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Document 32006D0915

    2006/915/CE: Decisione della Commissione, dell' 11 dicembre 2006 , che proroga la decisione 2002/887/CE per quanto riguarda le piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie del Giappone [notificata con il numero C(2006) 5997]

    GU L 349 del 12.12.2006, p. 51–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 5.6.2007, p. 798–798 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/09/2020; abrog. impl. da 32020R1217

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/915/oj

    12.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 349/51


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell'11 dicembre 2006

    che proroga la decisione 2002/887/CE per quanto riguarda le piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie del Giappone

    [notificata con il numero C(2006) 5997]

    (2006/915/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

    vista l'istanza presentata dal Regno Unito,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone (2), autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., originarie del Giappone, per periodi di tempo limitati e a determinate condizioni.

    (2)

    Poiché le circostanze che hanno motivato tale autorizzazione sussistono ancora e non sono state fornite nuove informazioni tali da giustificare una revisione delle condizioni specifiche, è opportuno prorogare detta autorizzazione.

    (3)

    La decisione 2002/887/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2002/887/CE è così modificata:

    1)

    Nel primo e nel secondo paragrafo dell’articolo 2 le date «1o agosto 2005» e «1o agosto 2006» sono sostituite da «1o agosto 2007» e «1o agosto 2008.»

    2)

    La tabella che figura all’articolo 4 è sostituita dalla seguente tabella:

    «Piante

    Periodo

    Chamaecyparis:

    1.1.2007-31.12.2008

    Juniperus:

    1.11.2006-31.3.2007 e 1.11.2007-31.3.2008

    Pinus:

    1.1.2007-31.12.2008»

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

    (2)  GU L 309 del 12.11.2002, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/826/CE (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 32).


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