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Document 32006R2015

Regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

GU L 384 del 29.12.2006, p. 28–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2015/oj

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/28


REGOLAMENTO (CE) N. 2015/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca tenendo conto, fra l’altro, dei pareri scientifici disponibili.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 spetta al Consiglio stabilire le possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca e ripartirle conformemente a criteri prestabiliti.

(3)

Secondo il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), determinati stock ittici che vivono in acque profonde sono catturati in condizioni non sostenibili ed è quindi necessario ridurre le possibilità di pesca di tali stock per garantirne la sostenibilità.

(4)

Il CIEM ha inoltre avvertito che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII è eccessivamente elevato. Nel suddetto parere si rileva altresì che lo stock di pesce specchio atlantico nella zona VI è altamente depauperato e che sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. È quindi opportuno vietare la pesca del pesce specchio atlantico nelle zone suddette.

(5)

Al fine di garantire un’efficace gestione dei contingenti, è necessario stabilire le condizioni specifiche a cui sono soggette le operazioni di pesca.

(6)

In conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento devono essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (3), e alle zone COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (4).

(8)

L’utilizzazione delle possibilità di pesca deve essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 2807/83 del Consiglio, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (6), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (7), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (8), al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (9), al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (10), e al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (11),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca annuali di stock di specie pelagiche per i pescherecci comunitari in alcune zone delle acque comunitarie e in determinate acque non comunitarie soggette a limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l’utilizzo di tali possibilità di pesca.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, per ₪permesso di pesca per acque profonde» si intende il permesso di pesca di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

2.   Le definizioni delle zone CIEM e COPACE figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95.

Articolo 3

Fissazione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca di stock delle specie pelagiche per i pescherecci comunitari sono fissate nell’allegato.

Articolo 4

Ripartizione tra gli Stati membri

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni a norma degli articoli 21, paragrafo 4, e 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi trattenuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

i quantitativi detratti a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 5

Flessibilità dei contingenti

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96 tutti i contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

Tuttavia, a tali contingenti non si applicano le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.

Il disposto del primo comma non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte nell’ambito del regolamento (CE) n. 850/98, le quali non vengono imputate al contingente.

Articolo 7

Pesce specchio atlantico

1.   Le zone di protezione del pesce specchio atlantico sono le seguenti:

a)

la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:

 

57° 00′ N, 11° 00′ O

 

57° 00′ N, 8° 30′ O

 

56° 23′ N, 8° 30′ O

 

55° 00′ N, 9° 38′ W

 

55° 00′ N, 11° 00′ O

 

57° 00′ N, 11° 00′ O;

b)

la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:

 

55° 30′ N, 15° 49′ O

 

53° 30′ N, 14° 11′ O

 

50° 30′ N, 14° 11′ O

 

50° 30′ N, 15° 49′ O;

c)

la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:

 

55° 00′ N, 13° 51′ O

 

55° 00′ N, 10° 37′ O

 

54° 15′ N, 10° 37′ O

 

53° 30′ N, 11° 50′ O

 

53° 30′ N, 13° 51′ O.

Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromiche e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.

2.   Gli Stati membri assicurano che le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde siano correttamente monitorate dai centri di controllo della pesca, che dispongono di un sistema per individuare e registrare l’ingresso, il transito e l’uscita delle navi dalle zone di cui al paragrafo 1.

3.   Le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde che siano entrate in una zona di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di pesce specchio atlantico, né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce alla fine di un’uscita in mare, a meno che:

a)

tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo vengano fissati e riposti nella stiva, durante il transito, secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

b)

la velocità media durante il transito non sia inferiore a 8 nodi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

(4)  GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1804/2005 della Commissione (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(6)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(7)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(8)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(9)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(10)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).

(11)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.


ALLEGATO

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali pelagici figurano tuttavia all’inizio dell’elenco. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune

Nome scientifico

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Berici

Beryx spp.

Brosmio

Brosme brosme

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Molva azzurra

Molva dypterigia

Musdee

Phycis blennoides

Occhialone

Pagellus bogaraveo

I riferimenti a «squali pelagici» devono intendersi come riferimenti agli squali che figurano nel seguente elenco di specie: Centroscimno (Centroscymnus coelolepis), Sagrì (Centrophorus squamosus), Deania (Deania calceus), Zigrino (Dalatias licha), Pesce diavolo maggiore (Etmopterus princeps), Sagrì nero (Etmopterus spinax), Spinarolo nero (Centroscyllium fabricii), Centroforo (Centrophorus granulosus), Boccanera (Galeus melastomus), Gattuccio islandese (Galeus murinus), Gattuccio (Apristuris spp.)

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Tutti i riferimenti rinviano alle sottozone CIEM salvo se altrimenti specificato.

Specie

:

Squali pelagici

Zona

:

V, VI, VII, VIII, IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007 (1)

2008 (1)

 

Germania

59

39

 

Spagna

280

187

 

Estonia

4

2

 

Francia

1 014

676

 

Irlanda

164

109

 

Lituania

4

2

 

Polonia

4

2

 

Portogallo

381

254

 

Regno Unito

562

375

 

CE

2 472

1 646

 


Specie

:

Squali pelagici

Zona

:

X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Portogallo

20

20

 

CE

20

20

 


Specie

:

Squali pelagici e Deania histricosa e Deania profondorum

Zona

:

XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

69

34

 

Francia

22

11

 

Irlanda

4

2

 

Regno Unito

4

2

 

CE

99

49

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Germania

5

5

 

Francia

5

5

 

Regno Unito

5

5

 

CE

15

15

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

V, VI, VII, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Germania

35

35

 

Spagna

173

173

 

Estonia

17

17

 

Francia

2 433

2 433

 

Irlanda

87

87

 

Lettonia

113

113

 

Lituania

1

1

 

Polonia

1

1

 

Regno Unito

173

173

 

Altri (2)

9

9

 

CE

3 042

3 042

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

VIII, IX, X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

13

13

 

Francia

31

31

 

Portogallo

3 956

3 956

 

CE

4 000

4 000

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

COPACE 34.1.2. (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Portogallo

4 285

4 285

 

CE

4 285

4 285

 


Specie

:

Berici

Beryx spp.

Zona

:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

74

74

 

Francia

20

20

 

Irlanda

10

10

 

Portogallo

214

214

 

Regno Unito

10

10

 

CE

328

328

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

I, II, IV, Va (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Danimarca

2

2

 

Germania

2

2

 

Francia

14

14

 

Regno Unito

2

2

 

CE

20

20

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

III

Anno

2007

2008

 

Danimarca

1 003

946

 

Germania

6

5

 

Svezia

52

49

 

CE

1 060

1 000

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Vb, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Germania

9

9

 

Estonia

67

67

 

Spagna

74

74

 

Francia

3 789

3 789

 

Irlanda

299

299

 

Lituania

87

87

 

Polonia

44

44

 

Regno Unito

222

222

 

Altri (3)

9

9

 

CE

4 600

4 600

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) e V (acque della Groenlandia)

Anno

2007

2008

 

Germania

40

40

 

Spagna

4 391

4 391

 

Francia

202

202

 

Irlanda

9

9

 

Regno Unito

18

18

 

Lettonia

71

71

 

Lituania

9

9

 

Polonia

1 374

1 374

 

CE

6 114

6 114

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VI (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

6

4

 

Francia

33

22

 

Irlanda

6

4

 

Regno Unito

6

4

 

CE

51

34

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

1

1

 

Francia

147

98

 

Irlanda

43

29

 

Regno Unito

1

1

 

Altri (4)

1

1

 

CE

193

130

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

4

3

 

Francia

23

15

 

Irlanda

6

4

 

Portogallo

7

5

 

Regno Unito

4

3

 

CE

44

30

 


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

II, IV, V (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Danimarca

7

6

 

Germania

7

6

 

Francia

42

34

 

Irlanda

7

6

 

Regno Unito

25

20

 

Altri (5)

7

6

 

CE

95

78

 


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Danimarca

8

6

 

Germania

4

3

 

Svezia

8

6

 

CE

20

15

 


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) (7)

Anno

2007

2008

 

Germania

26

21

 

Estonia

4

3

 

Spagna

83

67

 

Francia

1 897

1 518

 

Irlanda

7

6

 

Lituania

2

1

 

Polonia

1

1

 

Regno Unito

482

386

 

Altri (6)

7

6

 

CE

2 510

2 009

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

VI, VII, VIII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

238

238

 

Francia

12

12

 

Irlanda

9

9

 

Regno Unito

30

30

 

Altri (8)

9

9

 

CE

298

298

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

850

850

 

Portogallo

230

230

 

CE

1 080

1 080

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

10

10

 

Portogallo

1 116

1 116

 

Regno Unito

10

10

 

CE

1 136

1 136

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Germania

10

10

 

Francia

10

10

 

Regno Unito

16

16

 

CE

36

36

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

V, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Germania

10

10

 

Spagna

588

588

 

Francia

356

356

 

Irlanda

260

260

 

Regno Unito

814

814

 

CE

2 028

2 028

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

VIII, IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

242

242

 

Francia

15

15

 

Portogallo

10

10

 

CE

267

267

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

X, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Francia

10

10

 

Portogallo

43

43

 

Regno Unito

10

10

 

CE

63

63

 


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è permessa la pesca diretta per gli squali pelagici.

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(7)  Gli Stati membri assicurano che la pesca della molva azzurra sia scientificamente sorvegliata, in particolare le attività dei pescherecci che sbarcavano più di 30 tonnellate di molva azzurra nel 2005. Detti pescherecci devono presentare un preavviso di sbarco e non possono sbarcare più di 25 tonnellate di molva azzurra alla fine di ogni sortita di pesca.

(8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


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