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Document 32002R1310

    Regolamento (CE) n. 1310/2002 del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti

    GU L 192 del 20.7.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1310/oj

    32002R1310

    Regolamento (CE) n. 1310/2002 del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti

    Gazzetta ufficiale n. L 192 del 20/07/2002 pag. 0009 - 0010


    Regolamento (CE) n. 1310/2002 del Consiglio

    del 19 luglio 2002

    recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("trattato CECA") scade il 23 luglio 2002.

    (2) Dal 24 luglio 2002 i prodotti attualmente contemplati nel trattato CECA saranno disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea.

    (3) Il regolamento (CE) n. 963/2002(1) stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio(2), e n. 1889/98/CECA della Commissione, del 3 settembre 1998, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio(3). Negli allegati di detto regolamento figurano tutte le misure antidumping e antisovvenzioni in vigore il 16 aprile 2002, data di adozione della proposta della Commissione.

    (4) Nel frattempo, alcune di dette misure hanno subito modifiche. Di conseguenza, occorrerebbe aggiornare i summenzionati allegati. È pertanto opportuno prevedere un regolamento di modifica per l'aggiornamento degli allegati al regolamento (CE) n. 963/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 963/2002 è modificato come segue:

    1) la tabella dell'allegato I è modificata come segue:

    a) riguardo alla voce "Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo)":

    i) nella seconda colonna la voce intitolata "Decisione n." è sostituita dalla seguente: "Decisione n. 283/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15), rettificata dalla decisione n. 2009/2000/CECA del 22.9.2000 (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 12), modificata da ultimo dalla decisione n. 841/2002/CECA della Commissione del 21.5.2002 (GU L 134 del 22.5.2002, pag. 11), e dalla decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione del 14.6.2002 (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 45)";

    ii) nella quinta colonna la voce relativa all'India è sostituita dalla seguente: "Tata Iron & Steel Company Ltd (A078)

    Essar Steel Ltd (A083/A076)

    Steel Authority of India Ltd (A084/A077)

    Jindal Vijayanagar Steel Ltd (A270)

    Ispat Industries Ltd (A204)

    Tutte le altre società (A999)";

    iii) nella sesta colonna la voce relativa all'India è sostituita dalla seguente: "0

    Impegno/1,5 %

    Impegno/11,5 %

    Impegno/18,1 %

    Impegno/14 %

    10,7 %";

    b) riguardo alla voce "Prodotti piatti laminati a caldo di acciai non legati (lamiere quarto)":

    i) nella seconda colonna la voce intitolata "Decisione n." è sostituita dalla seguente: "Decisione n. 1758/2000/CECA della Commissione del 9.8.2000 (GU L 202 del 10.8.2000, pag. 21), modificata da ultimo dalla decisione n. 979/2002/CECA della Commissione del 3.6.2002 (GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 36)";

    ii) nella quinta colonna la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente: "Sidex SA (069)

    Tutte le altre società (A999)";

    iii) nella sesta colonna la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente: "5,7 %

    11,5 %";

    2) la tabella dell'allegato II è modificata come segue:

    a) nella seconda colonna la voce intitolata "Decisione n." è sostituita dalla seguente: "Decisione n. 284/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 44), rettificata dalla decisione n. 2071/2000/CECA della Commissione del 29.9.2000 (GU L 246 del 30.9.2000, pag. 32), modificata da ultimo dalla decisione n. 842/2002/CECA della Commissione del 21.5.2002 (GU L 134 del 22.5.2002, pag. 18) e dalla decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione del 14.6.2002 (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 45)";

    b) nella quinta colonna la voce relativa all'India è sostituita dalla seguente: "Essar Steel Ltd (A083/A076)

    The Steel Authority of India Ltd (A084/A077)

    Tata Iron & Steel Company Ltd (A075/A078)

    Ispat Industries Ltd (A204)

    Jindal Vijayanagar Steel Ltd (A270)

    Tutte le altre società (A999)";

    c) nella sesta colonna la voce relativa all'India è sostituita dalla seguente: "Impegno/4,9 %

    Impegno/12,3 %

    Impegno/6,2 %

    Impegno/9,8 %

    Impegno/5,7 %

    13,1 %".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    T. Pedersen

    (1) GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3.

    (2) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14).

    (3) GU L 245 del 4.9.1998, pag. 3.

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