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Document 32005D0567
2005/567/: Commission Decision of 8 July 2005 suspending the examination procedure concerning obstacles to trade consisting of measures imposed and practices followed by the Eastern Republic of Uruguay affecting trade in Scotch whisky
2005/567/: Decisione della Commissione, dell’8 luglio 2005, che sospende la procedura d’esame concernente alcuni ostacoli agli scambi costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione al commercio di whisky scozzese (Scotch whisky)
2005/567/: Decisione della Commissione, dell’8 luglio 2005, che sospende la procedura d’esame concernente alcuni ostacoli agli scambi costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione al commercio di whisky scozzese (Scotch whisky)
GU L 190 del 22.7.2005, p. 27–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 246–246
(MT)
In force
22.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2005
che sospende la procedura d’esame concernente alcuni ostacoli agli scambi costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione al commercio di whisky scozzese (Scotch whisky)
(2005/567/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 settembre 2004, la Scotch Whisky Association (SWA) ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (di seguito «regolamento»). |
(2) |
La SWA ha dichiarato che alle esportazioni comunitarie di whisky nella Repubblica orientale dell’Uruguay è frapposto un certo numero di ostacoli al commercio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento. |
(3) |
Tali presunti ostacoli al commercio sono connessi al sistema nazionale delle accise in Uruguay. |
(4) |
La Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito dal regolamento, ha deciso che la denuncia conteneva prove sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura d’esame. Un avviso di apertura è stato pertanto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 ottobre 2004 (2). |
(5) |
Nel corso dell’indagine, il governo dell’Uruguay ha segnalato la propria disponibilità a cercare una soluzione negoziata ai problemi esposti nella denuncia ed ha proposto:
|
(6) |
La Commissione ritiene pertanto opportuno sospendere la procedura. |
(7) |
La Comunità seguirà l’attuazione della soluzione negoziata e porrà fine alla procedura quando il governo dell’Uruguay avrà rispettato gli impegni assunti. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo, |
DECIDE:
Articolo unico
È sospesa la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da misure e pratiche adottate dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in relazione al commercio di whisky scozzese (Scotch whisky).
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).
(2) GU C 261 del 23.10.2004, pag. 3.