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Document 32004D0285
2004/285/EC: Commission Decision of 19 June 2002 pursuant to Article 14 of Council Regulation (EEC) No 4064/89 imposing fines on an undertaking for supplying incorrect and misleading information in a notification in merger control proceedings (Case No COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 2208)
2004/285/CE: Decisione della Commissione, del 19 giugno 2002, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio che infligge un'ammenda ad un'impresa per avere fornito informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica nell'ambito di un procedimento di controllo di una concentrazione (Caso COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2208]
2004/285/CE: Decisione della Commissione, del 19 giugno 2002, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio che infligge un'ammenda ad un'impresa per avere fornito informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica nell'ambito di un procedimento di controllo di una concentrazione (Caso COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2208]
GU L 91 del 30.3.2004, p. 40–48
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1792
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32006R1792 | 01/01/2007 |
2004/285/CE: Decisione della Commissione, del 19 giugno 2002, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio che infligge un'ammenda ad un'impresa per avere fornito informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica nell'ambito di un procedimento di controllo di una concentrazione (Caso COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2208]
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 30/03/2004 pag. 0040 - 0048
Decisione della Commissione del 19 giugno 2002 a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio che infligge un'ammenda ad un'impresa per avere fornito informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica nell'ambito di un procedimento di controllo di una concentrazione (Caso COMP/M.2624 - BP/Erdölchemie) [notificata con il numero C(2002) 2208] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/285/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo sullo spazio economico europeo, visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97(2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di manifestare il proprio punto di vista sulle obiezioni sollevate dalla Commissione, sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni(3), vista la relazione finale del consigliere auditore relativa al caso in esame(4), considerando quanto segue: I. LE PARTI E L'OPERAZIONE (1) In data 23 febbraio 2001 alla Commissione è pervenuta una notifica presentata, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 (di seguito "regolamento sulle concentrazioni"), da Deutsche BP AG (di seguito "Deutsche BP") relativa a un progetto di concentrazione nel settore dei prodotti chimici (caso COMP/M.2345 - BP/Erdölchemie), con cui l'impresa acquisisce il controllo esclusivo, ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, dell'impresa Erdölchemie GmbH (di seguito "EC")(5). (2) L'impresa Deutsche BP è una controllata tedesca di BP plc (di seguito "BP"), la società holding di un gruppo multinazionale operante nel settore della prospezione petrolifera, del petrolio e della petrolchimica. L'impresa EC - con stabilimenti a Colonia, Germania - è impegnata nella produzione e vendita di prodotti petrolchimici ed è stata costituita inizialmente come impresa comune, controllata congiuntamente da Bayer AG e BP, attraverso Deutsche BP. L'operazione aveva quindi per oggetto il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo dell'impresa. II. IL PROCEDIMENTO (3) Uno dei prodotti chimici per i quali esiste una sovrapposizione delle attività delle parti, suscettibile di incidere sul mercato, è l'acrilonitrile (di seguito "ACN"). Il 21 marzo 2001, a causa dell'incompletezza delle informazioni sulle licenze relative alla tecnologia dell'acrilonitrile ("tecnologia dell'ACN"), sul catalizzatore per l'ACN e sulla situazione della domanda e dell'offerta di acrilonitrile, nonché sui flussi commerciali a livello mondiale, la notifica fu definita incompleta. Avendo le parti successivamente trasmesso informazioni integrative richieste ai capitoli 4, 7 e 8 del formulario CO, riguardanti la tecnologia e il catalizzatore dell'acrilonitrile, nonché il mercato dell'acrilonitrile, il 22 marzo 2001 la notifica fu dichiarata completa. Il 26 aprile 2001, la Commissione stabilì che la concentrazione era compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 6 paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni(6). (4) È risultato che la notificazione fatta da Deutsche BP conteneva informazioni inesatte e fuorvianti circa tre questioni connesse all'acrilonitrile: i) gli accordi di BP con produttori concorrenti di acrilonitrile [...](7); ii) le attività di BP nel campo delle licenze per la tecnologia dell'acrilonitrile, e iii) le attività di BP riguardanti il catalizzatore impiegato per l'acrilonitrile. Nella comunicazione delle obiezioni in data 23 novembre 2001, la Commissione ha stabilito in via preliminare che Deutsche BP ha fornito, per negligenza, informazioni inesatte e fuorvianti in una notifica inviata a norma dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni e che a Deutsche BP dovrebbe essere inflitta un'ammenda conformemente all'articolo 14 - paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Deutsche BP ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla comunicazione delle obiezioni in data 7 marzo 2002. III. FATTI RILEVANTI 1. Informazioni relative agli accordi di cooperazione di BP con [...]* concorrenti a) Le informazioni fornite nella notifica (5) Alla voce "Accordi di cooperazione", del formulario CO, che indica le informazioni da trasmettere nel quadro in una notifica di operazione di concentrazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1o marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni concentrazione tra imprese(8), al punto 8.11 si chiede: "Specificare se e in quale misura sui mercati interessati dalla concentrazione esistano accordi di cooperazione (orizzontali o verticali)". A tale riguardo, nella notifica inviata dalle parti (pagina 51) si legge, in riferimento all'acrilonitrile: "Le parti non sono a conoscenza di alcun accordo di cooperazione di rilevanza per quanto riguarda l'acrilonitrile nel SEE. A livello orizzontale, tuttavia, diversi produttori si scambiano talvolta materiali, in ambiti geografici, al fine di ridurre i costi di distribuzione (Erdölchemie, ad esempio, effettua attualmente scambi di circa [...]* kton [kilotonnellate] di acrilonitrile all'anno con BP all'interno del SEE). Gli unici accordi verticali significativi sono rappresentati dalle posizioni vincolate relative al propilene e dall'integrazione con la distribuzione, descritte al precedente punto 7.8." (6) Al punto 8.12 del formulario CO si chiede: "Fornire informazioni sugli accordi di cooperazione più importanti sottoscritti dai partecipanti alla concentrazione sui mercati interessati, per esempio in materia di ricerca e di sviluppo, licenze, produzione in comune, specializzazione, distribuzione, fornitura a lungo termine e scambio di informazioni." Nella notifica inviata, le parti hanno fornito la seguente risposta circa l'acrilonitrile (pagina 52): "Non pertinente". (7) Le parti non hanno fornito alcun ragguaglio sulla cooperazione con i concorrenti nel campo dell'acrilonitrile negli altri capitoli del formulario CO. Al capitolo 6, nella sezione riguardante la definizione dei mercati geografici rilevanti (pagina 19), si dichiara: "Le parti ritengono che si debba stabilire che il mercato geografico di riferimento dell'acrilonitrile è di estensione mondiale ...". b) Esito dell'indagine (8) Rispondendo al quesito generale circa "l'incidenza dell'operazione sul mercato", contenuto in una lettera inviata a norma dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni ("lettera ex articolo 11"), un concorrente ha informato la Commissione che BP (i cui impianti produttivi dell'acrilonitrile sono situati negli Stati Uniti d'America) e Sterling Chemicals Inc. (di seguito "Sterling"), un altro grande produttore statunitense, hanno costituito un'impresa comune per l'esportazione di tale prodotto, denominata Anexco. In data 8 marzo (ore 17:49) la Commissione ha quindi inviato un messaggio per posta elettronica allo studio legale che rappresenta BP e Deutsche BP (di seguito "i legali di BP") in cui si afferma: "Ci risulta che BP partecipa ad un'impresa comune per l'esportazione dell'acrilonitrile (Anexco) con Sterling, un altro importante produttore statunitense. Ciò non è stato menzionato, a quanto ci risulta, nel formulario CO. Vi preghiamo di fornirci tutte le informazioni riguardanti questa società, la posizione di Sterling sul mercato e tutti gli altri elementi che possono incidere sull'analisi della Commissione relativa all'impatto della concentrazione." (9) L'esistenza dell'impresa comune costituita con Sterling è stata confermata dai legali di BP in un fax datato 12 marzo 2001, nel quale si precisava che tale impresa comune vende l'acrilonitrile di BP e Sterling in regioni diverse dal Nordamerica e dall'Europa e non opera quindi in ambito europeo. Si afferma tuttavia che BP ha stipulato anche un accordo di distribuzione non esclusivo con Sterling, in base al quale BP vende fino a [...]* kton annue di acrilonitrile in Europa e Turchia. Nella dichiarazione, i legali di BP hanno riferito di aver segnalato tale dato alla Commissione in una precedente occasione. Gli accordi con Sterling erano stati notificati alla Commissione conformemente alla normativa in materia di intese mediante Formulario A/B, nell'aprile del 1998 (caso IV/E-2/37.035-BP-Sterling). La Commissione aveva rilasciato una lettera amministrativa con valore di attestazione negativa, in data 1o giugno 1999. (10) In una conferenza telefonica svoltasi il 15 marzo, la Commissione ha chiesto ai legali di BP di trasmettere informazioni su eventuali legami con altri [...]* fornitori. Nella risposta scritta inviata a tal fine il 16 marzo, i legali di BP hanno dichiarato (pag. 6) che BP: "Non aderisce ad alcuna impresa comune e/o ad accordi di distribuzione con alcun [altro produttore]*, al di fuori dei legami con Sterling indicati nel fax inviato da BP il 12 marzo. [...] BP tuttavia [ha un patto con un altro produttore che incide sulle esportazioni verso l'Europa]*". (11) Il 19 marzo (ore 16:56), la Commissione ha richiesto - per telefono e posta elettronica - ulteriori delucidazioni circa i quantitativi oggetto del patto con [...]* e la relativa durata. In risposta a tali richieste di chiarimento fatte il 19 marzo, i legali di BP hanno precisato che [dati circa il patto che limita la possibilità del produttore di esportare acrilonitrile in Europa]*. (12) Secondo [il patto, ...]*. (13) La capacità potenziale dei [...]* produttori di offrire acrilonitrile in Europa costituiva un importante elemento della valutazione della posizione di BP nel mercato dell'acrilonitrile, sotto il profilo della concorrenza. Gli Stati Uniti sono la principale regione esportatrice dell'acrilonitrile, essendovi una notevole sovraccapacità rispetto alla domanda locale. L'acrilonitrile venduto da BP in Europa è interamente importato dagli stabilimenti situati negli USA. [Sterling è, con una quota del 20 % circa, uno dei principali venditori all'ingrosso negli Stati Uniti dopo BP, primo operatore del mercato (35 %). È pertanto un importante concorrente potenziale di BP per le vendite di acrilonitrile in Europa. L'accordo limita in modo significativo la sua capacità di competere attivamente con BP in Europa. Tutti i volumi venduti dal partner in Europa occidentale sono disciplinati da tale accordo, ossia sono commercializzati da BP, fatte salve alcune vendite marginali inferiori a 5 kton, effettuate direttamente da Sterling]*. Il [patto con...]* consente a BP di controllare in grande misura le [...]* esportazioni verso l'Europa. [...]*. (14) Concludendo, vi erano due importanti [patti]* di cooperazione riguardanti l'acrilonitrile tra BP e [produttori di acrilonitrile]*. Nel formulario CO tali [patti]* non sono affatto menzionati. 2. Informazioni circa le attività di BP nel campo delle licenze per la tecnologia dell'acrilonitrile a) Informazioni trasmesse nella notifica (15) Al punto 6.1 del formulario CO, le parti sono invitate a indicare quali sono i mercati interessati dall'operazione, e ai capitoli 7 ed 8 sono precisate le informazioni che devono essere fornite in proposito. Alla sezione III, lettera b), del capitolo 6 figura la definizione dei mercati del prodotto interessati, sui quali la concentrazione incide per effetto dell'integrazione verticale dei mercati, situazione che si produce qualora "uno o più partecipanti alla concentrazione operano su un mercato del prodotto posto a monte o a valle del mercato del prodotto in cui è impegnato un qualsiasi altro partecipante e nei quali, a concentrazione avvenuta, alcuno dei predetti partecipanti si troverebbe a detenere, individualmente o cumulativamente con altre parti della concentrazione, una quota di mercato pari o superiore al 25 % [...]". (16) Al punto 8.9 del formulario CO si chiede alle parti di descrivere i vari fattori che influenzano l'ingresso sul mercato. Alla lettera d), si chiedono informazioni circostanziate su "le licenze di brevetto, know-how e di altri diritti di proprietà intellettuale per i mercati rilevanti che ciascun partecipante alla concentrazione ha concesso o acquisito." (17) La posizione di BP in riferimento alle licenze per la tecnologia di produzione dell'acrilonitrile, che si collocano a monte delle attività di produzione dell'acrilonitrile, non è chiarita nella notificazione, né alla voce dei mercati su cui l'operazione incide né al punto 8.9 o ad altro punto. Nella dichiarazione di Deutsche BP al punto 8.9 si afferma che la tecnologia è uno dei fattori pertinenti per l'ingresso nel mercato e si legge che: "La tecnologia necessaria può essere facilmente acquistata attraverso licenze concesse dai vari produttori di acrilonitrile (ad esempio Asahi, BP, Solutia, DuPont, vari operatori cinesi che concedono licenze e altri). Questi operatori che concedono licenze conducono attivi programmi per la concessione di licenze, e la disponibilità della tecnologia e i diritti di proprietà intellettuale non costituiscono un ostacolo all'ingresso nel mercato della produzione di acrilonitrile". b) Esito dell'indagine (18) Rispondendo ad una lettera ex articolo 11, un concorrente ha informato la Commissione che BP è il principale venditore di tecnologia per la produzione di acrilonitrile. La questione è stata segnalata ai legali di BP nel corso di una conferenza telefonica, svoltasi il 13 marzo 2001; essi hanno quindi presentato una nota al riguardo in data 14 marzo 2001, in cui si afferma che: "L'85-90 % della capacità produttiva totale dell'acrilonitrile attualmente esistente si basa su tecnologia la cui licenza è stata concessa originariamente da BP". (19) Dagli ulteriori documenti inviati dai legali di BP - tra cui le note integrative dei capitoli 4, 7 e 8 del formulario CO, riguardanti le licenze per la tecnologia dell'acrilonitrile - e dall'indagine della Commissione è emerso che fino al 1994 BP deteneva il monopolio nel campo delle licenze per la tecnologia dell'acrilonitrile. Successivamente Solutia, Tae Kwang e Formosa Plastic hanno costruito tre impianti di produzione su scala mondiale dell'acrilonitrile. Formosa ha ottenuto la licenza per la tecnologia da BP. Solutia ha sviluppato la propria tecnologia di produzione, messa a punto senza ricorrere a licenze di terzi. L'impianto produttivo di Tae Kwang si basa sulla tecnologia di Solutia, dalla quale ha ottenuto una licenza nel 1995. [BP non aveva offerto la propria tecnologia a Tae Kwang]*. Inoltre, una precedente licenza concessa da BP a Formosa il 10 giugno 1987 [...]* BP aveva concesso una licenza al produttore sudafricano Sasol, che accordava a BP il diritto di prelazione per l'acquisto dei volumi esportati da tale impresa e BP ha effettivamente commercializzato la produzione di Sasol destinata all'esportazione, pari a [...]* finché l'impianto di Sasol ha cessato di produrre. (20) Per quanto riguarda le attività, nel campo delle licenze, delle altre imprese citate da Deutsche BP quale fonte di licenze per la tecnologia dell'acrilonitrile, dall'indagine è emerso quanto segue. All'epoca in cui è stata condotta l'indagine, DuPont non concedeva licenze a terzi e ha fatto rilevare che eventuali informazioni in materia trasmesse alla Commissione, in risposta a una lettera ex articolo 11, sono coperte dal segreto commerciale. Fino a tale data Asahi aveva concesso in licenza la propria tecnologia solo alle imprese comuni in cui ha una partecipazione o alle proprie controllate e a Sinopec (Cina) per tre stabilimenti di produzione su piccola scala, solo uno dei quali è in esercizio attualmente. A ciò si aggiunga che le licenze di Asahi alla Cina rientravano in un accordo di cooperazione tra BP e Asahi finalizzato alla concessione congiunta di licenze per la tecnologia dell'acrilonitrile in Cina. Gli "operatori cinesi che concedono licenze" indicati nel formulario CO sono l'impresa Sinopec, che offre la propria tecnologia dell'acrilonitrile nel proprio sito internet, ma che non ha concesso alcuna licenza per alcun impianto. Sinopec partecipa anche ad un'impresa comune con BP, avente per oggetto l'eventuale concessione di una licenza per un nuovo impianto di produzione in Cina e che ha acquistato licenze da Asahi per tre piccoli impianti di produzione. (21) Nella notificazione sono pertanto state omesse delle informazioni pertinenti al caso e la posizione di BP nel campo delle licenze relative alla tecnologia dell'acrilonitrile non è stata descritta in modo esatto. 3. Informazioni sulle attività di BP relative al catalizzatore dell'acrilonitrile (22) Il catalizzatore è un elemento essenziale del processo produttivo dell'acrilonitrile, poiché permette alle cariche di propilene e ammoniaca di produrre l'acrilonitrile. I catalizzatori sono oggetto di commercializzazione e costituiscono un mercato del prodotto distinto. a) Informazioni fornite nella notifica (23) Il catalizzatore dell'acrilonitrile non figura tra i mercati sui quali l'operazione incide (per effetto dell'integrazione verticale) come indicato al capitolo 6, sezione III, paragrafo b), del formulario CO. Le attività di BP relative al catalizzatore dell'acrilonitrile non sono affatto incluse nel formulario CO. L'unico riferimento ai catalizzatori dell'acrilonitrile contenuto nella notifica appare al punto 8.10 (relativo all'importanza della ricerca e dello sviluppo) ove si legge: "La R & S non è un fattore critico per l'ingresso nel mercato o l'esercizio dell'attività produttiva nei mercati dell'acrilonitrile. Vi sono in particolare molte imprese che forniscono tecnologie per i catalizzatori (ad esempio Nitto, Asahi, DuPont, Solutia, ecc.) ....". b) Esito dell'indagine (24) Nuovamente, in risposta a un quesito generale formulato in una lettera ex articolo 11, un concorrente ha comunicato alla Commissione che BP è uno dei principali venditori di catalizzatori. La questione è stata segnalata ai legali di BP nel corso di una conferenza telefonica, svoltasi il 13 marzo 2001; essi hanno quindi presentato una nota al riguardo in data 14 marzo 2001, in cui affermano che: "... di solito il catalizzatore per nuovi impianti produttivi di acrilonitrile si acquista inizialmente da chi concede la licenza per la tecnologia .... BP reputa che attualmente solo [55-65]* % di tutti gli impianti produttivi dell'acrilonitrile nel mondo ... utilizzano ancora i catalizzatori di BP". (25) Nei supplementi relativi ai capitoli 4, 7 e 8 del formulario CO, riguardanti il catalizzatore dell'acrilonitrile, trasmessi alla Commissione dopo che la notifica era stata dichiarata incompleta, le parti indicano che nel 1997 BP deteneva una quota del [65-75]* % del mercato mondiale all'ingrosso dei catalizzatori dell'acrilonitrile e calcolano che la quota di BP fosse pari al [70-80]* % nel 2001. Questi dati sono stati ampiamente confermati dall'inchiesta di mercato condotta dalla Commissione. Per quanto attiene ai concorrenti di BP, dall'indagine sono emersi i seguenti elementi: DuPont non offre un proprio tipo di catalizzatore, ma si limita a rigenerare i catalizzatori usati. Secondo i clienti, un catalizzatore rigenerato non offre lo stesso rendimento di un catalizzatore nuovo. Il catalizzatore di Solutia è radioattivo e secondo gli operatori del mercato funziona solo con l'apposita tecnologia. Asahi ha iniziato le vendite all'ingrosso all'inizio del 2001. Fino al 31 dicembre 2000, BP aveva i diritti di vendita esclusivi del catalizzatore di Asahi a livello mondiale (ad eccezione dei licenziatari della tecnologia e delle vendite di Asahi in Giappone, Taiwan, Corea e Cina, per le quali occorreva l'autorizzazione di Asahi). In base agli accordi contrattuali, BP aveva il diritto di accedere a tutte le informazioni divulgate da Asahi in materia di catalizzatori, compresi i progressi relativi al nuovo catalizzatore di Asahi, che l'impresa commercializza autonomamente. BP ed Asahi sono inoltre legate da un accordo di cooperazione nel campo delle vendite di catalizzatori in Cina. Finora Sinopec ha venduto il proprio catalizzatore in Cina. Il più importante concorrente di BP è Mitsubishi (già Nitto). [...]*. Soltanto i catalizzatori di Mitsubishi e Asahi sono interamente compatibili con la tecnologia di BP, ovvero possono essere usati come catalizzatore di [ricambio/sostituzione]* anche qualora l'impianto sia stato originariamente costruito per funzionare con il catalizzatore di BP e sia già entrato in esercizio. (26) Nella notifica non si precisa la posizione di BP nel mercato dei catalizzatori e la situazione del mercato descritta non rispecchia fedelmente la realtà. IV. VALUTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI (27) In base all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende varianti da 1000 a 50000 EUR quando, intenzionalmente o per negligenza, un'impresa fornisce informazioni inesatte o alterate all'atto della notificazione presentata in conformità dell'articolo 4. 1. Inesattezza delle informazioni relative agli accordi di cooperazione. (28) La possibilità dei concorrenti di esportare i materiali è uno degli elementi più importanti su cui si basa la Commissione per valutare l'estensione geografica dei mercati di riferimento e l'incidenza dell'operazione, sotto il profilo della concorrenza, sul mercato comune. Deutsche BP ha dichiarato nel formulario CO che non vi erano accordi di cooperazione relativi all'acrilonitrile. Tale dichiarazione si è rivelata inesatta, visto che BP aveva concluso gli accordi descritti ai considerando da 8 a 13 con [...]*, che incidevano sulle rispettive capacità sia di esportare l'acrilonitrile in Europa e verso altre regioni sia di concorrere nelle predette regioni con BP. In particolare, avendo Deutsche BP sostenuto che il mercato geografico di riferimento dell'acrilonitrile è di portata mondiale, nella notifica si dovevano indicare gli accordi in tutte le aree del mondo [...]*. Si deve pertanto concludere che le informazioni relative agli accordi di cooperazione concernenti l'acrilonitrile contenute nel formulario CO erano inesatte. 2. Inesattezza o carattere quanto meno ingannevole delle informazioni fornite in merito alle licenze relative all'acrilonitrile (29) La possibilità di controllare i mercati a monte, quali quello della tecnologia di produzione dell'acrilonitrile, è un importante elemento per la valutazione della posizione delle parti sul mercato rilevante. La forte posizione di BP nel campo delle licenze relative all'acrilonitrile non è stata nemmeno menzionata nel formulario CO. Le parti non hanno indicato le licenze relative alla tecnologia dell'acrilonitrile tra i mercati su cui l'operazione incide per effetto dell'integrazione verticale e hanno omesso le informazioni chieste al riguardo nel formulario CO. Le (scarse) informazioni sulle licenze relative all'acrilonitrile hanno dato un quadro diverso da quello reale, lasciando supporre che con la propria attività BP detenesse una quota di mercato inferiore al 25 % e che nel suddetto mercato operassero molti altri concorrenti con una solida posizione ed estremamente attivi (al punto 8.9 BP fa riferimento a "programmi attivi di licenze") nel mercato delle licenze. Il quadro si è rivelato inesatto o quanto meno ingannevole. BP era ed è tuttora il massimo operatore a livello mondiale nel campo delle licenze per l'acrilonitrile. DuPont non operava nel campo delle licenze per la tecnologia dell'acrilonitrile. Deutsche BP sostiene di avere avuto dei validi motivi di ritenere che DuPont si dedicasse attivamente alla vendita di licenze, poiché secondo un articolo apparso, nel giugno del 1998, in una pubblicazione specializzata del settore (Chemicals Week) un dirigente di DuPont aveva annunciato l'avvio da parte di 25 divisioni chimiche specializzate di DuPont di attività nel campo delle licenze, tra cui quella per il processo dell'acrilonitrile. Tale articolo non permette di trarre conclusioni circa il reale livello di attività nel campo delle licenze dell'acrilonitrile svolte da DuPont all'epoca della notificazione. Non ci si può servire di un articolo pubblicato due anni e mezzo prima della notifica, che espone unicamente le ambizioni e i progetti aziendali di una società, per corroborare l'affermazione contenuta nella notifica che la tecnologia poteva essere facilmente ottenuta da DuPont. Inoltre non vi erano "diversi operatori cinesi che concedevano licenze" come asserito nella notifica, ma solo un operatore puramente teorico (Sinopec), che all'epoca non aveva concesso alcuna licenza. La mancata menzione delle restrizioni cui era vincolata l'attività degli impianti di Asahi e in Cina, nonché dell'accordo di cooperazione con BP per la Cina, costituisce quanto meno uno sviamento, visto che destava l'impressione che Asahi operasse senza alcuna restrizione geografica e in modo interamente indipendente da BP. Si deve pertanto ritenere che le informazioni fornite nel formulario CO circa la tecnologia dell'acrilonitrile erano inesatte o quanto meno fuorvianti. 3. Inesattezza o carattere fuorviante delle informazioni fornite in merito al catalizzatore dell'acrilonitrile (30) Il mercato dei catalizzatori deve essere considerato un mercato a monte di quello delle attività produttive relative all'acrilonitrile e costituisce un importante elemento per la valutazione della posizione di BP su quest'ultimo mercato. Nella notifica non è affatto indicato che BP opera nel mercato dei catalizzatori dell'acrilonitrile. Anche in questo caso, le parti hanno omesso di indicare un mercato verticalmente integrato su cui l'operazione ha un'incidenza. Le scarse informazioni fornite in merito al catalizzatore dell'acrilonitrile inducevano a ritenere che BP non operasse nel mercato dei catalizzatori e che in esso fossero presenti molti altri concorrenti con una solida posizione di mercato e operanti in modo indipendente. Tali informazioni si sono rivelate inesatte o quanto meno ingannevoli. BP era ed è tuttora il principale operatore a livello mondiale nel mercato delle vendite di catalizzatori dell'acrilonitrile, ove detiene una quota superiore al 70 %. DuPont non operava nel mercato dei nuovi catalizzatori. Tralasciando di indicare i legami esistenti tra BP e Asahi, Deutsche BP ha omesso delle importanti informazioni per la valutazione della capacità potenziale di Asahi quale concorrente di BP. Lo stesso dicasi dei rapporti tra BP e Mitsubishi. Concludendo, le informazioni sul catalizzatore dell'acrilonitrile trasmesse nella notifica devono essere considerate inesatte o quanto meno ingannevoli. 4. Negligenza (31) Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni della Commissione, Deutsche BP sostiene che la mancata comunicazione delle informazioni pertinenti al caso non è imputabile a negligenza o, al più, solo in minima parte. Deutsche BP giustifica le lacune riscontrate nella notificazione con le seguenti argomentazioni. Le omissioni sono essenzialmente dovute a problemi di comunicazione e coordinamento interni, provocati dal coinvolgimento nella redazione dell'atto di notifica di molti collaboratori di diverse divisioni di BP e di consulenti esterni. La divisione centrale che aveva iniziato a redigere la notifica ha richiesto le informazioni dalle divisioni interessate, situate negli Stati Uniti, in base al formulario CO. Apparentemente, all'atto della richiesta non si sono spiegate in modo adeguato le varie nozioni e i termini tecnici del formulario CO, nonché la rilevanza di taluni rapporti commerciali ai fini della valutazione dell'operazione sotto il profilo della concorrenza contemplata dal regolamento sulle concentrazioni. (32) Secondo Deutsche BP, perciò, gli accordi con il produttore statunitense Sterling e [...]* non sono stati riportati, intendendosi inizialmente prospettare che il mercato dell'acrilonitrile è limitato all'Europa, per cui i rapporti con [...]* produttori [di altre aree geografiche]* non erano considerati pertinenti. Quando si è deciso di optare per un mercato di portata mondiale, non si è provveduto alla necessaria rettifica della sezione del formulario CO concernente gli accordi. (33) Per quanto riguarda la tecnologia dell'acrilonitrile e dei catalizzatori, Deutsche BP sostiene che gli esperti del prodotto che hanno compilato il formulario CO non pensavano che, in base al formulario CO, queste attività costituissero dei "prodotti a monte o a valle" dell'acrilonitrile. Per gli addetti commerciali tali prodotti sono solitamente intesi in termini di materie prime (quale il propilene e l'ammoniaca nel caso dell'acrilonitrile), piuttosto che di tecnologia. Stando a Deutsche BP, tali malintesi iniziali sono passati inosservati durante tutto il processo redazionale. (34) Deutsche BP sostiene da ultimo che l'organizzazione predisposta da BP [ossia la raccolta delle informazioni, attraverso l'invio in tempo utile delle diciture esatte delle sezioni del formulario CO di rispettivo interesse alle varie divisioni, la designazione di uno specialista quale consulente esterno e il massimo impegno di seguire gli orientamenti di buona pratica della Commissione/del comitato ECLF(9)] era ragionevole e avrebbe normalmente dovuto bastare ad evitare qualsiasi incongruenza nella preparazione della notifica. Deutsche BP ritiene pertanto che le lacune non siano dovute a negligenza sul piano organizzativo, ma a una eccezionale concomitanza di circostanze sfortunate in un caso isolato. (35) Non vi sono elementi che inducano a ritenere che Deutsche BP abbia agito con intenzionalità. La Commissione reputa tuttavia che le informazioni inesatte e fuorvianti sono frutto di negligenza. Per quanto attiene agli accordi di cooperazione, i quesiti del formulario CO sono chiari e precisi. Deutsche BP non poteva ignorare che tali accordi fossero un importante elemento per la valutazione della posizione delle parti e dell'indipendenza dei concorrenti. La disponibilità di importazioni e la capacità di concorrenti esterni di immettere prodotti sul mercato europeo in modo autonomo sono un elemento di valutazione, la cui importanza doveva essere lampante per Deutsche BP. La rilevanza delle informazioni mancanti non dipende dalla delimitazione del mercato geografico stabilita in ultima analisi. I quesiti figuranti al capitolo 8 del formulario CO non contengono alcuna specificazione geografica, e le risposte riguardanti questo capitolo dovrebbero riferirsi a tutte le aree del mondo, tanto più se le parti sostengono che il mercato è di portata mondiale. I legami tra i concorrenti sono un elemento importante dell'analisi sotto il profilo della concorrenza sia di un mercato di dimensione europea sia di un mercato di dimensione mondiale. L'argomento di Deutsche di BP secondo cui l'omissione è dovuta al fatto che nel corso della preparazione dell'atto di notifica la delimitazione del mercato dell'acrilonitrile è cambiata, passando da un mercato europeo a un mercato mondiale, e che per un caso sfortunato non si è proceduto a modificare conformemente le risposte relative al capitolo 8 del formulario, non è sufficiente a escludere la negligenza. (36) Il fatto che l'accordo con Sterling sia stato precedentemente notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 81 del trattato, mediante modulo A/B, avvalora il giudizio della Commissione che Deutsche BP non intendeva nasconderle informazioni. Ciò non dimostra tuttavia che non vi sia stata negligenza. Il formulario CO impone alle parti di comunicare delle informazioni complete ed esaurienti, riportando tutti gli aspetti importanti ai fini della valutazione dell'operazione. Il fatto che talune informazioni siano state comunicate alla Commissione nell'ambito di altri procedimenti o in altri contesti non esenta le parti dall'obbligo di rispondere in modo completo ai quesiti di tutte le sezioni del formulario CO. A ciò si aggiunga che le parti non hanno neppure menzionato nella notifica il precedente procedimento. (37) Per quanto riguarda la tecnologia dell'acrilonitrile e del catalizzatore, la definizione dei mercati su cui l'operazione incide per effetto dell'integrazione verticale è chiaramente enunciata al capitolo 6, sezione III, lettera b), del formulario CO. La tesi delle parti che le divisioni commerciali interpellate non hanno ritenuto che le licenze relative alla tecnologia e il catalizzatore costituissero un "mercato del prodotto" ai sensi del capitolo 6 del formulario CO, ma che abbiano ritenuto che fossero tali solo i prodotti chimici a monte e a valle dell'acrilonitrile, è di importanza marginale e non dimostra che non vi sia stata negligenza. Dalla costante prassi giuridica seguita dalla Commissione risulta che le licenze per la tecnologia possono costituire un mercato del prodotto distinto. Nel caso Dow Chemical/Union Carbide(10), segnatamente, la Commissione ha esaminato in modo approfondito il mercato delle licenze relative alla tecnologia del polietilene. In tale occasione, BP aveva partecipato attivamente all'inchiesta condotta dalla Commissione. Sebbene tale caso avesse per oggetto un prodotto diverso (polietilene), nessun elemento indicava che l'impostazione adottata per le licenze relative alla tecnologia dovesse essere limitata a tale prodotto specifico e che non si potesse applicare ad altri prodotti chimici. (38) Tale argomento è ancor meno valido per il catalizzatore dell'acrilonitrile, trattandosi di un prodotto chimico distinto, che funge da additivo indispensabile per il processo produttivo dell'acrilonitrile. La consapevolezza, da parte di Deutsche BP, dell'importanza delle licenze per la tecnologia e del catalizzatore per la valutazione sotto il profilo della concorrenza è inoltre attestata dalla loro menzione nel formulario CO, alla voce relativa alle barriere all'ingresso nel mercato e all'importanza della ricerca e dello sviluppo, anche se le indicazioni ivi riportate sono inesatte o quanto meno ingannevoli. A ciò si aggiunga che Deutsche BP non poteva non essere a conoscenza della fortissima posizione di BP nei due suddetti mercati. Da ultimo, va rilevato che Deutsche BP fa capo ad un'impresa multinazionale con una grande esperienza in materia di notifiche alla Commissione, anche nel settore chimico, e possiede perciò una vasta esperienza nel campo delle procedure di esame delle operazioni di concentrazione e dell'interpretazione del formulario CO. (39) Da ultimo, la Commissione non può accogliere la tesi di Deutsche di BP che non vi sia stata negligenza - avendo BP predisposto in modo razionale il processo e l'organizzazione per la preparazione delle notifiche di operazioni di concentrazione - e che l'errore sia da imputare a coincidenze sfortunate e al carattere eccezionale del caso in esame. La Commissione riconosce che finora le imprese del gruppo BP hanno al loro attivo delle notifiche corrette. Il caso in esame ha tuttavia rivelato che le procedure seguite da BP e Deutsche BP, che a detta delle medesime differivano da quelle solitamente adottate per la notifica di operazioni di concentrazione, non hanno prodotto una notifica completa e soddisfacente. È d'importanza capitale, ai fini del controllo delle operazioni di concentrazione da parte della Commissione, che il formulario CO sia completo e corredato di tutte le informazioni, anche in considerazione delle imperative scadenze ravvicinate che la Commissione deve rispettare nell'ambito dei relativi procedimenti, e di cui devono essere consapevoli le parti notificanti. I dispositivi interni messi in atto dalla parte notificante per redigere il formulario CO devono essere commisurati all'importanza attribuita alla completezza della notifica. La parte è pertanto tenuta a istituire procedure interne con la massima diligenza, onde assicurare che tutte le divisioni coinvolte siano informate dei criteri e degli obblighi giuridici prescritti dal regolamento sulle concentrazioni e che reperiscano e riportino nel formulario CO tutte le informazioni pertinenti. La mancata comunicazione, nella fattispecie, di informazioni in tre diverse aree ha evidenziato l'inadeguatezza delle procedure messe in atto da BP e Deutsche BP, che ha condotto alla presentazione di un formulario CO incompleto. (40) Le predette omissioni sono ben più di piccoli errori inevitabili, dovuti alla complessità delle grandi imprese multinazionali. La spiegazione data da Deutsche BP non cita eventi eccezionali che, a dispetto di qualsiasi ragionevole sforzo, abbiano impedito di fornire le informazioni mancanti. Vi erano tre elementi distinti, tutti palesemente pertinenti e importanti per la valutazione sotto il profilo della concorrenza, che non sono stati indicati in modo appropriato nel formulario CO. La loro importanza è confermata dal fatto che siano stati segnalati immediatamente alla Commissione dai terzi interessati già nelle prime fasi dell'inchiesta. (41) Per quanto riguarda il grado di negligenza, si deve tuttavia tenere presente che il caso non verteva unicamente sull'acrilonitrile. La Commissione prende nota del fatto che l'operazione ha interessato un grande numero di diversi prodotti chimici, trattati nell'ambito della notifica, tra i quali figura anche l'acrilonitrile. (42) In questa ottica, si deve concludere che Deutsche BP ha agito in modo negligente avendo trasmesso informazioni inesatte e fuorvianti, e che tale negligenza va qualificata come piuttosto seria. 5. Tipo e gravità dell'infrazione (43) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, nel determinare l'ammontare dell'ammenda la Commissione deve tenere conto del tipo e della gravità dell'infrazione. a) Tipo (44) Deutsche BP ha commesso un'infrazione in quanto, per negligenza, non ha comunicato importanti accordi di cooperazione [patti con Sterling e...]* e ha omesso di indicare i mercati della tecnologia dell'acrilonitrile e dei catalizzatori tra i mercati su cui l'operazione ha un'incidenza, ed ha inoltre trasmesso informazioni fuorvianti circa la situazione, sotto il profilo della concorrenza, nei mercati della tecnologia e dei catalizzatori e circa la posizione di BP nei suddetti mercati. b) Gravità 1. Argomentazioni di Deutsche BP (45) Deutsche BP sostiene che si dovrebbero considerare le seguenti attenuanti: in primo luogo, Deutsche BP mette in rilievo di non aver avuto l'intenzione di indurre la Commissione in errore e che non è mai stata intenzione di Deutsche BP di nascondere informazioni. Deutsche BP asserisce inoltre che l'omissione delle informazioni è dovuta a una sfortunata concomitanza di circostanze, piuttosto che a una condotta negligente. (46) In secondo luogo, Deutsche BP sottolinea il limitato peso sotto il profilo della concorrenza delle informazioni omesse. Deutsche BP sostiene che in nessun caso le informazioni omesse, una volta attentamente esaminate dalla Commissione, si sono rivelate di importanza tale da richiedere una misura correttiva. A tale riguardo, Deutsche BP cita casi precedenti in cui la Commissione ha inflitto un'ammenda per lacune contenute nelle informazioni trasmesse nel quadro di una notifica. Deutsche BP reputa che in tutti i suddetti casi le informazioni erano state omesse intenzionalmente o vi era una correlazione tra le informazioni omesse e la decisione nel merito, ossia si erano resi necessari dei provvedimenti correttivi o la Commissione aveva espresso delle riserve sulla base di tali informazioni. (47) Terzo, Deutsche BP ritiene che la mancata contestazione, da parte sua, della lacunosità delle informazioni contenute nel formulario CO costituisce un'attenuante. L'impresa sostiene inoltre di avere pienamente ed immediatamente collaborato, non appena la Commissione ha rilevato che mancavano informazioni. Per quanto riguarda le informazioni circa [l'altro patto ]* e le modalità con cui i fatti sono venuti pienamente alla luce, Deutsche BP fa nuovamente riferimento alla [sua]* limitata incidenza sulla valutazione sotto il profilo della concorrenza. 2. Valutazione (48) La Commissione giudica che l'infrazione sia di notevole gravità. L'atto di notifica costituisce la base e il punto di partenza dell'inchiesta della Commissione nei casi di operazioni di concentrazione, che determina in grande misura la linea della Commissione in riferimento al caso e alle aree e ai punti centrali della sua indagine. Delle informazioni inesatte e ingannevoli possono indurre la Commissione a non indagare o a non analizzare importanti aspetti dell'operazione, pertinenti ai fini della valutazione sotto il profilo della concorrenza, e produrre una decisione finale basata su informazioni inesatte. Nel valutare le operazioni di concentrazione la Commissione è tenuta a operare in tempi estremamente brevi. In questo contesto, è essenziale che nella propria attività la Commissione, già dall'inizio della procedura, possa concentrare la propria indagine sulle questioni rilevanti, basandosi su informazioni complete e corrette, fornite nella notifica. (49) Nella fattispecie, la notifica era inesatta ed ingannevole in tre diversi punti. Due dei suddetti aspetti non sono stati affatto segnalati alla Commissione nella notifica: gli accordi di cooperazione non sono stati affatto menzionati e nessun riferimento è stato fatto all'attività di BP nel campo dei catalizzatori dell'acrilonitrile. Le infrazioni riguardano tre elementi importanti ai fini della valutazione del caso che, a prima vista, avrebbero potuto causare gravi problemi sotto il profilo della concorrenza. Le informazioni inesatte e ingannevoli contenute nel formulario CO in merito al mercato dell'acrilonitrile hanno fatto sì che la prima indagine della Commissione - da cui tali elementi erano esclusi - giungesse a conclusioni errate e fosse incompleta. Le informazioni rilevanti sono state segnalate alla Commissione nell'ambito delle informazioni trasmesse spontaneamente dai terzi interessati nel quadro dell'indagine condotta dalla Commissione, la quale altrimenti non avrebbe affatto esaminato tali elementi. Dopo aver stabilito che la notificazione era incompleta, la Commissione ha dovuto avviare una nuova indagine approfondita per accertare e valutare i nuovi fatti successivamente rivelati da BP, Deutsche BP e altri operatori del mercato. (50) Per quanto riguarda le argomentazioni di Deutsche BP, il giudizio della Commissione è il seguente: la mancanza d'intenzionalità e il grado di negligenza sono già stati trattati nella sezione precedente dedicata a tale questione, di cui si deve tenere conto nel determinare l'importo dell'ammenda. La Commissione conviene che non vi sia stata intenzionalità da parte di Deutsche BP, ma ritiene che Deutsche BP si è comportata con notevole negligenza. (51) Il fatto che le informazioni omesse non abbiano dato origine a problemi tali, sotto il profilo della concorrenza, da rendere necessarie delle misure correttive non può essere considerato un'attenuante. Gli obblighi relativi alle informazioni da fornire nel formulario CO, che l'articolo 14 paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni sancisce e impone di rispettare, non variano in funzione del probabile esito dell'esame sotto il profilo della concorrenza. Nella fattispecie conta solo che le informazioni omesse erano importanti, affinché l'indagine e la valutazione della posizione di BP nel mercato dell'acrilonitrile fossero condotte in modo corretto. Va ricordato che non si erano tra l'altro indicati due mercati sui quali l'operazione incide palesemente. Il fatto che al termine della valutazione la Commissione, tenendo conto delle informazioni inizialmente mancanti, sia giunta alla conclusione che l'operazione non desta problemi sotto il profilo della concorrenza non diminuisce la gravità dell'omissione, che è determinata dalla rilevanza delle informazioni per l'inchiesta e la valutazione, e non dall'esito finale della valutazione. (52) Di conseguenza, la circostanza che nella decisione finale della Commissione non si siano rilevati problemi sotto il profilo della concorrenza non ha alcuna rilevanza per la valutazione delle modalità con cui le informazioni circa [l'altro patto]* sono state fornite. (53) Come indicato ai considerando da 8 a 11, anche quando per la prima volta la Commissione ha menzionato a Deutsche BP l'accordo con Sterling, Deutsche BP non ha immediatamente rivelato [l'altro patto]*. E persino dopo che la Commissione aveva chiesto ulteriori informazioni [...]*, Deutsche BP non ha trasmesso immediatamente tutte le informazioni su [l'altro patto]*. Si è dovuto inviare una nuova richiesta di ulteriori informazioni per conoscere [l'intera portata delle restrizioni del suddetto patto]*. Considerando che le informazioni sono state fornite in modo esauriente solo dopo molte richieste e con un ritardo di 11 giorni (dall'8 marzo al 19 marzo), non si può considerare la cooperazione di Deutsche BP come un'attenuante. (54) È un'attenuante il fatto che Deutsche BP non abbia contestato i fatti scoperti dalla Commissione e abbia riconosciuto che le informazioni in questione avrebbero dovuto essere incluse nel formulario CO. 6. Importo dell'ammenda (55) Tenendo conto delle circostanze nel presente caso, la Commissione reputa pertanto opportuno infliggere a Deutsche BP un'ammenda di 35000 EUR, a norma dell'articolo 14 paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. In caso di ritardato pagamento, il tasso di mora corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese nel corso del quale la presente decisione è stata adottata, ossia giugno, pari al 3,25 %, conformemente a quanto pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 132 del 4 giugno 2002, maggiorato di 3,5 punti percentuali. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A Deutsche BP AG è inflitta un'ammenda di 35000 EUR, a norma dell'articolo 14 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89, per aver trasmesso alla Commissione informazioni inesatte e fuorvianti nella notifica inviata in data 23 febbraio 2001, conformemente al medesimo. Articolo 2 L'ammenda stabilita all'articolo 1 deve essere versata entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione sul seguente conto bancario intestato alla Commissione europea:Conto n. 642-0029000-95 Commissione europea Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Codice Swift: BBVABEBB - Codice IBAN: BE 76 6420 0290 0095 Avenue des Arts, 43 B - 1040 Bruxelles. Dopo la scadenza di tale termine, le ammende producono automaticamente interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni di rifinanziamento principale il primo giorno lavorativo del mese nel corso del quale la presente decisione è stata adottata, maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia al tasso del 6,75 %. Articolo 3 Destinataria della presente decisione è: Deutsche BP AG Max-Born-Strasse 2 D - 22761 Hamburg. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata nella GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. (2) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1. (3) GU C 79 del 30.3.2004. (4) GU C 79 del 30.3.2004. (5) GU C 71 del 3.3.2001, pag. 22. (6) GU C 174 del 19.6.2001, pag. 5. (7) Parti del testo sono state omesse per non divulgare informazioni riservate; tali parti sono indicate da parentesi quadrate seguite da un asterisco. (8) GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1. (9) http://europa.eu.int/comm/ competition/mergers/others/ best_practice_gl.html (10) Decisione 2001/684/CE della Commissione nel caso COMP/M.1671 (GU L 245 del 14.9.2001, pag. 1, considerando da 74 a 95).