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Document 32006D0925
2006/925/EC: Commission Decision of 13 December 2006 amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in Canada, New Zealand and the United States of America (notified under document number C(2006) 6441) (Text with EEA relevance)
2006/925/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006 , che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2006) 6441] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/925/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006 , che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2006) 6441] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 354 del 14.12.2006, p. 50–51
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 819–820
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; abrog. impl. da 32008D0155
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31992D0452 | complemento | allegato | 17/12/2006 | |
Modifies | 31992D0542 | modifica | allegato | 17/12/2006 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32008D0155 | 14/02/2008 |
14.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 354/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2006
che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America
[notificata con il numero C(2006) 6441]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/925/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), stabilisce che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi solo se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione. |
(2) |
Il Canada ha chiesto di aggiungere, all’elenco di tale paese, un nuovo gruppo di produzione di embrioni. |
(3) |
La Nuova Zelanda ha chiesto di modificare, nell’elenco di tale paese, il nome di un centro. |
(4) |
Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare, nell’elenco di tale paese, alcuni particolari relativi a taluni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni. |
(5) |
Il Canada, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti d’America garantiscono di ottemperare alle pertinenti norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e garantiscono che i gruppi interessati sono stati ufficialmente abilitati dai rispettivi servizi veterinari a esportare verso la Comunità. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 92/452/CEE. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).
(2) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/706/CE (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 40).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:
a) |
per il Canada, viene inserita la riga seguente:
|
b) |
la riga, destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. NZEB11 della Nuova Zelanda, è sostituita dalla seguente:
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c) |
la riga, destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 02TX107 E1428 degli Stati Uniti d’America, è sostituita dalla seguente:
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d) |
la riga, destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 99TX104 E874 degli Stati Uniti d’America, è sostituita dalla seguente:
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e) |
la riga, destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 96TX088 E928 degli Stati Uniti d’America, è sostituita dalla seguente:
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f) |
la riga, destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 91TX012 E948 degli Stati Uniti d’America, è sostituita dalla seguente:
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