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Document 32006R1951

    Regolamento (CE) n. 1951/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda la presentazione dei vini trattati in contenitori in legno

    GU L 367 del 22.12.2006, p. 46–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 9.12.2008, p. 452–454 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. impl. da 32009R0607

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1951/oj

    22.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 367/46


    REGOLAMENTO (CE) N. 1951/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda la presentazione dei vini trattati in contenitori in legno

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, e l’articolo 53, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (2), stabilisce le condizioni di impiego delle diciture relative al metodo di elaborazione del prodotto con riguardo all'utilizzazione di un contenitore in legno di quercia nell'elaborazione dei vini.

    (2)

    La suddetta disposizione limita l'impiego di alcuni termini di cui all'allegato X del regolamento (CE) n. 753/2002 esclusivamente ai vini che sono stati sottoposti a fermentazione, a maturazione o ad invecchiamento in un contenitore in legno di quercia.

    (3)

    Se è vero che per la fabbricazione di botti è solitamente e tradizionalmente impiegato il legno di quercia, in alcuni Stati membri sono utilizzate anche altre specie di legno, come il frassino o il castagno. Occorre pertanto consentire l'impiego dei termini di cui all'allegato X del regolamento (CE) n. 753/2002 per specie di legno diverse dalla quercia, purché l'indicazione in questione sia esatta e non ingannevole. Per evitare distorsioni della concorrenza tra i produttori, occorre stabilire opportune norme di etichettatura.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 753/2002 è così modificato:

    1)

    All'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3.   Per la designazione di un vino fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore in legno, possono essere utilizzate soltanto le diciture figuranti nell'allegato X. Tuttavia, per tali vini, gli Stati membri possono definire altre diciture equivalenti a quelle di cui all'allegato X, ed i paragrafi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili.

    L'impiego di una delle diciture di cui al primo comma è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore in legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche quando l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del primo comma.

    Le diciture di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori in legno.»

    2)

    L'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO X

    Termini autorizzati nell'etichettatura dei vini in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3

    “fermentato in barrique”

    “maturato in barrique”

    “invecchiato in barrique”

    “fermentato in botte di [indicazione della specie di legno di cui trattasi]

    “maturato in botte di [indicazione della specie di legno di cui trattasi]

    “invecchiato in botte di [indicazione della specie di legno di cui trattasi]

    “fermentato in botte”

    “maturato in botte”

    “invecchiato in botte”»


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