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Document 32003R2275

    Regolamento (CE) n. 2275/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Spressa delle Giudicarie)

    GU L 336 del 23.12.2003, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2275/oj

    32003R2275

    Regolamento (CE) n. 2275/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Spressa delle Giudicarie)

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/2003 pag. 0044 - 0045


    Regolamento (CE) n. 2275/2003 della Commissione

    del 22 dicembre 2003

    che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Spressa delle Giudicarie)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come denominazione di origine protetta la denominazione "Spressa delle Giudicarie".

    (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento, e in particolare che comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

    (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(3) della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

    (4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario in quanto denominazione di origine protetta.

    (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96(4) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2206/2003(5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta in quanto denominazione di origine protetta (DOP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

    (3) GU C 88 dell'11.4.2003, pag. 12 (Spressa delle Giudicarie).

    (4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

    (5) GU L 330 del 18.12.2003, pag. 13.

    ALLEGATO

    PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

    Formaggi

    ITALIA

    Spressa delle Giudicarie (DOP)

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