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Document 32006R0215

Regolamento (CE) n. 215/2006 della Commissione, dell' 8 febbraio 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 38 del 9.2.2006, p. 11–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 152–155 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/215/oj

9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/11


REGOLAMENTO (CE) N. 215/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) prevedono specifiche disposizioni per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili. Nella sua forma attuale, il sistema si è rivelato problematico, tenuto conto dei flussi commerciali e delle norme generali di valutazione. Occorre pertanto sostituire il sistema attuale con un sistema in base al quale i prezzi unitari comunicati dagli Stati membri e divulgati dalla Commissione europea possano essere direttamente usati per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna.

(2)

L'informazione sulla natura della transazione, che viene riportata nella casella 24 del documento amministrativo unico, consente di specificare i diversi tipi di transazioni per l’elaborazione delle statistiche sugli scambi commerciali tra la Comunità ed i paesi terzi nonché tra gli Stati membri. La codificazione di questa informazione è prevista nella normativa comunitaria in vigore relativa a tali statistiche, ed in particolare nel regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (3). Per motivi di coerenza e di efficacia, è quindi opportuno fare riferimento a tale normativa per quanto riguarda i codici da inserire nella casella 24 (natura della transazione) del documento amministrativo unico.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione (4) ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2454/93 nuove norme sull’uso del documento amministrativo unico. Il termine iniziale d’applicazione di tali misure è stato fissato al 1o gennaio 2006. La Commissione ha valutato i programmi adottati dagli Stati membri per l’attuazione di dette misure sulla base di una relazione elaborata tenendo conto dei contributi degli Stati membri, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2286/2003. Tale valutazione ha rivelato che taluni Stati membri non sono in grado di adattare i loro sistemi informatici entro il 1o gennaio 2006. Risulta quindi necessario prevedere che, in talune circostanze, il termine iniziale per l’applicazione delle misure di cui trattasi sia differito al 1o gennaio 2007.

(4)

Occorre pertanto modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 2454/93 e (CE) n. 2286/2003.

(5)

L’elenco delle transazioni stabilito nel regolamento (CE) n. 1917/2000, da impiegarsi per l’inserimento dei codici nella casella 24 del documento amministrativo unico, è stato modificato a decorrere dal 1o gennaio 2006. Il termine assegnato agli Stati membri per l’adeguamento dei sistemi informatici di sdoganamento scade nello stesso giorno. Le relative disposizioni del presente regolamento devono quindi applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2006.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.

1)

Nell'articolo 152, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a) bis:

«a) bis

Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna può essere direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5).

I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente.

i)

Previa deduzione degli elementi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli Stati Membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui alla lettera a), punto ii). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.

ii)

Il prezzo unitario può essere usato per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdì.

iii)

Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.

iv)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi sono divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.

Le merci di cui al primo comma della presente lettera a) bis sono riportate nell'allegato 26.

2)

Gli articoli da 173 a 177 sono soppressi.

3)

L'allegato 26 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

4)

L'allegato 27 è soppresso.

5)

L’allegato 38 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2286/2003, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I punti da 3 a 9, 17 e 18 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006. Gli Stati membri possono tuttavia anticiparne l’applicazione.

Gli Stati membri che incontrino difficoltà nell’adeguare i sistemi informatici di sdoganamento possono differire tale adeguamento fino al 1o gennaio 2007. In tal caso essi comunicano alla Commissione il modo e la data in cui danno applicazione ai punti da 3 a 9, 17 e 18 dell’articolo 1. La Commissione pubblica tale informazione.»

Articolo 3

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   I punti da 1) a 4) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 19 maggio 2006.

3.   Il punto 5 dell’articolo 1 e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

(3)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 10).

(4)  GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.

(5)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1


ALLEGATO I

«ALLEGATO 26

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 152, PARAGRAFO 1, LETTERA a) bis

Procedura semplificata per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice (1)

Codice NC (TARIC)

Designazione delle merci

Periodo di validità

0701 90 50

Patate di primizia

1.1.-30.6.

0703 10 19

Cipolle

1.1.-31.12.

0703 20 00

Agli

1.1.-31.12.

0708 20 00

Fagioli

1.1.-31.12.

0709200010

Asparagi:

verdi

1.1.-31.12.

0709200090

Asparagi:

altri

1.1.-31.12.

0709 60 10

Peperoni

1.1.-31.12.

ex 0714 20

Patate dolci, fresche o refrigerate, intere

1.1.-31.12.

0804300090

Ananas

1.1.-31.12.

0804400010

Avocadi

1.1.-31.12.

0805 10 20

Arance dolci

1.6.-30.11.

0805201005

Clementine

1.3.-31.10.

0805203005

Monreal e satsuma

1.3.-31.10.

0805205007

0805205037

Mandarini e Wilkings

1.3.-31.10.

0805207005

0805209005

0805209009

Tangerini e altri

1.3.-31.10.

0805400011

Pompelmi:

bianchi

1.1.-31.12.

0805400019

Pompelmi:

rosei

1.1.-31.12.

0805509011

0805509019

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1.1.-31.12.

0806 10 10

Uve da tavola

21.11.-20.7.

0807 11 00

Cocomeri

1.1.-31.12.

0807190010

0807190030

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1.-31.12.

0807190091

0807190099

Altri meloni

1.1.-31.12.

0808205010

Pere:

Nashi (Pyrus pyrifolia)

Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5.-30.6.

0808205090

Pere:

altre

1.5.-30.6.

0809 10 00

Albicocche

1.1.-30.5. e 1.8.-31.12.

0809 30 10

Pesche noci

1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.

0809 30 90

Pesche

1.1.-10.6. e 1.10.-31.12.

0809 40 05

Prugne

1.10.-10.6.

0810 10 00

Fragole

1.1.-31.12.

0810 20 10

Lamponi

1.1.-31.12.

0810 50 00

Kiwi

1.1.-31.12.»


(1)  In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel presente allegato, l'elenco di prodotti è determinato dal contenuto dei codici NC e TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Nei casi in cui sono preceduti da “ex”, i codici e la corrispondente designazione vanno letti congiuntamente.


ALLEGATO II

Nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la nota relativa alla casella 24 è sostituita dal testo seguente:

«Casella n. 24: Natura della transazione

Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (1), escluso, se del caso, il codice 9; tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella.


(1)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14


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