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Document 32005R0784

Regolamento (CE) n. 784/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che adotta deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda la Lituania, la Polonia e la Svezia (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 131 del 25.5.2005, p. 42–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/784/oj

25.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/42


REGOLAMENTO (CE) N. 784/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2005

che adotta deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda la Lituania, la Polonia e la Svezia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Lituania in data 2 luglio 2004,

vista la richiesta presentata dalla Polonia in data 13 luglio 2004,

vista la richiesta presentata dalla Svezia in data 26 agosto 2004,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002, durante un periodo transitorio la Commissione può concedere deroghe a talune disposizioni contenute negli allegati di tale regolamento.

(2)

Tali deroghe vanno concesse, su loro richiesta, alla Lituania, alla Polonia e alla Svezia.

(3)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:

a)

alla Lituania e alla Polonia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I e di quelli di cui alla sezione 8, punto 2, dell’allegato II;

b)

alla Svezia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I.

2.   Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento, ossia il 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15).

(2)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


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