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Document 32004R0039

    Regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    GU L 6 del 10.1.2004, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrog. impl. da 32006R0318

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/39(1)/oj

    32004R0039

    Regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2004 pag. 0016 - 0016


    Regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione

    del 9 gennaio 2004

    che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che vengano concesse restituzioni all'esportazione per taluni prodotti disciplinati dal medesimo regolamento esportati sotto forma delle merci elencate nell'allegato V, in particolare sotto forma di lieviti vivi dei codici NC 2102 10 31 e 2102 10 39.

    (2) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero(2) stabilisce, a decorrere dal 1o febbraio 2004, che le quantità di sciroppi di zucchero utilizzate per la produzione di lieviti vivi non entrano o nel calcolo della produzione di zucchero ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001. A fini di coerenza, occorre abolire, a decorrere dalla medesima data, la possibilità di concedere restituzioni all'esportazione per le quantità di zucchero utilizzate per la produzione di lieviti vivi.

    (3) Occorre modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001.

    (4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, le linee corrispondenti ai codici NC ex 2102, 2102 10, 2102 10 31 e 2102 10 39 sono soppresse.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione (GU L 328 del 17.11.2003, pag. 17).

    (2) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 (cfr. pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale).

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