Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1118

    Regolamento (CE) n. 1118/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006 , recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per burro neozelandese importato nell’ambito di un contingente tariffario

    GU L 199 del 21.7.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrogato da 32006R1452

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1118/oj

    21.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 199/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 20 luglio 2006

    recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per burro neozelandese importato nell’ambito di un contingente tariffario

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), ha stabilito tali modalità tra l’altro per il «burro neozelandese», definito all’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (2)

    La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sua sentenza dell’11 luglio 2006 sulla causa C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, ha dichiarato che «l’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari, è invalido in quanto dispone che le domande di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti possono essere presentate soltanto presso autorità competenti del Regno Unito» e che «gli articoli 25 e 32 del regolamento (CE) n. 2535/2001, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, sono invalidi in quanto consentono una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti.»

    (3)

    A seguito di questa sentenza della Corte di giustizia risulta impossibile attuare efficacemente il regime di importazione di burro neozelandese del contingente tariffario di cui trattasi, principalmente perché le disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001 alle quali non si applica la sentenza non sono sufficienti a garantire che l’origine e la qualità dei prodotti importati nell’ambito del contingente tariffario soddisfino i requisiti fissati per detto contingente né che il contingente sia correttamente gestito, segnatamente attraverso il controllo della sua utilizzazione.

    (4)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001 in modo da stabilire tali requisiti, assicurando nel contempo che le modifiche introdotte soddisfino le condizioni enunciate nella sentenza della Corte di giustizia. Tali modifiche non possono essere apportate immediatamente, in particolare perché occorre procedere a consultazioni con le parti interessate.

    (5)

    Per evitare speculazioni, impedire che persista la discriminazione menzionata nella sentenza della Corte di giustizia ed evitare che si proceda ad un’utilizzazione incontrollata del contingente e che nell’ambito del contingente siano importati prodotti che non rispettano i requisiti di qualità e di origine applicabili è pertanto necessario sospendere il rilascio di titoli di importazione per burro neozelandese finché non potranno essere adottate dette modifiche del regolamento (CE) n. 2535/2001. Per le stesse ragioni è necessario che tale sospensione abbia effetto dal giorno successivo a quello della sentenza della Corte di giustizia, cioè dal 12 luglio 2006.

    (6)

    Tuttavia, per quanto riguarda il burro neozelandese per il quale è stato rilasciato un certificato IMA 1 anteriormente al 12 luglio 2006 e che ha fisicamente lasciato il territorio della Nuova Zelanda prima di tale data, occorre proseguire il rilascio di titoli di importazione al fine di tutelare il legittimo affidamento degli operatori interessati e di agevolare gli scambi, nel rispetto della sentenza della Corte.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli Stati membri sospendono il rilascio di titoli di importazione per il burro neozelandese di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Tale deroga non si applica al burro neozelandese per il quale sia stato rilasciato un certificato IMA 1 anteriormente al 12 luglio 2006 e che abbia fisicamente lasciato il territorio della Nuova Zelanda prima di tale data.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8).


    Top