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Document 32005D0567

    2005/567/: Decisione della Commissione, dell’8 luglio 2005, che sospende la procedura d’esame concernente alcuni ostacoli agli scambi costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione al commercio di whisky scozzese (Scotch whisky)

    GU L 190 del 22.7.2005, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 246–246 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/567/oj

    22.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 190/27


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’8 luglio 2005

    che sospende la procedura d’esame concernente alcuni ostacoli agli scambi costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione al commercio di whisky scozzese (Scotch whisky)

    (2005/567/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 2 settembre 2004, la Scotch Whisky Association (SWA) ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (di seguito «regolamento»).

    (2)

    La SWA ha dichiarato che alle esportazioni comunitarie di whisky nella Repubblica orientale dell’Uruguay è frapposto un certo numero di ostacoli al commercio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

    (3)

    Tali presunti ostacoli al commercio sono connessi al sistema nazionale delle accise in Uruguay.

    (4)

    La Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito dal regolamento, ha deciso che la denuncia conteneva prove sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura d’esame. Un avviso di apertura è stato pertanto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 ottobre 2004 (2).

    (5)

    Nel corso dell’indagine, il governo dell’Uruguay ha segnalato la propria disponibilità a cercare una soluzione negoziata ai problemi esposti nella denuncia ed ha proposto:

    a)

    di revocare la condizione in base alla quale il whisky deve essere invecchiato meno di tre anni per poter rientrare nella categoria di accise più bassa. La misura entrerà in vigore a decorrere dal 1o luglio 2005;

    b)

    di applicare lo stesso trattamento al whisky nazionale e a quello importato per quanto riguarda l’obbligo di esporre il contrassegno (Strip stamp). La Repubblica orientale dell’Uruguay modificherà la propria regolamentazione entro il 30 giugno 2005 e la misura entrerà in vigore dopo un periodo transitorio di 90 giorni;

    c)

    di proporre una modifica della struttura delle imposte IMESI, al fine di adeguarla ai regimi fiscali perlopiù in vigore a livello internazionale. Tale modifica dovrebbe permettere di risolvere il problema della presunta mancanza di trasparenza e di prevedibilità del regime esistente. Il processo di riforma dovrebbe essere completato entro la fine del 2006.

    (6)

    La Commissione ritiene pertanto opportuno sospendere la procedura.

    (7)

    La Comunità seguirà l’attuazione della soluzione negoziata e porrà fine alla procedura quando il governo dell’Uruguay avrà rispettato gli impegni assunti.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo,

    DECIDE:

    Articolo unico

    È sospesa la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione al commercio di whisky scozzese (Scotch whisky).

    Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

    (2)  GU C 261 del 23.10.2004, pag. 3.


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