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Document 32002R1310
Council Regulation (EC) No 1310/2002 of 19 July 2002 amending Regulation (EC) No 963/2002 laying down transitional provisions concerning anti-dumping and anti-subsidy measures adopted pursuant to Commission Decisions No 2277/96/ECSC and No 1889/98/ECSC as well as pending anti-dumping and anti-subsidy investigations, complaints and applications pursuant to those Decisions
Regolamento (CE) n. 1310/2002 del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti
Regolamento (CE) n. 1310/2002 del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti
GU L 192 del 20.7.2002, p. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R0963 | modifica | ANN1 | 24/07/2002 | |
Modifies | 32002R0963 | modifica | allegato 2 | 24/07/2002 | |
52002PC0395 |
Regolamento (CE) n. 1310/2002 del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 20/07/2002 pag. 0009 - 0010
Regolamento (CE) n. 1310/2002 del Consiglio del 19 luglio 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("trattato CECA") scade il 23 luglio 2002. (2) Dal 24 luglio 2002 i prodotti attualmente contemplati nel trattato CECA saranno disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea. (3) Il regolamento (CE) n. 963/2002(1) stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio(2), e n. 1889/98/CECA della Commissione, del 3 settembre 1998, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio(3). Negli allegati di detto regolamento figurano tutte le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore il 16 aprile 2002, data di adozione della proposta della Commissione. (4) Nel frattempo, alcune di dette misure hanno subito modifiche. Di conseguenza, occorrerebbe aggiornare i summenzionati allegati. È pertanto opportuno prevedere un regolamento di modifica per l'aggiornamento degli allegati al regolamento (CE) n. 963/2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 963/2002 è modificato come segue: 1) la tabella dell'allegato I è modificata come segue: a) riguardo alla voce "Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo)": i) nella seconda colonna la voce intitolata "Decisione n." è sostituita dalla seguente: "Decisione n. 283/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15), rettificata dalla decisione n. 2009/2000/CECA del 22.9.2000 (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 12), modificata da ultimo dalla decisione n. 841/2002/CECA della Commissione del 21.5.2002 (GU L 134 del 22.5.2002, pag. 11), e dalla decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione del 14.6.2002 (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 45)"; ii) nella quinta colonna la voce relativa all'India è sostituita dalla seguente: "Tata Iron & Steel Company Ltd (A078) Essar Steel Ltd (A083/A076) Steel Authority of India Ltd (A084/A077) Jindal Vijayanagar Steel Ltd (A270) Ispat Industries Ltd (A204) Tutte le altre società (A999)"; iii) nella sesta colonna la voce relativa all'India è sostituita dalla seguente: "0 Impegno/1,5 % Impegno/11,5 % Impegno/18,1 % Impegno/14 % 10,7 %"; b) riguardo alla voce "Prodotti piatti laminati a caldo di acciai non legati (lamiere quarto)": i) nella seconda colonna la voce intitolata "Decisione n." è sostituita dalla seguente: "Decisione n. 1758/2000/CECA della Commissione del 9.8.2000 (GU L 202 del 10.8.2000, pag. 21), modificata da ultimo dalla decisione n. 979/2002/CECA della Commissione del 3.6.2002 (GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 36)"; ii) nella quinta colonna la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente: "Sidex SA (069) Tutte le altre società (A999)"; iii) nella sesta colonna la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente: "5,7 % 11,5 %"; 2) la tabella dell'allegato II è modificata come segue: a) nella seconda colonna la voce intitolata "Decisione n." è sostituita dalla seguente: "Decisione n. 284/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 44), rettificata dalla decisione n. 2071/2000/CECA della Commissione del 29.9.2000 (GU L 246 del 30.9.2000, pag. 32), modificata da ultimo dalla decisione n. 842/2002/CECA della Commissione del 21.5.2002 (GU L 134 del 22.5.2002, pag. 18) e dalla decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione del 14.6.2002 (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 45)"; b) nella quinta colonna la voce relativa all'India è sostituita dalla seguente: "Essar Steel Ltd (A083/A076) The Steel Authority of India Ltd (A084/A077) Tata Iron & Steel Company Ltd (A075/A078) Ispat Industries Ltd (A204) Jindal Vijayanagar Steel Ltd (A270) Tutte le altre società (A999)"; c) nella sesta colonna la voce relativa all'India è sostituita dalla seguente: "Impegno/4,9 % Impegno/12,3 % Impegno/6,2 % Impegno/9,8 % Impegno/5,7 % 13,1 %". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002. Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen (1) GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. (2) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14). (3) GU L 245 del 4.9.1998, pag. 3.