25.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 784/2005 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2005
che adotta deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda la Lituania, la Polonia e la Svezia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
vista la richiesta presentata dalla Lituania in data 2 luglio 2004,
vista la richiesta presentata dalla Polonia in data 13 luglio 2004,
vista la richiesta presentata dalla Svezia in data 26 agosto 2004,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002, durante un periodo transitorio la Commissione può concedere deroghe a talune disposizioni contenute negli allegati di tale regolamento. |
(2) |
Tali deroghe vanno concesse, su loro richiesta, alla Lituania, alla Polonia e alla Svezia. |
(3) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:
a) |
alla Lituania e alla Polonia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I e di quelli di cui alla sezione 8, punto 2, dell’allegato II; |
b) |
alla Svezia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I. |
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento, ossia il 2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2005.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15).
(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.