, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/341/oj

    Related international agreement

    17.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 129/38


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 aprile 2007

    relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa

    (2007/341/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione con la Federazione russa.

    (2)

    L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 25 maggio 2006, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio del 22 maggio 2006.

    (3)

    È opportuno approvare l'accordo.

    (4)

    L'accordo istituisce un comitato misto di riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione comunitaria in questo caso.

    (5)

    A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

    (6)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

    (7)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa è approvato a nome della Comunità.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo (1).

    Articolo 3

    La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di riammissione istituito dall'articolo 19 dell'accordo.

    Articolo 4

    La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 2007.

    Per il Consiglio

    La presidente

    B. ZYPRIES


    (1)  La data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


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